Législation

Legge federale del 21 giugno 2013 concernente il Fondo per il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria (Legge sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria, LFIF)

RS 742.140 · LFIF · 12 articoli

Legge sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (RS 742.140) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

🔔 Seguire questa legge nel mio monitoraggio, essere avvisato a ogni modifica →

Estratto del testo (12 articoli)

Art. 1, Fondo

1 Il Fondo per il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria (Fondo) è un fondo giuridicamente non autonomo con contabilità propria. 2 La legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione è applicabile a t…

Art. 2, Contabilità del Fondo

1 La contabilità del Fondo si compone di un conto economico, di un bilancio e di un conto degli investimenti. 2 Il conto economico contempla almeno: a. come ricavi: 1. i conferimenti sotto forma di entrate a des…

Art. 3, Conferimenti

1 Il Consiglio federale stabilisce l’importo dei singoli versamenti attribuiti al Fondo. 2 Gli importi di cui agli articoli 87 a Il Dipartimento federale delle finanze disciplina i dettagli d’intesa con il Dipartimento f…

Art. 4, Prelievi

1 L’Assemblea federale stabilisce con un decreto federale semplice, contemporaneamente al decreto federale concernente il preventivo della Confederazione, gli importi prelevati annualmente dal Fondo. Tali prelievi sono suddi…

Art. 5, Limite di spesa

1 Per i prelievi di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera a, l’Assemblea federale stabilisce di volta in volta un limite di spesa quadriennale. 2 Nell’ambito del messaggio concernente il limite di spesa, il Consiglio…

Art. 6, Crediti d’impegno

RS 742.101 I crediti d’impegno per le fasi di ampliamento sono retti dall’articolo 58 Lferr.…

Art. 7, Indebitamento, riserva e remunerazione

1 Il Fondo non può indebitarsi oltre l’ammontare dell’anticipo. 2 Dal 1° gennaio 2020 il Fondo costituisce una riserva adeguata. ... 3 L’avere non è remunerato.…

Art. 8, Approvazione dei conti e pianificazione finanziaria

1 Il Consiglio federale sottopone annualmente per approvazione la contabilità del Fondo all’Assemblea federale. 2 Stabilisce per il Fondo una pianificazione finanziaria su tre anni.…

Vedere tutti i 12 articoli →

Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).