Législation

Ordinanza del 20 settembre 2002 sul traffico S (OTS)

OTSRS 741.631In vigoreStato 01.01.20074 articoli

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  • RU 2006 3459atto di base Codice penale svizzeroin vigore il 01.01.2007
    modificato: art. 3

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8, 57, 103 e 106 della legge federale del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale, ordina:

Art. 1Autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di cose nel traffico S

1

 Gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di cose e i corrispondenti rimorchi possono essere muniti, nel traffico S, davanti e dietro del segnale conformemente all’allegato 4 dell’ordinanza del 19 giugno 199512 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).

2

 Il traffico S comprende i trasporti transalpini non transfrontalieri che, in modo documentabile, iniziano e terminano esclusivamente in Cantoni particolarmente importanti per l’economia della Svizzera meridionale, nonché le relative corse con veicoli vuoti. Tali Cantoni sono elencati nell’allegato.

3

 I trasporti transalpini non transfrontalieri che, in modo documentabile, iniziano o terminano esclusivamente in aziende particolarmente importanti per l’economia della Svizzera meridionale, nonché le relative corse con veicoli vuoti possono essere autorizzati come traffico S. Per aziende particolarmente importanti per l’economia della Svizzera meridionale s’intendono le:

  1. a.

    succursali di imprese domiciliate nella Svizzera meridionale;

  2. b.

    aziende con funzioni di distribuzione che possono comprovare almeno un trasporto settimanale in provenienza dalla Svizzera meridionale;

  3. c.

    aziende che possono comprovare almeno dieci trasporti mensili con destinazione la Svizzera meridionale o in provenienza da quest’ultima.

4

 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può modificare l’allegato alla presente ordinanza.

  1. 2 RS 741.41

Art. 2Permessi

1

 Corse da e per aziende di cui all’articolo 1 capoverso 3 sono ammesse solo sulla base di un permesso scritto.

2

 Le autorità competenti dei Cantoni del Ticino e dei Grigioni rilasciano permessi alle aziende particolarmente importanti per l’economia del rispettivo territorio cantonale.

3

 Il permesso è limitato a 12 mesi; se le circostanze restano immutate il permesso può essere prolungato.

4

 Nel permesso sono indicati:

  1. a.

    il nome e il luogo dell’azienda di cui all’articolo 1 capoverso 3;

  2. b.

    la condizione secondo cui il conducente deve fornire la prova di cui all’articolo 1 capoverso 3.

5

 Il permesso può essere revocato in ogni momento, segnatamente in caso di abuso.

Art. 3Disposizione penale

3 RS 741.41

Chiunque utilizza illecitamente il segnale di cui all’allegato 4 OETV3 allo scopo di conseguire un indebito vantaggio, è punito con la multa non inferiore a 500 franchi.1

  1. Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

Art. 4Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 23 settembre 2002.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2007. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).