Art. 1
La presente ordinanza definisce:
- a.
i tipi di veicoli sui quali possono essere autorizzate le luci blu;
- b.
i requisiti tecnici applicabili all’installazione di luci blu e di avvisatori a due suoni alternati.

Progetti di revisione che toccano RS 741.438, seguiti fino alla pubblicazione nella RU.
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visto l’articolo 220 capoverso 1 dell’ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche dei veicoli (OETV), ordina:
La presente ordinanza definisce:
i tipi di veicoli sui quali possono essere autorizzate le luci blu;
i requisiti tecnici applicabili all’installazione di luci blu e di avvisatori a due suoni alternati.
Le luci blu possono essere autorizzate sui veicoli del corpo pompieri, della polizia, del servizio sanitario e delle dogane nonché su quelli ad essi equiparati (art. 27 cpv. 2 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale e art. 110 cpv. 3 lett. a OETV).
Per veicoli del corpo pompieri s’intendono:
i veicoli di intervento del corpo pompieri;
i veicoli privati di pompieri professionisti con funzione direttiva in servizio di picchetto;
i veicoli di intervento privati equipaggiati per la protezione contro la perdita di oli minerali o gli incidenti nucleari, biologici e chimici (protezione ABC) che possono essere chiamati a intervenire d’urgenza da parte di organizzazioni ufficiali.
Per veicoli del servizio sanitario dotati di installazioni mediche fisse s’intendono:
i veicoli progettati ed equipaggiati per il trasporto ed eventualmente la prima assistenza, il trattamento e il monitoraggio di pazienti (ambulanze) e conformi allo stato attuale della tecnica, come definiti in particolare nella norma SN EN 17891;
i veicoli equipaggiati per medici d’urgenza ai sensi delle direttive del 20172 sulla costruzione e l’equipaggiamento di ambulanze dell’Interassociazione di salvataggio;
i veicoli dotati di incubatrice da trasporto neonatale ai sensi della norma SN EN 139763.
I veicoli di cui al capoverso 1 devono essere in dotazione a un’organizzazione di soccorso o sanitaria riconosciuta e devono poter essere chiamati a intervenire attraverso una centrale d’intervento cantonale o intercantonale.
L’equipaggiamento dei veicoli deve essere approvato dalle autorità sanitarie cantonali oppure l’organizzazione di soccorso o sanitaria deve disporre di un’autorizzazione di esercizio cantonale.
Per veicoli del servizio sanitario privi di installazioni mediche fisse s’intendono:
i veicoli privati di medici di servizio e medici d’urgenza chiamati dalla centrale di emergenza sanitaria a intervenire, equipaggiati per suddette figure mediche ai sensi delle direttive del 2017 sulla costruzione e l’equipaggiamento di ambulanze dell’Interassociazione di salvataggio;
i veicoli del comando operativo;
i veicoli equipaggiati per interventi urgenti in caso di eventi di grandi proporzioni e che trasportano personale o materiale sul luogo di intervento;
i veicoli impiegati esclusivamente per corse legate a donazioni e trapianti di organi.
Per i veicoli di cui al capoverso 4 lettera a l’autorità sanitaria cantonale deve attestare che i requisiti relativi all’equipaggiamento siano adempiuti e che i conducenti dispongano di un’adeguata formazione di guida.
Per i veicoli di cui al capoverso 4 lettera d il detentore del veicolo deve essere designato partner logistico dall’organizzazione incaricata dell’attribuzione di organi da parte dell’Ufficio federale della sanità pubblica. La designazione deve essere confermata per iscritto e avere validità limitata.
I conducenti dei veicoli di cui al capoverso 4 lettere a–c devono essere associati a un’organizzazione di soccorso o sanitaria riconosciuta e devono poter essere chiamati a intervenire attraverso una centrale d’intervento cantonale o intercantonale.
Per veicoli della polizia e delle dogane s’intendono:
i veicoli di intervento della polizia;
i veicoli privati di agenti di polizia con funzione direttiva;
i veicoli privati di agenti di polizia in servizio di picchetto;
i veicoli delle dogane impiegati per operazioni di polizia;
i veicoli di intervento della polizia dei trasporti ai sensi della legge federale del 18 giugno 20101 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico.
L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini2 specifica i veicoli di cui al capoverso 1 lettera d.
Per veicoli equiparati s’intendono i veicoli della protezione della popolazione e della protezione civile equipaggiati allo stesso modo dei veicoli di cui all’articolo 3 lettere a e c o all’articolo 4 capoverso 1, che in caso d’emergenza possono essere chiamati a intervenire o impiegati dai pompieri o dalle organizzazioni di salvataggio.
Nella licenza di circolazione occorre indicare il numero di luci blu autorizzate.
In caso di luci blu amovibili (art. 12 cpv. 1 e 2) occorre inoltre specificare l’obbligo di rimuoverle qualora il veicolo venga utilizzato per corse private.
I requisiti tecnici applicabili alle luci blu e agli avvisatori a due suoni alternati sono disciplinati dagli articoli 78 capoverso 3 e 82 capoverso 2 OETV.
Le luci blu devono essere montate in maniera tale da essere visibili a qualsiasi altezza occhi tra 1,0 e 2,0 m almeno da:
qualsiasi distanza tra 10 e 100 m di fronte e lateralmente;
una distanza di 50 m posteriormente.
È consentito montare più luci blu lampeggianti rotanti o unidirezionali che insieme garantiscano la visibilità prescritta laddove una sola luce blu lampeggiante rotante non sia sufficiente. In tal caso la luminosità complessiva per ogni lato del veicolo può al massimo raddoppiare.
Le luci blu unidirezionali sono ammesse soltanto se la morfologia della sovrastruttura rende difficile il montaggio di luci blu rotanti o se queste ultime sono parzialmente coperte da parti della carrozzeria o dell’equipaggiamento necessario.
Se ai fini della visibilità o della luminosità prescritta sono necessarie più luci blu unidirezionali, queste devono soddisfare insieme i requisiti tecnici nell’angolo di visuale rappresentato.
In aggiunta alle luci blu di cui all’articolo 9 sono ammesse le luci blu secondo l’articolo 110 capoverso 3 lettera a numeri 2–4 OETV. Queste devono essere montate in maniera tale da essere visibili nel loro campo angolare a qualsiasi altezza occhi tra 1,0 e 2,0 m almeno da qualsiasi distanza compresa tra 10 e 100 m.
Le luci blu unidirezionali supplementari devono poter essere accese solo se le luci blu di cui all’articolo 9 si accendono contemporaneamente o sono già in funzione. Devono poter essere spente anche se le luci blu di cui all’articolo 9 sono accese.
Le luci blu possono essere amovibili.
Nel caso di veicoli utilizzati anche per corse private le luci blu devono essere amovibili oppure integrate nella carrozzeria e avere un aspetto cromaticamente neutro.
Il fissaggio deve resistere alle forze risultanti dal veicolo in movimento e, in caso di rimozione delle luci, l’alloggio deve essere privo di punte o spigoli pericolosi.
L’avvisatore a due suoni alternati deve poter funzionare solo quando sono accese le luci blu.
In caso di guasto di una luce blu deve essere disattivato automaticamente anche l’avvisatore a due suoni alternati. Questo non vale per le luci blu unidirezionali supplementari di cui all’articolo 11 né per le luci blu visibili solo posteriormente.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2019.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).