Législation

Ordinanza dell'USTRA del 22 maggio 2008 concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OOCCS-USTRA)

RS 741.013.1In vigoreStato 01.01.202239 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

  • RU 2019 3357in vigore il 01.03.2020
    modificato: art. 13 · abrogato: art. 14
  • RU 2019 241in vigore il 01.02.2019
    modificato: art. 8
  • RU 2015 2591in vigore il 01.10.2016
    modificato: art. 19, 20, 21, 26
  • RU 2011 5645in vigore il 01.01.2012
    abrogato: art. 3, 17 e 18 · modificato: art. 31 · introdotto: art. 38a, 39

4 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Capitolo 1: Disposizioni generali1–5
  2. Capitolo 2Controlli della velocità e sorveglianza della fase rossa dei semafori6–10
  3. Capitolo 3: Controllo della durata del lavoro, della guida e del riposo11
  4. Capitolo 4: Controllo del peso12–14
  5. Capitolo 5Controllo delle dimensioni dei veicoli con impianti di misurazione15–16
  6. Capitolo 6: Controllo dell’abilità alla guida17 e 18–34
  7. Capitolo 7: Controllo dei veicoli35–36
  8. Capitolo 8: Notifiche dei Cantoni37–38
  9. Capitolo 9: Disposizioni finali38a–39

L’Ufficio federale delle strade (USTRA), d’intesa con l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, l’Istituto federale di metrologia e l’Ufficio federale dei trasporti, visti gli articoli 4 capoverso 5, 9 capoversi 2 e 3, 11 capoverso 3, 13 capoverso 3, 15 capoverso 1, 18, 24 capoverso 4, 26 capoverso 5, 44 capoverso 2 e 45 capoverso 3 dell’ordinanza del 28 marzo 2007 sul controllo della circolazione stradale (OCCS), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza contiene le disposizioni esecutive dell’OCCS.

Art. 2Personale incaricato del controllo e della valutazione

1

 Le competenze per l’esecuzione di controlli della circolazione stradale sono rette dagli articoli 3 e 4 OCCS.

2

 L’ubicazione, l’installazione, l’impiego e la manutenzione di sistemi di misurazione per l’accertamento ufficiale di fatti nel quadro di controlli della circolazione stradale sono di esclusiva competenza di personale formato.

3

 Il personale incaricato del controllo e della valutazione dei dati deve:

  1. a.

    possedere le necessarie conoscenze specialistiche teoriche e pratiche relative al tipo e al sistema di misurazione, all’esecuzione della misurazione in questione e alla valutazione dei dati ricavati;

  2. b.

    essere autorizzato dall’autorità competente a svolgere le attività di controllo e di valutazione.

Art. 3Procedure e sistemi di misurazione

1

 Le esigenze in materia di procedure e sistemi di misurazione e di apparecchi accessori cui viene fatto ricorso nel quadro di controlli della circolazione stradale per l’accertamento ufficiale di fatti, l’immissione sul mercato di detti sistemi e apparecchi, nonché i controlli seguenti sono retti dall’ordinanza del 15 febbraio 20061 sugli strumenti di misurazione e in eventuali ordinanze concernenti lo strumento di misurazione specifico.

2

 Chi utilizza un sistema di misurazione deve garantire che lo stesso sia conforme ai requisiti legali e che siano eseguite le procedure per il mantenimento della stabilità della misurazione. Questo concerne in particolare eventuali norme relative all’approvazione, alla verificazione e alla marcatura di sistemi di misurazione.

3

 Vanno osservati gli impieghi previsti, le condizioni di funzionamento e gli oneri stabiliti nel quadro dell’approvazione, nonché le istruzioni del produttore.

4

 …2

  1. RS 941.210
  2. Abrogato dal n. I dell’O dell’USTRA del 7 nov. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5645).

Art. 4Infrazioni constatate mediante sistemi di misurazione

1

 Ogni infrazione constatata mediante un sistema di misurazione deve essere rilevata in modo tale che i valori misurati possano essere attribuiti inequivocabilmente a un solo veicolo o conducente.

2

 È considerato un accertamento di contravvenzioni mediante impianti di sorveglianza automatici ai sensi dell’articolo 2 lettera b della legge del 24 giugno 19701 sulle multe disciplinari l’accertamento fatto sulla scorta di materiale fotografico o filmico prodotto da un sistema di misurazione automatica.

  1. [RU 1972 734, 1996 1075, 2006 3545 art. 44 n. 4, 2012 6291 n. II, 2013 4669. RU 2017 6559 all. n. I]. Vedi ora: art. 3 cpv. 2 della L del 18 marzo 2016 sulle multe disciplinari (RS 314.1).

Art. 5Trasmissione di dati

Nella trasmissione digitale di dati di misurazioni o immagini deve essere garantita l’integrità dei dati.

Capitolo 2 Controlli della velocità e sorveglianza della fase rossa dei semafori

Sezione 1: Controlli della velocità

Art. 6Tipi di misurazione

Per i controlli della velocità vanno adottati anzitutto i seguenti tipi di misurazione:

  1. a.

    rilevamenti con sistemi di misurazione stazionari sorvegliati da un addetto;

  2. b.

    rilevamenti con sistemi di misurazione stazionari che funzionano autonomamente;

  3. c.

    rilevamenti mobili:

    1. 1.

      da un veicolo equipaggiato con un sistema di misurazione o da un elicottero (misurazione della velocità in movimento), oppure

    2. 2.

      mediante un veicolo inseguitore, stabilendo la velocità del veicolo inseguito tramite un raffronto delle velocità dei due veicoli (controllo effettuato da un veicolo inseguitore);

  4. d.

    i controlli della velocità su tratti stradali, volti al rilevamento della velocità media su un tratto; le misurazioni sono effettuate con sistemi di misurazione stazionari che funzionano in maniera autonoma.

Art. 7Altre constatazioni del superamento dei limiti di velocità

1

 Il superamento dei limiti di velocità può essere constatato durante un controllo della durata di lavoro, di guida e di riposo o in sede di chiarimento di un incidente sulla scorta di registrazioni prodotte da tachigrafi1 e registratori di fine percorso e da apparecchi di registrazioni dei dati.

2

 Se, sulla scorta di queste constatazioni, si procede al ritiro dei dischi per l’adozione di misure, al conducente del veicolo è rilasciata una conferma scritta del ritiro dei dischi e lo si invita a consegnarla al datore di lavoro.

3

 Le misurazioni tramite veicolo inseguitore senza dispositivo di misurazione calibrato devono rimanere limitate ai casi in cui i limiti di velocità sono superati in modo massiccio.

  1. Nuova espr. giusta il n. I dell’O dell’USTRA del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 241)). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo

Art. 8Margine di sicurezza

1

 Dalla velocità misurata arrotondata per difetto alla cifra intera più vicina devono essere dedotti:

  1. a.

    per misurazioni tramite radar:

    1. 1.

      5 km/h per velocità fino a 100 km/h,

    2. 2.

      6 km/h per velocità comprese tra 101 e 150 km/h,

    3. 3.

      7 km/h per velocità superiori o uguali a 151 km/h;

  2. b.

    per misurazioni tramite laser:

    1. 1.

      3 km/h per velocità fino a 100 km/h,

    2. 2.

      4 km/h per velocità comprese tra 101 e 150 km/h,

    3. 3.

      5 km/h per velocità superiori o uguali a 151 km/h;

  3. c.

    per misurazioni stazionarie tramite radar in curva:

    1. 1.

      10 km/h per velocità fino a 100 km/h,

    2. 2.

      14 km/h per velocità superiori o uguali a 101 km/h;

  4. d.

    per misurazioni mobili ai sensi dell’articolo 6 lettera c numero 1 con radar (radar in movimento):

    1. 1.

      7 km/h per velocità fino a 100 km/h,

    2. 2.

      8 km/h per velocità comprese tra 101 e 150 km/h,

    3. 3.

      9 km/h per velocità superiori o uguali a 151 km/h;

  5. e.

    per misurazioni con rilevatori stazionari a soglia come rilevatori ad anello induttivi, sensori piezoelettrici, rilevatori a soglia ottici:

    1. 1.

      5 km/h per velocità fino a 100 km/h,

    2. 2.

      6 km/h per velocità comprese tra 101 e 150 km/h,

    3. 3.

      7 km/h per velocità superiori o uguali a 151 km/h;

  6. f.

    per controlli della velocità su un tratto stradale:

    1. 1.

      5 km/h per velocità fino a 100 km/h,

    2. 2.

      6 km/h per velocità comprese tra 101 e 150 km/h,

    3. 3.

      7 km/h per velocità superiori o uguali a 151 km/h;

  7. g.

    per controlli effettuati da un veicolo inseguitore tramite sistema approvato di rilevamento della velocità a video e analisi automatica dei dati misurati mediante software autorizzato: i margini di sicurezza automatici, non influenzabili dal personale incaricato del controllo e della valutazione, conformemente al certificato di autorizzazione dell’Istituto federale di metrologia;

  8. h.

    per controlli effettuati da un veicolo inseguitore che non rientrano nel campo d’applicazione della lettera g: i margini di sicurezza definiti nella tabella dell’allegato 1;

  9. i.

    per misurazioni tramite veicolo inseguitore senza dispositivo di misurazione calibrato:

    1. 1.

      15 km/h per velocità fino a 100 km/h,

    2. 2.

      15 per cento per velocità superiori o uguali a 101 km/h,

    3. 3.

      o un margine definito per il caso specifico dall’Istituto federale di me-trologia;

  10. j.

    per rilevamenti della velocità sulla base di una procedura di misurazione delle distanze autorizzata:

    1. 1.

      5 km/h per velocità fino a 100 km/h,

    2. 2.

      6 km/h per velocità comprese tra 101 e 150 km/h,

    3. 3.

      7 km/h per velocità superiori o uguali a 151 km/h.

2

 In caso di registrazioni prodotte da tachigrafi o registratori di fine percorso e da apparecchi di registrazione dei dati, dalla velocità rilevata devono essere dedotti:1

  1. a.

    10 km/h per tachigrafi analogici (art. 100 cpv. 4 dell’ordinanza del 19 giugno 19952 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, OETV) e per registratori di fine percorso analogici;

  2. b.

    6 km/h per tachigrafi digitali (art. 100 cpv. 2 e 3 OETV) e per registratori di fine percorso digitali;

  3. c.

    14 km/h per apparecchi di registrazione dei dati (art. 102 OETV).

3

 Se il rilevamento della velocità avviene tramite un sistema di sorveglianza della fase rossa dei semafori in combinazione a rivelatori ad anello non omologati, dalla velocità rilevata si deducono i seguenti margini di sicurezza:

  1. a.

    5 km/h per velocità fino a 50 km/h;

  2. b.

    il 10 per cento per velocità superiori o uguali a 51 km/h.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USTRA del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 241).
  2. RS 741.41

Art. 9Documentazione

I valori misurati rilevati nell’ambito del superamento dei limiti di velocità devono essere documentati con supporti fotometrici assieme alla situazione del traffico. In casi motivati, l’USTRA può concedere deroghe.

Sezione 2: Sistemi di sorveglianza della fase rossa dei semafori

Art. 10

1

 I sistemi di sorveglianza della fase rossa dei semafori servono anzitutto a rilevare le infrazioni all’obbligo di fermarsi segnalato dal semaforo.

2

 Possono essere combinati con sistemi per la misurazione della velocità.

Capitolo 3: Controllo della durata del lavoro, della guida e del riposo

Art. 11

Il software impiegato per il controllo della durata del lavoro, della guida e del riposo deve garantire almeno le operazioni seguenti:

  1. a.

    lettura dei dati della carta del conducente senza tachigrafo digitale;

  2. b.

    lettura dei dati di tachigrafi e di carte dei conducenti dal tachigrafo digitale;

  3. c.

    digitalizzazione di dischi;

  4. d.

    registrazione manuale di dati;

  5. e.

    analisi di disposizioni nazionali e internazionali relative alla durata del lavoro, della guida e del riposo;

  6. f.

    analisi della velocità e del tratto percorso;

  7. g.

    analisi di dati tratti dal tachigrafo, dai dischi e dalle carte dei conducenti;

  8. h.

    importazione, esportazione e archiviazione di file originali dal tachigrafo digitale e dalle carte dei conducenti;

  9. i.

    connessione al registro svizzero delle carte per il tachigrafo e ai corrispondenti registri esteri per la verifica e la notifica di dati;

  10. j.

    analisi statistiche e trasmissione di dati ad altri utilizzatori dei dati.

Capitolo 4: Controllo del peso

Art. 12Controllo del funzionamento

Prima del loro impiego, è necessario controllare il funzionamento dei sistemi di misurazione. Nel caso di bilance pesaruote va verificato inoltre che la precisione della misurazione dei due strumenti coincida.

Art. 13Margine di sicurezza1

1

 Dove non può essere superata la soglia di un determinato peso, dal carico degli assi rilevato, dal peso effettivo rilevato o dal carico del dispositivo d’appoggio rilevato va dedotto un margine di sicurezza del 3 per cento. Se detto margine è inferiore al doppio della divisione di verifica della bilancia in kg, va dedotto quest’ultimo valore come margine di sicurezza.

2

 Dove non si può andare sotto la soglia di un determinato peso, segnatamente del peso minimo d’aderenza, ai carichi degli assi rilevati o ai pesi effettivi rilevati va aggiunto un margine di sicurezza del 3 per cento. Se detto margine è inferiore al doppio della divisione di verifica della bilancia in kg, va aggiunto quest’ultimo valore come margine di sicurezza.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USTRA del 16 ott. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2019 3357).

Art. 141

  1. Abrogato dal n. I dell’O dell’USTRA del 16 ott. 2019, con effetto dal 1° mar. 2020 (RU 2019 3357).

Capitolo 5 Controllo delle dimensioni dei veicoli con impianti di misurazione

Art. 15Definizione

Gli impianti di misurazione della sagoma sono sistemi di misurazione elettronici dotati di scanner a laser per l’accertamento ufficiale delle dimensioni di veicoli e combinazioni di veicoli.

Art. 16Margine di sicurezza

Dai valori misurati tramite impianti di misurazione della sagoma, arrotondati per difetto al centimetro intero più vicino, per l’accertamento delle dimensioni di veicoli e combinazioni di veicoli devono essere dedotti i seguenti valori:

  1. a.

    altezza: 5 cm;

  2. b.

    larghezza: 4 cm; e

  3. c.

    lunghezza: 10 cm.

Capitolo 6: Controllo dell’abilità alla guida

Sezione 1: Misurazione etilometrica

Art. 19Istruzioni per l’uso1

Gli etilometri precursori e gli etilometri probatori devono essere impiegati in conformità con le istruzioni per l’uso fornite dal produttore.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USTRA del 30 lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2591).

Art. 20Margine di sicurezza1

Non è consentito effettuare alcuna detrazione dai valori indicati dagli etilometri precursori e dagli etilometri probatori.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USTRA del 30 lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2591).

Art. 21Malfunzionamento degli strumenti1

RS 941.210.4

In caso di malfunzionamento o di dubbi circa la precisione della misurazione, gli etilometri precursori e gli etilometri probatori possono essere nuovamente impiegati soltanto dopo essere stati sottoposti alle seguenti procedure di verifica di conformità secondo l’ordinanza del DFGP del 30 gennaio 2015 sugli strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata (OMAA):

  1. a.

    gli etilometri precursori, a una manutenzione di cui all’articolo 6 lettera b OMAA e a una regolazione di cui all’articolo 6 lettera c OMAA;

  2. b.

    gli etilometri probatori, a una nuova taratura di cui all’articolo 10 lettera a OMAA, a una manutenzione di cui all’articolo 10 lettera b OMAA e a una regolazione di cui all’articolo 10 lettera c OMAA.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USTRA del 30 lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2591).

Sezione 2: Analisi del sangue e delle urine

Art. 22Ordine

1

 L’autorità competente impartisce l’ordine di analisi del sangue e delle urine servendosi del rapporto di cui all’allegato 2.

2

 L’ordine di analisi per rilevare tracce di stupefacenti o medicamenti comporta anche un ordine per le analisi della concentrazione del tasso di alcolemia nel sangue, quando esiste il sospetto che la persona interessata, oltre a stupefacenti e medicamenti, abbia consumato anche alcol.

3

 L’autorità deve trasmettere al laboratorio tutti i dati e le informazioni necessarie, segnatamente il rapporto di un’eventuale visita medica di cui all’allegato 3.

4

 Il laboratorio deve informare senza indugio l’autorità da cui ha ricevuto l’ordine allorquando emergono incongruenze relative ai campioni ricevuti e alla documentazione o allorquando non è possibile adempiere all’ordine.

Art. 23Obbligo di documentazione

Il laboratorio deve documentare i risultati degli esami e stilare un rapporto d’esame o una perizia da destinare all’autorità da cui ha ricevuto l’ordine.

Art. 24Controperizia

1

 Se ordina una controperizia sulle analisi, l’autorità competente dovrà informare il laboratorio incaricato dello svolgimento delle stesse che si tratta di una controperizia.

2

 Il laboratorio che ha svolto le prime analisi sottoposte a verifica mette a disposizione dell’esperto incaricato dello svolgimento della controperizia il campione in questione e, se necessario, i rapporti relativi alle misurazioni della serie corrispondente.

3

 L’esperto deve illustrare il risultato della controperizia.

4

 Se la controperizia conferma il referto delle prime analisi, per la constatazione della guida in stato di ebrietà o sotto l’effetto di stupefacenti o medicamenti fa stato il referto delle prime analisi.

Art. 25Conservazione di campioni e registrazioni

1

 Il laboratorio deve:

  1. a.

    conservare i campioni di sangue e urina rimasti dopo le analisi in un congelatore a una temperatura inferiore o uguale a –18 °C nel loro contenitore originale per almeno un anno o, su ordine dell’autorità istruttoria, fino al termine della procedura;

  2. b.

    conservare per almeno cinque anni tutti i documenti e le registrazioni necessari ai fini della tracciabilità.

2

 Il laboratorio deve menzionare i termini minimi di conservazione nel rapporto d’esame o nella perizia.

3

 In casi particolari il mandante può esigere termini di conservazione più lunghi.

Sezione 3 Messa a verbale, consumo di alcol tra l’evento e il prelievo di sangue

Art. 26

1

 L’esecuzione dell’accertamento etilometrico1, il prelievo delle urine, gli accertamenti dell’autorità di controllo, il riconoscimento dei risultati delle misurazioni etilometrica e l’ordine di prelievo del sangue e delle urine o la conferma di tale ordine (art. 13 cpv. 3 OCCS) devono essere accertati in un rapporto secondo l’allegato 2.

1bis

 Nel caso di accertamento con etilometro probatorio, si deve assicurare che la misurazione venga attribuita alla persona controllata.2

2

 Se la persona controllata dichiara di aver consumato alcol dopo l’evento (consumo di alcol tra l’evento e il prelievo di sangue), bisogna interrogarla in merito al tipo di bevanda, alla quantità e al momento del consumo. Eventuali prove devono essere raccolte.

3

 Il rapporto dell’esame medico conformemente all’articolo 15 capoverso 1 OCCS si basa sull’allegato 3.

  1. Nuova espressione giusta il n. I dell’O dell’USTRA del 30 lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2591).
  2. Introdotto dal n. I dell’O dell’USTRA del 30 lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2591).

Sezione 4: Riconoscimento dei laboratori

Art. 27Inoltro della domanda di riconoscimento

1

 La domanda di riconoscimento deve essere corredata di una documentazione completa conformemente alle istruzioni dell’USTRA.

2

 La domanda per il riconoscimento quale capo di laboratorio, suo sostituto e quale perito deve essere presentata dal laboratorio o dal servizio competente.

Art. 28Riconoscimento provvisorio quale laboratorio

1

 Inizialmente il riconoscimento quale laboratorio è rilasciato a titolo provvisorio.

2

 L’USTRA rilascia il riconoscimento provvisorio per la durata di un anno se la domanda soddisfa le condizioni formali e il laboratorio ha superato una prova di attitudine.

3

 L’USTRA può revocare il riconoscimento provvisorio se il laboratorio non soddisfa più le condizioni richieste.

Art. 29Riconoscimento definitivo quale laboratorio

1

 L’USTRA rilascia il riconoscimento definitivo se per la durata del riconoscimento provvisorio il laboratorio ha superato le prove di attitudine organizzate dall’USTRA e un audit.

2

 Se il laboratorio non soddisfa questi requisiti, l’USTRA può prorogare il riconoscimento provvisorio se il laboratorio prevede di soddisfare le condizioni richieste.

3

 L’USTRA stila un elenco dei laboratori riconosciuti.

Art. 30Revoca del riconoscimento definitivo quale laboratorio

L’USTRA può revocare il riconoscimento definitivo di un laboratorio segnatamente se questo:

  1. a.

    non partecipa a una prova di attitudine senza fornire motivazione alcuna;

  2. b.

    non supera una prova di attitudine e non adempie, entro il termine fissato, agli oneri disposti a seguito della prova;

  3. c.

    rifiuta di sottoporsi a un audit;

  4. d.

    non adempie entro il termine fissato agli oneri disposti a seguito di un audit;

  5. e.

    non soddisfa i requisiti della presente ordinanza o delle istruzioni dell’USTRA.

Art. 31Riconoscimento quale capo di laboratorio

1

 L’USTRA riconosce quale capo di laboratorio e quale suo sostituto chi è titolare di un diploma di una scuola universitaria o di una scuola universitaria professionale segnatamente in chimica, biochimica o farmacia, e vanta una particolare esperienza nel corrispondente campo specifico (analisi dell’alcolemia, tossicologia forense).1

2

 La domanda di riconoscimento deve essere corredata di un curriculum vitae e da una documentazione sulle attività professionali svolte.

3

 L’USTRA può autorizzare deroghe ai requisiti di cui al capoverso 1.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USTRA del 7 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5645).

Sezione 5: Garanzia di qualità per i laboratori

Art. 32Controlli esterni di qualità

1

 I laboratori devono partecipare alle prove di attitudine (controlli esterni di qualità) organizzate a scadenze regolari dall’USTRA. L’USTRA può avvalersi della collaborazione di esperti.

2

 I risultati delle prove di attitudine sono confidenziali. Essi sono comunicati a tutti i laboratori partecipanti. La comunicazione avviene garantendo l’anonimato dei laboratori.

Art. 33Audit

1

 I laboratori devono sottoporsi agli audit che l’USTRA organizza a scadenze regolari.

2

 Ogni laboratorio è sottoposto ad audit almeno ogni cinque anni. In caso di indizi di irregolarità, un audit può essere svolto in qualsiasi momento.

3

 I laboratori devono garantire agli ispettori il libero accesso a locali, apparecchi, documenti e registri, nonché fornire informazioni su metodi, apparecchi e misure interne volte a incrementare la qualità.

4

 Se un laboratorio è accreditato dal servizio d’accreditamento svizzero di cui all’articolo 5 dell’ordinanza del 17 giugno 19961 sull’accreditamento e sulla designazione, non vengono effettuati audit ai sensi del capoverso 1. Il laboratorio deve tuttavia presentare una lista di controllo dopo ogni audit conformemente alle istruzioni dell’USTRA. Sono fatti salvi gli audit supplementari organizzati dall’USTRA in caso di indizi di irregolarità.

  1. RS 946.512

Sezione 6: Prova della presenza di sostanze stupefacenti

Art. 34

RS 741.11

La presenza delle sostanze stupefacenti di cui all’articolo 2 capoverso 2 dell’ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale è provata se i valori nel sangue raggiungono o superano i seguenti limiti:

  1. a.

    THC

    1,5 µg/L

  2. b.

    morfina libera

    15 µg/L

  3. c.

    cocaina

    15 µg/L

  4. d.

    amfetamina

    15 µg/L

  5. e.

    metamfetamina

    15 µg/L

  6. f.

    MDEA

    15 µg/L

  7. g.

    MDMA

    15 µg/L

Capitolo 7: Controllo dei veicoli

Art. 35Controllo dello stato tecnico: rapporto di controllo e certificato

1

 Il rapporto di controllo giusta l’articolo 24 capoverso 4 OCCS è retto dalle norme di cui all’allegato 4.

2

 In luogo del rapporto di controllo è possibile rilasciare un certificato sull’esecuzione del controllo (certificato di controllo). Essa dovrà contenere almeno le indicazioni di cui ai punti 1–5, 9 e 13 del rapporto di controllo nell’allegato 4 e riportare eventuali contestazioni attestate.

Art. 36Controllo delle merci pericolose: rapporto di controllo e certificato

1

 La lista di controllo debitamente compilata (rapporto di controllo) giusta l’articolo 26 capoverso 3 OCCS è retta dalle norme di cui all’allegato 5.

2

 Il certificato di controllo dovrà contenere almeno le indicazioni di cui ai punti 1–5, 7 e 40 del rapporto di controllo nell’allegato 5 e riportare eventuali contestazioni attestate.

Capitolo 8: Notifiche dei Cantoni

Art. 37Termine per le notifiche all’USTRA

1

 I Cantoni trasmettono alla banca dati centrale dell’USTRA (art. 47 cpv. 1 OCCS):

  1. a.

    le notifiche di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettere a-c ed e OCCS entro il 31 gennaio dell’anno seguente;

  2. b.

    le notifiche di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettera d OCCS entro il 30 giugno dell’anno seguente.

2

 Sono fatti salvi i termini di notifica che divergono da quanto previsto dal capoverso 1 e stabiliti sulla base di una convenzione con l’USTRA.

Art. 38Forma delle notifiche all’Ufficio federale dei trasporti

In caso di infrazione alle norme sul trasporto di persone e sull’omologazione come impresa di trasporto stradale, le notifiche sono fatte mediante i moduli rilasciati dall’Ufficio federale dei trasporti. Nei casi restanti, all’Ufficio federale dei trasporti è trasmessa una copia del rapporto di denuncia presentato all’autorità istruttoria.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 38aDisposizione transitoria della modifica del 7 novembre 20111

RS 941.210.4

Gli apparecchi di rilevazione dell’alcolemia che, secondo l’OMAA, possono essere immessi sul mercato secondo il diritto previgente fino al 31 dicembre 2012 devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 17 capoversi 2 e 3 del diritto previgente2.

  1. Introdotto dal n. I dell’O dell’USTRA del 7 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5645).
  2. RU 2008 2447

Art. 39Entrata in vigore1

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2008.

  1. Introdotto dal n. I dell’O dell’USTRA del 7 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5645).

Allegati

  • (in particolare per assunzione di alcol, stupefacenti o medicinali o per spossatezza) e conferma dell’ordine di prelievo del sangue/delle urine
  • stupefacenti o medicamenti

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).