Législation

Ordinanza del 7 marzo 2025 sugli aiuti transitori in favore dei produttori di importanza strategica di ferro, acciaio e alluminio

RS 734.732.1Stato 01.01.202514 articoli

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Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 14bis capoversi 8 e 9 della legge del 23 marzo 2007 sull’approvvigionamento elettrico (LAEl), ordina:

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza disciplina i dettagli, le condizioni, gli ulteriori criteri, la concessione e l’attuazione della riduzione dei corrispettivi per l’utilizzazione della rete di trasporto e delle reti di distribuzione, inclusi le modalità di retribuzione e gli obblighi di pagamento a posteriori, nonché i relativi requisiti amministrativi.

Art. 2Deflussi di mezzi ammessi

1

 Deflussi di mezzi di cui all’articolo 14bis capoverso 3 lettere c–f LAEl in seguito alla partecipazione di un’impresa, che fa parte di una società del gruppo, a una gestione della liquidità interna al gruppo (cash pooling) sono ammessi se:

  1. a.

    il cash pooling serve esclusivamente al bilanciamento della liquidità a breve termine all’interno della società del gruppo;

  2. b.

    l’ammontare dei mezzi apportati nel cash pooling non supera il fabbisogno medio mensile di liquidità dell’impresa;

  3. c.

    nella contabilità i deflussi di mezzi dell’impresa sono riportati come crediti nei confronti della società del gruppo che gestisce il cash pooling e non sono compensati con mutui esistenti;

  4. d.

    i crediti e gli impegni reciproci tra la società del gruppo che gestisce il cash pooling e le imprese partecipanti sono regolarmente compensati; e

  5. e.

    i dettagli sono disciplinati in una convenzione scritta tra l’impresa beneficiaria e la società del gruppo che gestisce il cash pooling.

2

 Sono inoltre considerati deflussi di mezzi ammessi secondo l’articolo 14bis capoverso 3 lettera e LAEl i pagamenti esigibili di interessi usuali sul mercato su mutui in essere.

Art. 3Garanzie

Costituiscono una garanzia secondo l’articolo 14bis capoverso 8 lettera c LAEl:

  1. a.

    la concessione di diritti di pegno di primo grado su attivi;

  2. b.

    la cessione di crediti;

  3. c.

    adeguate garanzie dei proprietari dell’impresa o di terzi.

Art. 4Presentazione della domanda

1

 Alla domanda di cui all’articolo 14bis capoverso 6 LAEl devono essere allegati in particolare:

  1. a.

    tutti i documenti necessari per comprovare l’adempimento delle condizioni e dei criteri secondo l’articolo 14bis capoversi 1–3 LAEl e secondo la presente ordinanza, in particolare:

    1. 1.

      i conti annuali degli ultimi due esercizi,

    2. 2.

      il piano d’esercizio, incluso il piano delle finanze sino a fine 2028, che comprova il mantenimento della produzione presso i siti esistenti con l’indicazione dell’evoluzione prevista delle quantità prodotte, degli investimenti e del numero di impieghi,

    3. 3.

      le convenzioni e i documenti sul cash pooling di cui all’articolo 2,

    4. 4.

      l’indicazione delle garanzie di cui all’articolo 3 e i relativi documenti necessari;

  2. b.

    l’indicazione del gestore della rete di distribuzione;

  3. c.

    le indicazioni concernenti la concessione degli aiuti finanziari da parte dei Cantoni secondo l’articolo 14bis capoverso 4 LAEl.

2

 Il cronoprogramma concernente il saldo netto delle emissioni pari a zero secondo l’articolo 14bis capoverso 3 lettera b LAEl deve essere presentato all’Ufficio federale dell’energia entro il 31 dicembre 2025. La procedura è retta dalla legge federale del 30 settembre 20221 sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica.

  1. RS 814.310

Art. 5Esame della domanda e comunicazione della decisione

1

 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) esamina la domanda ed emana una decisione. Vi può stabilire oneri e condizioni volti a garantire l’adempimento dei requisiti.

2

 Comunica al Cantone di ubicazione, al competente gestore della rete di distribuzione, alla società nazionale di rete e alla Commissione dell’energia elettrica (ElCom) che è concessa una riduzione.

Art. 6Concessione e attuazione della riduzione

1

 Il gestore della rete di distribuzione riduce i corrispettivi per l’utilizzazione della rete con effetto retroattivo al 1° gennaio 2025.

2

 Entro 30 giorni a decorrere dal passaggio in giudicato della decisione restituisce all’impresa la parte dei corrispettivi per l’utilizzazione della rete già corrisposti che supera la tariffa ridotta.

3

 Concede periodicamente all’impresa la riduzione dei corrispettivi per l’utilizzazione della rete, nel quadro della fatturazione.

4

 Notifica periodicamente alla società nazionale di rete le riduzioni concesse.

5

 Le riduzioni concesse sono rimborsate al gestore della rete dalla società nazionale di rete.

Art. 7Costi di finanziamento non coperti della società nazionale di rete

1

 Se nell’attuazione della riduzione dei corrispettivi per l’utilizzazione della rete la società nazionale di rete sostiene costi di finanziamento non ad essa imputabili che non sono interamente computabili, la ElCom può, su richiesta, dichiarare tali costi non coperti come computabili.

2

Se negli anni precedenti gli interessi percepiti sono stati superiori ai costi di finanziamento, la ElCom ne tiene conto nella sua decisione.

Art. 8Addebito dei costi per la riduzione dei corrispettivi per l’utilizzazione della rete

La società nazionale di rete fattura ai gestori delle reti di distribuzione e ai consumatori finali direttamente allacciati alla rete di trasporto i costi della riduzione dei corrispettivi per l’utilizzazione della rete concessa alle imprese che producono o lavorano ferro, acciaio o alluminio di cui all’articolo 14bis LAEl proporzionalmente all’energia elettrica prelevata dai consumatori finali.

Art. 9Aiuti finanziari dei Cantoni

1

 Sono considerati aiuti finanziari dei Cantoni di ubicazione secondo l’articolo 14bis capoverso 4 LAEl in particolare:

  1. a.

    i sussidi;

  2. b.

    le deduzioni conteggiabili di tasse ed emolumenti pubblici dovuti;

  3. c.

    la concessione di mutui a condizioni agevolate; quale aiuto finanziario è considerato il vantaggio realizzato rispetto a un prestito di denaro sul mercato.

2

 Gli aiuti finanziari devono andare a beneficio dei destinatari. Gli aiuti finanziari secondo il capoverso 1 possono essere combinati tra loro.

3

 I Cantoni concedono i loro aiuti finanziari alle imprese al più tardi entro il 31 dicembre 2026.

Art. 10Prova dell’adempimento degli oneri e dei criteri

L’impresa fornisce al DATEC ogni anno, al più tardi tre mesi dopo la chiusura dell’esercizio, i documenti necessari a verificare l’adempimento degli oneri e dei criteri.

Art. 11Obbligo di pagamento a posteriori in caso di inadempimento degli oneri e dei criteri

1

 Se un’impresa non adempie gli oneri e i criteri secondo l’articolo 14bis capoversi 1–3 LAEl e secondo la presente ordinanza, il DATEC dispone mediante decisione il pagamento a posteriori dei corrispettivi per l’utilizzazione della rete non riscossi.

2

 Il pagamento a posteriori deve essere effettuato al gestore della rete di distribuzione entro 30 giorni a decorrere dal passaggio in giudicato della decisione.

3

 Il gestore della rete di distribuzione notifica alla società nazionale di rete gli avvenuti pagamenti a posteriori. La società nazionale di rete fattura il corrispettivo importo al gestore della rete di distribuzione.

Art. 12Obbligo di pagamento a posteriori in caso di aiuti finanziari cantonali inferiori alla quota minima legale

1

 Se gli aiuti finanziari concessi da un Cantone di ubicazione entro la fine del 2028 non raggiungono la quota minima stabilita nell’articolo 14bis capoverso 4 LAEl, il DATEC dispone mediante decisione il pagamento a posteriori del corrispettivo per l’utilizzazione della rete non riscosso per un importo pari al doppio della differenza tra la quota minima di cui all’articolo 14bis capoverso 4 LAEl e l’aiuto finanziario concesso dal Cantone di ubicazione.

2

 La procedura è retta dall’articolo 11.

Art. 13Trattamento dei dati e obblighi d’informazione

Le competenti autorità della Confederazione possono trattare i dati personali e le informazioni che sono necessari per amministrare, verificare e attuare la riduzione dei corrispettivi per l’utilizzazione della rete nonché per impedire abusi.

Art. 14Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2025 con effetto sino al 31 dicembre 2028.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).