Législation

Ordinanza del 14 novembre 2018 sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari (Ordinanza sulla protezione d'emergenza, OPE)

RS 732.33 · OPE · 21 articoli

Ordinanza sulla protezione d'emergenza (RS 732.33) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (21 articoli)

Art. 1, Campo d’applicazione

1 La presente ordinanza disciplina la protezione d’emergenza per i casi in cui negli impianti nucleari svizzeri si verifichino eventi durante i quali non possa essere escluso un considerevole rilascio di radioatt…

Art. 2, Scopo della protezione d’emergenza

La protezione d’emergenza si prefigge di: a. proteggere la popolazione interessata e le sue basi vitali; b. assistere per un tempo limitato la popolazione interessata e fornirle gli aiuti più urgent…

Art. 3, Principio

1 Intorno a ogni impianto nucleare sono definite due zone di protezione d’emergenza per i casi di incidente grave: a. la zona di protezione d’emergenza 1 comprende la regione in cui si rendono necessari provvedimenti di pro…

Art. 4, Regolamentazione in deroga

1 In casi motivati, in particolare nelle regioni intorno a reattori di ricerca e a depositi di scorie radioattive, è possibile effettuare una suddivisione delle zone di protezione d’emergenza diversa da que…

Art. 5, Fusioni di Comuni

1 Le fusioni di Comuni non hanno alcun effetto sull’estensione territoriale delle zone di protezione d’emergenza. Le corrispondenti parti del Comune restano nella zona di protezione d’emergenza a cui erano attribuit…

Art. 6, Pianificazione e preparazione

1 I compiti che gli esercenti d’impianti nucleari sono tenuti ad adempiere nell’ambito della pianificazione e della preparazione della protezione d’emergenza sono definiti dalle pertinenti disposizioni d…

Art. 7, Evento

In caso di evento gli esercenti d’impianti nucleari hanno i seguenti compiti: a. analizzano l’evento in relazione al pericolo che può costituire per la popolazione; b. adottano opportuni provvedimenti per gestire l’evento e pe…

Art. 8, Pianificazione e preparazione

Nell’ambito delle attività di pianificazione e preparazione della protezione d’emergenza, l’IFSN ha i seguenti compiti: a. gestisce un proprio servizio di picchetto e garantisce una propria organizzazion…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).