Législation

Ordinanza del 9 giugno 2006 sui controlli di sicurezza relativi alle persone nell'ambito degli impianti nucleari (OCSPN)

OCSPNRS 732.143.3Non più in vigoreStato 01.04.20117 articoli

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  • RU 2011 1031in vigore il 01.04.2011
    modificato: art. 2, 3, 4
  • RU 2008 5747atto di base OIFSN (RS 732.21)in vigore il 01.01.2009
    modificato: art. 5

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 24 capoverso 4 della legge federale del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare, ordina:

Art. 1Requisito del controllo di sicurezza relativo alle persone

1

 Per i seguenti gruppi di persone operanti negli impianti nucleari è necessario un controllo di sicurezza relativo alle persone:

  1. a.

    impiegati in impianti nucleari che hanno accesso a informazioni classificate confidenziali in materia di impianti nucleari e di materiale nucleare;

  2. b.

    impiegati in impianti nucleari che hanno accesso a informazioni classificate segrete in materia di impianti nucleari e di materiale nucleare;

  3. c.

    persone che hanno accesso per un lungo periodo a informazioni classificate in materia di sistemi rilevanti per la sicurezza esterna o interna di impianti nucleari e di materiale nucleare;

  4. d.

    persone che hanno accesso per un breve periodo a informazioni classificate in materia di sistemi rilevanti per la sicurezza esterna o interna di impianti nucleari o di materiale nucleare;

  5. e.

    persone che operano nel settore della sicurezza esterna di impianti nucleari, segnatamente il personale di guardia.

2

 Sono considerati impiegati in impianti nucleari le persone impiegate presso il titolare di un’autorizzazione di costruzione o d’esercizio per impianti nucleari (titolare dell’autorizzazione).

3

 Il titolare dell’autorizzazione redige una lista delle funzioni per le quali dev’essere eseguito un controllo di sicurezza relativo alle persone.

Art. 2Diritto applicabile

1

 Per le persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a–c ed e, l’esecuzione e la conclusione del controllo di sicurezza relativo alle persone nonché il trattamento, l’utilizzazione e la conservazione dei dati rilevati sono retti dagli articoli 8–23 e 26–29 dell’ordinanza del 4 marzo 20111 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP).2

2

 Il titolare dell’autorizzazione è l’autorità richiedente ai sensi dell’articolo 14 OCSP.3

3

 Per le persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera d il controllo di sicurezza è retto dall’articolo 5.

  1. RS 120.4
  2. Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. 3 all’O del 4 mar. 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1031).
  3. Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. 3 all’O del 4 mar. 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1031).

Art. 3Livelli di controllo1

1

 Per le persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a, c ed e il controllo di sicurezza di base è eseguito secondo l’articolo 10 OCSP2.

2

 Per le persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera b è eseguito il controllo di sicurezza ampliato secondo l’articolo 11 OCSP.

  1. Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. 3 all’O del 4 mar. 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1031).
  2. RS 120.4

Art. 4Decisione concernente la sicurezza delle persone1

1

 L’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) decide se, e eventualmente con quali oneri, può essere attribuita una funzione secondo l’articolo 1 capoverso 1.

2

 Può avere preliminarmente un colloquio con la persona sottoposta al controllo per chiarire le questioni in sospeso e, in tale contesto, farsi assistere dall’autorità di controllo.

3

 Informa la persona sottoposta al controllo in merito alla propria decisione.

4

 Se l’autorità di controllo ha emanato una decisione secondo l’articolo 22 capoverso 1 lettere b–d OCSP2, l’IFSN informa per scritto detta autorità qualora dovesse decidere che la funzione secondo l’articolo 1 capoverso 1 può essere attribuita.

  1. Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. 3 all’O del 4 mar. 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1031).
  2. RS 120.4

Art. 5Controllo di sicurezza relativo alle persone in casi speciali

1

 L’IFSN decide in merito alla sicurezza delle persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera d, senza che sia eseguito un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l’OCSP1.2

2

 In luogo di ciò, esso può fondarsi segnatamente sulle informazioni concernenti la sicurezza relativa alle persone fornite da:

  1. a.

    un’impresa svizzera o estera per la quale la persona sottoposta al controllo ha lavorato o lavora;

  2. b.

    una camera di commercio svizzera o estera;

  3. c.

    un’autorità estera dello Stato di origine della persona sottoposta al controllo.

3

 Se i risultati scaturiti dalle informazioni di cui al capoverso 2 sono insufficienti, l’IFSN può tuttavia sottoporre una persona domiciliata in Svizzera a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo gli articoli 2–4. Un diritto all’esecuzione di un tale controllo non è dato.3

  1. RS 120.4
  2. Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
  3. Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).

Art. 6Disposizione transitoria

Le dichiarazioni di sicurezza già rilasciate rimangono valide fino a quando non sia stato effettuato un nuovo controllo di sicurezza conformemente alle prescrizioni della presente ordinanza.

Art. 7Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2006.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.04.2011. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).