Legge federale del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LSCA)
RS 721.100 · 21 articoli
LSCA (RS 721.100) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Ultime modifiche
- Art. 11, modificato (RO 2025 430) in vigore dal 01.08.2025
- Art. 4, modificato (RO 2025 430) in vigore dal 01.08.2025
- Art. 6, modificato (RO 2025 430) in vigore dal 01.08.2025
- Art. 7, modificato (RO 2025 430) in vigore dal 01.08.2025
- Art. 9, modificato (RO 2025 430) in vigore dal 01.08.2025
- Art. 3, modificato (RO 2025 430) in vigore dal 01.08.2025
Estratto del testo (21 articoli)
La presente legge ha lo scopo di proteggere persone e beni materiali importanti dagli effetti dannosi delle acque sulla superficie terrestre, in particolare dalle inondazioni, dalle erosioni e dalle alluvioni (protezione contro le pi…
La protezione contro le piene spetta ai Cantoni.…
1 I Cantoni limitano l’entità e la probabilità di insorgenza di un danno causato da piene (rischio di piena) in primo luogo tramite la manutenzione delle acque secondo l’articolo 4 lettera n della legge del 24 gennaio 1…
1 Le acque, le rive e le opere di protezione contro le piene sono mantenute in modo da garantire la protezione a un livello costante, in particolare riguardo alla capacità di deflusso. 2 Gli interventi sui corsi d’acqua sodd…
1 I Cantoni si accordano sui necessari provvedimenti e sulla relativa ripartizione delle spese. 2 Se un’intesa in merito non fosse possibile, la decisione spetta al Consiglio federale.…
1 Nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per l’acquisizione…
1 Per promuovere procedure di esecuzione uniformi e un’efficace attuazione della gestione integrale dei rischi, la Confederazione può accordare aiuti finanziari…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
