Législation

Legge federale del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LSCA)

RS 721.100 · 21 articoli

LSCA (RS 721.100) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (21 articoli)

Art. 1

La presente legge ha lo scopo di proteggere persone e beni materiali importanti dagli effetti dannosi delle acque sulla superficie terrestre, in particolare dalle inondazioni, dalle erosioni e dalle alluvioni (protezione contro le pi…

Art. 2, Competenza

La protezione contro le piene spetta ai Cantoni.…

Art. 3, Provvedimenti

1 I Cantoni limitano l’entità e la probabilità di insorgenza di un danno causato da piene (rischio di piena) in primo luogo tramite la manutenzione delle acque secondo l’articolo 4 lettera n della legge del 24 gennaio 1…

Art. 4, Esigenze

1 Le acque, le rive e le opere di protezione contro le piene sono mantenute in modo da garantire la protezione a un livello costante, in particolare riguardo alla capacità di deflusso. 2 Gli interventi sui corsi d’acqua sodd…

Art. 5, Acque intercantonali

1 I Cantoni si accordano sui necessari provvedimenti e sulla relativa ripartizione delle spese. 2 Se un’intesa in merito non fosse possibile, la decisione spetta al Consiglio federale.…

Art. 6, Indennità per l’acquisizione di dati di base e le misure di protezione contro le piene

1 Nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per l’acquisizione…

Art. 7, Aiuti finanziari per la formazione continua, la ricerca e l’informazione

1 Per promuovere procedure di esecuzione uniformi e un’efficace attuazione della gestione integrale dei rischi, la Confederazione può accordare aiuti finanziari…

Art. 8

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).