Législation

Ordinanza del 19 agosto 2020 sulle tasse relative alla procedura di espropriazione

RS 711.3In vigoreStato 01.01.20216 articoli

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Nessun progetto di revisione in corso.

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 113 della legge federale del 20 giugno 1930 sull’ espropriazione (LEspr), ordina:

Art. 1Oggetto

1

 La presente ordinanza disciplina le tasse riscosse per le decisioni e le prestazioni delle commissioni federali di stima, degli uffici del registro fondiario e degli uffici di ripartizione nell’ambito delle procedure di espropriazione.

2

 Per quanto la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20041 sugli emolumenti.

  1. RS 172.041.1

Art. 2Calcolo delle tasse

1

 Le commissioni federali di stima riscuotono le tasse in base al tempo impiegato e per conto del Tribunale amministrativo federale.

2

 La tariffa per un’ora di lavoro ammonta a:

franchi

  1. a.

    per il presidente di una commissione federale di stima e il suo supplente:

310.–

  1. b.

    per i membri delle commissioni federali di stima:

260.–

  1. c.

    per il segretario:

250.–

3

Le spese sono aggiunte al conteggio.

Art. 3Tasse degli uffici del registro fondiario, degli uffici di ripartizione e dell’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte

1

 Le tasse riscosse per le decisioni e le prestazioni degli uffici del registro fondiario e degli uffici di ripartizione nell’ambito delle procedure di espropriazione sono determinate in base alle corrispondenti tariffe cantonali o comunali. Sono fatte salve le tasse dovute all’istituto di deposito.

2

 La riscossione delle tasse per la collaborazione dell’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte nell’ambito della procedura di espropriazione si basa sugli articoli 6 –13 dell’ordinanza del 7 dicembre 19921 sull’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte.

  1. RS 734.24

Art. 4Disposizioni transitorie

1

 Alla riscossione delle tasse nell’ambito di procedure ancora pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza e che sono oggetto di una decisione di prima istanza nei primi sei mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza si applica il diritto previgente.

2

 Alla riscossione delle tasse relative agli oneri sostenuti fino al 31 dicembre 2020 nell’ambito di procedure ancora pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza e che non sono oggetto di una decisione di prima istanza nei primi sei mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza si applica il diritto previgente.

3

 Alle procedure che sono state oggetto di una decisione di prima istanza prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, ma che non sono ancora concluse con decisione passata in giudicato, si applica il diritto previgente.

Art. 5Abrogazione di un altro atto normativo

[RU 2013 735]

L’ordinanza del 13 febbraio 2013 sulle tasse e indennità della procedura di espropriazione è abrogata.

Art. 6Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2021. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).