Législation

Ordinanza del 26 novembre 1986 sui percorsi pedonali ed i sentieri (OPS)

OPSRS 704.1In vigoreStato 01.07.200813 articoli

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Indice
  1. Sezione 1: Pianificazione, sistemazione, manutenzione1–7
  2. Sezione 2: Compiti della Confederazione8–10
  3. Sezione 3: Organizzazione e protezione giuridica11–12
  4. Sezione 4: Entrata in vigore13

Il Consiglio federale svizzero, in esecuzione della legge federale del 4 ottobre 1985 sui percorsi pedonali ed i sentieri (LPS), ordina:

Sezione 1: Pianificazione, sistemazione, manutenzione

Art. 1Revisione e modificazione dei piani

I piani delle reti di percorsi pedonali e di sentieri esistenti o previsti (piani) devono essere riveduti ogni dieci anni e all’occorrenza modificati.

Art. 2Collaborazione della Confederazione

1

 I Cantoni sottopongono i piani all’Ufficio federale delle strade1 (Ufficio federale):

  1. a.

    prima della messa in vigore;

  2. b.

    prima dell’approvazione di modificazioni rilevanti.

2

 Simultaneamente presentano all’Ufficio un rapporto su:

  1. a.

    il coordinamento delle loro reti di percorsi pedonali e sentieri con quelle dei Cantoni limitrofi, come pure con le attività d’incidenza territoriale del Cantone e dei Cantoni limitrofi;

  2. b.

    il tempo di realizzazione e l’organismo responsabile dell’attuazione.

3

 Il Consiglio federale chiede il parere dei servizi federali interessati. Li coordina e li commina al Cantone.

4

 L’articolo 10 della LPS (considerazione, sostituzione) non è applicabile ai percorsi pedonali e ai sentieri che non soddisfano le esigenze della LPS.

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

Art. 3Informazione dei Cantoni e dell’Ufficio federale

1

 I Cantoni rendono noti all’Ufficio federale i piani dopo l’entrata in vigore e dopo ogni modificazione.

2

 L’Ufficio federale informa annualmente dei piani gli altri uffici federali interessati.

Art. 4Sistemazione e preservazione

1

 I Cantoni provvedono alla sistemazione, alla manutenzione e alla segnalazione dei percorsi pedonali e dei sentieri, che hanno incluso nei piani.

2

 L’Ufficio federale emana direttive sulla segnalazione dei sentieri.

3

 Nelle città e nelle località di una certa importanza, i raccordi pedonali che sono parte di una rete di percorsi pedonali di cui all’articolo 2 LPS devono essere segnalati uniformemente.

Art. 5Libera circolazione

I Cantoni assicurano giuridicamente la libera circolazione sulla rete di percorsi pedonali e di sentieri figuranti nei piani.

Art. 6Rivestimenti inadeguati

Sono segnatamente considerati inadeguati per i sentieri giusta l’articolo 7 capoverso 2 lettera d LPS tutti i rivestimenti di bitume, catrame o cemento.

Art. 7Beneficiari di sussidi federali

1

 La Confederazione può, nei limiti dei crediti accordati, concedere sussidi a persone giuridiche di diritto privato che, a scopi d’utilità pubblica, dedicano permanentemente la parte prevalente della loro attività al promovimento delle reti di percorsi pedonali e di sentieri (organizzazioni private specializzate).

2

 Le organizzazioni private specializzate devono allegare alla domanda di sussidi gli statuti, il rapporto d’attività, il conto annuo e il rapporto di revisione.

Sezione 2: Compiti della Confederazione

Art. 8Doveri dei servizi federali

1

 I servizi federali (autorità federali, servizi della Confederazione e di aziende in regìa) tengono conto delle reti di percorsi pedonali e sentieri figuranti nei piani o li sostituiscono adeguatamente quando:

  1. a.

    elaborano concezioni e piani settoriali;

  2. b.

    progettano, costruiscono o modificano opere e installazioni, come edifici e impianti dell’Amministrazione federale, strade nazionali o edifici e installazioni della Posta Svizzera;

  3. c.

    rilasciano concessioni o permessi, ad esempio per la costruzione e l’esercizio di impianti delle comunicazioni o opere e installazioni per il trasporto d’energia o per disboscamenti;

  4. d.

    erogano sussidi per progetti, opere e impianti, come bonifiche fondiarie, strutture viarie forestali, strade principali o impianti di protezione delle acque.

2

 I servizi federali sottopongono per parere ai Cantoni i progetti che toccano i percorsi pedonali e i sentieri figuranti nei piani. La collaborazione dell’Ufficio federale è retta dagli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.2

  1. RS 172.010
  2. Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 2000 703).

Art. 9Collaborazione di organizzazioni private specializzate

L’Ufficio federale fa capo a organizzazioni private specializzate per:

  1. a.

    il riesame degli effetti importanti che i progetti federali esercitano su i percorsi pedonali e i sentieri;

  2. b.

    la determinazione dei provvedimenti di sostituzione che esigono un esame più approfondito;

  3. c.

    elaborare direttive sulla segnalazione dei sentieri.

Art. 10Documentazione e ricerca

1

 L’Ufficio federale fornisce la documentazione necessaria per la sistemazione e la preservazione di percorsi pedonali e di sentieri e coordina i corrispondenti lavori di ricerca.

2

 Mette questi atti a disposizione dei Cantoni e di altri interessati.

3

 Emana, per i geodati di base di diritto federale che documentano i percorsi pedonali e i sentieri, criteri concernenti il modello dei dati, i modelli di rappresentazione e le modalità di rilevamento.1

  1. Introdotto dal n. 3 dell’all. 2 all’O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RS 510.620)

Sezione 3: Organizzazione e protezione giuridica

Art. 11Servizi specializzati cantonali

I Cantoni designano un servizio ufficiale esistente come servizio specializzato per i percorsi pedonali e i sentieri e ne informano l’Ufficio federale.

Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 13

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.07.2008. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).