Art. 1Revisione e modificazione dei piani
I piani delle reti di percorsi pedonali e di sentieri esistenti o previsti (piani) devono essere riveduti ogni dieci anni e all’occorrenza modificati.

Nessun progetto di revisione in corso.
Il Consiglio federale svizzero, in esecuzione della legge federale del 4 ottobre 1985 sui percorsi pedonali ed i sentieri (LPS), ordina:
I piani delle reti di percorsi pedonali e di sentieri esistenti o previsti (piani) devono essere riveduti ogni dieci anni e all’occorrenza modificati.
I Cantoni sottopongono i piani all’Ufficio federale delle strade1 (Ufficio federale):
prima della messa in vigore;
prima dell’approvazione di modificazioni rilevanti.
Simultaneamente presentano all’Ufficio un rapporto su:
il coordinamento delle loro reti di percorsi pedonali e sentieri con quelle dei Cantoni limitrofi, come pure con le attività d’incidenza territoriale del Cantone e dei Cantoni limitrofi;
il tempo di realizzazione e l’organismo responsabile dell’attuazione.
Il Consiglio federale chiede il parere dei servizi federali interessati. Li coordina e li commina al Cantone.
L’articolo 10 della LPS (considerazione, sostituzione) non è applicabile ai percorsi pedonali e ai sentieri che non soddisfano le esigenze della LPS.
I Cantoni rendono noti all’Ufficio federale i piani dopo l’entrata in vigore e dopo ogni modificazione.
L’Ufficio federale informa annualmente dei piani gli altri uffici federali interessati.
I Cantoni provvedono alla sistemazione, alla manutenzione e alla segnalazione dei percorsi pedonali e dei sentieri, che hanno incluso nei piani.
L’Ufficio federale emana direttive sulla segnalazione dei sentieri.
Nelle città e nelle località di una certa importanza, i raccordi pedonali che sono parte di una rete di percorsi pedonali di cui all’articolo 2 LPS devono essere segnalati uniformemente.
I Cantoni assicurano giuridicamente la libera circolazione sulla rete di percorsi pedonali e di sentieri figuranti nei piani.
Sono segnatamente considerati inadeguati per i sentieri giusta l’articolo 7 capoverso 2 lettera d LPS tutti i rivestimenti di bitume, catrame o cemento.
La Confederazione può, nei limiti dei crediti accordati, concedere sussidi a persone giuridiche di diritto privato che, a scopi d’utilità pubblica, dedicano permanentemente la parte prevalente della loro attività al promovimento delle reti di percorsi pedonali e di sentieri (organizzazioni private specializzate).
Le organizzazioni private specializzate devono allegare alla domanda di sussidi gli statuti, il rapporto d’attività, il conto annuo e il rapporto di revisione.
I servizi federali (autorità federali, servizi della Confederazione e di aziende in regìa) tengono conto delle reti di percorsi pedonali e sentieri figuranti nei piani o li sostituiscono adeguatamente quando:
elaborano concezioni e piani settoriali;
progettano, costruiscono o modificano opere e installazioni, come edifici e impianti dell’Amministrazione federale, strade nazionali o edifici e installazioni della Posta Svizzera;
rilasciano concessioni o permessi, ad esempio per la costruzione e l’esercizio di impianti delle comunicazioni o opere e installazioni per il trasporto d’energia o per disboscamenti;
erogano sussidi per progetti, opere e impianti, come bonifiche fondiarie, strutture viarie forestali, strade principali o impianti di protezione delle acque.
L’Ufficio federale fa capo a organizzazioni private specializzate per:
il riesame degli effetti importanti che i progetti federali esercitano su i percorsi pedonali e i sentieri;
la determinazione dei provvedimenti di sostituzione che esigono un esame più approfondito;
elaborare direttive sulla segnalazione dei sentieri.
L’Ufficio federale fornisce la documentazione necessaria per la sistemazione e la preservazione di percorsi pedonali e di sentieri e coordina i corrispondenti lavori di ricerca.
Mette questi atti a disposizione dei Cantoni e di altri interessati.
Emana, per i geodati di base di diritto federale che documentano i percorsi pedonali e i sentieri, criteri concernenti il modello dei dati, i modelli di rappresentazione e le modalità di rilevamento.1
I Cantoni designano un servizio ufficiale esistente come servizio specializzato per i percorsi pedonali e i sentieri e ne informano l’Ufficio federale.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1987.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.07.2008. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).