Législation

Ordinanza del DFF del 26 settembre 2017 concernente la compensazione secondo la Convenzione tra la Svizzera e il Liechtenstein per evitare le doppie imposizioni

RS 672.951.4In vigoreStato 01.01.20223 articoli

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Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visto l’articolo 35 capoverso 3 della legge federale del 18 giugno 2021 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale, ordina:

Art. 1

1

 La ripartizione dei costi della compensazione da versare al Principato del Liechtenstein secondo il numero 6 del Protocollo della Convenzione del 10 luglio 20151 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Convenzione) è calcolata in rapporto alle persone residenti nei Cantoni interessati che esercitano un’attività dipendente lucrativa nel Liechtenstein e sulla base della statistica dell’impiego del Principato del Liechtenstein per il 2015.

2

 La partecipazione dei Cantoni indicati corrisponde alle quote seguenti:

Cantone

Quota

Importo in franchi

San Gallo

82,663 %

371 985

Grigioni

8,891 %

40 008

Zurigo

3,904 %

17 569

Svitto

1,691 %

7 610

Turgovia

1,343 %

6 045

Appenzello Esterno

1,063 %

4 783

Appenzello Interno

0,445 %

2 000

Totale

100 %

450 000

3

 La ripartizione dei costi può essere ridefinita per la prima volta per il pagamento afferente all’anno 2022 su richiesta di un Cantone interessato qualora, in base ai suoi residenti che esercitano un’attività dipendente lucrativa nel Liechtenstein, dovesse risultare una modifica della sua partecipazione ai costi pari ad almeno il 20 per cento e tale modifica dovesse superare un importo assoluto di 5000 franchi.

  1. RS 0.672.951.43

Art. 2

1

 L’Amministrazione federale delle contribuzioni addebita gli importi sui conti correnti dei Cantoni interessati detenuti presso l’Amministrazione federale delle finanze al termine dell’anno per cui è effettuata la compensazione.

2

 Essa versa la compensazione all’ufficio designato dal Principato del Liechtenstein nella fattura di cui al numero 6 del Protocollo della Convenzione.

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2017.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).