Art. 1
Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.
- RS 0.672.933.611
- RS 0.672.933.61

Nessun progetto di revisione in corso.
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 novembre 2009, decreta:
Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.
Il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un disegno di legge che disciplini l’attuazione dell’assistenza amministrativa convenuta nell’ambito dell’Accordo conformemente al modello dell’OCSE. Sino all’entrata in vigore della legge, è autorizzato a disciplinare mediante ordinanza l’attuazione dell’assistenza amministrativa.
Il Consiglio federale dichiara nei confronti del Governo degli Stati Uniti d’America che la Svizzera non concede l’assistenza amministrativa in materia fiscale se la domanda si basa su dati acquisiti illegalmente e che in tal caso chiederà l’assistenza giudiziaria.
Il Consiglio federale si adopera per ottenere una dichiarazione equivalente da parte del Governo degli Stati Uniti d’America.
Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 20.09.2019. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).