Législation

Ordinanza del 30 aprile 2003 concernente la convenzione germano-svizzera di doppia imposizione

RS 672.913.610Non più in vigoreStato 01.01.202322 articoli

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    modificato: art. 2, 3 · introdotto: art. 19a
  • RU 2006 4705in vigore il 01.01.2007
    modificato: art. 4, 8, 17
  • RU 2005 19in vigore il 01.01.2005
    modificato: art. 1, 2, 3 · introdotto: art. 3a

3 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Imposta svizzera a titolo di precauzione (preventiva) riscossa sui dividendi e sugli interessi1–4
  2. Sezione 2Imposte germaniche alla fonte riscosse su dividendi, interessi e diritti di licenza5–7
  3. Sezione 3: Scambio di informazioni generale8
  4. Sezione 4Scambio di informazioni in caso di delitti in materia di frode fiscale9–17
  5. Sezione 5: Disposizioni finali18–20

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 35 capoverso 1 della legge federale del 18 giugno 2021 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale; in esecuzione della convenzione dell’11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (convenzione), ordina:

Sezione 1 Imposta svizzera a titolo di precauzione (preventiva) riscossa sui dividendi e sugli interessi

Art. 1Sgravio in via di rimborso

1

 Lo sgravio delle imposte sui dividendi e sugli interessi, previsto negli articoli 10 e 11 della convenzione, è concesso dalla Svizzera sotto forma di rimborso totale o parziale dell’imposta preventiva. Sono riservate le disposizioni degli articoli 3 e 3a.1

2

 La presente ordinanza non si applica al rimborso dell’imposta preventiva cui le persone residenti nella Repubblica federale di Germania possono pretendere già in virtù della legislazione federale svizzera.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2005 19).

Art. 2Procedura di rimborso1

1

 L’istanza di rimborso dell’imposta preventiva va presentata dagli aventi diritto residenti nella Repubblica federale di Germania su modulo 85.

2

 Il richiedente deve fare l’istanza in doppio e sottomettere i due esemplari al
competente ufficio finanziario germanico. Quest’ultimo trattiene l’esemplare a lui destinato e ritorna al richiedente l’esemplare per l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) con l’attestazione prevista sul modulo.2

3

 Il richiedente deve presentare l’esemplare dell’istanza con l’attestazione all’AFC3, Berna, nei tre anni successivi alla fine del­l’anno civile in cui i dividendi o gli interessi sono scaduti.

4

L AFC verifica la fondatezza e l’esattezza dell’istanza. Essa domanda direttamente al richiedente le informazioni e le prove che fossero necessarie.4

5

L’AFC notifica per scritto il risultato della verifica al richiedente e paga l’ammontare del rimborso all’indirizzo indicato nell’i­stanza.5

6

Se l’istanza è respinta in tutto o in parte, il richiedente può esigere dall’AFC una decisione, che deve essere notificata, con indicazione dei motivi e dei rimedi giuridici.6

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2005 19).
  2. Nuovo testo del per. giusta il n. I 3 dell’O del 4 mag. 2022 sulla procedura di notifica all’interno di un gruppo ai fini dell’imposta preventiva, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 307).
  3. Nuova espr. giusta il n. I 3 dell’O del 4 mag. 2022 sulla procedura di notifica all’interno di un gruppo ai fini dell’imposta preventiva, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 307). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
  4. Introdotto dal n. I dell’O del 22 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2005 19).
  5. Introdotto dal n. I dell’O del 22 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2005 19).
  6. Introdotto dal n. I dell’O del 22 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2005 19).

Art. 3Procedura di dichiarazione per dividendi da partecipazioni determinanti1

1

Su istanza l’AFC può rilasciare a una società svizzera l’autorizzazione di versare senza la ritenuta dell’imposta preventiva i dividendi pagati a una società tedesca ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 lettera e della convenzione, purché siano adempiute le condizioni dell’articolo 10 paragrafo 3 della convenzione.2

2

 L’istanza deve essere presentata su modulo ufficiale prima della scadenza dei dividendi.

3

L’AFC verifica l’istanza. Un’autorizzazione può essere rilasciata solo quando è accertato che la società tedesca, a carico della quale dovrebbe essere trasferita l’imposta, ha diritto al previsto sgravio da questa imposta a titolo di partecipazione determinante secondo l’articolo 10 paragrafo 3 della convenzione. L’autorizzazione viene notificata per scritto ed è valida cinque anni.3

4

 Se l’istanza è respinta in tutto o in parte, la società svizzera può esigere dall’AFC una decisione, che deve essere notificata con indicazione dei motivi e dei rimedi giuridici.

5

 Se i presupposti per il diritto alla procedura di dichiarazione non sono più adempiuti, la società svizzera che paga i dividendi deve informarne tempestivamente l’AFC

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2005 19).
  2. Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 4 mag. 2022 sulla procedura di notifica all’interno di un gruppo ai fini dell’imposta preventiva, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 307).
  3. Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 4 mag. 2022 sulla procedura di notifica all’interno di un gruppo ai fini dell’imposta preventiva, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 307).

Art. 3aDichiarazione all’AFC1

1

 Se dispone di un’autorizzazione, la società svizzera che paga i dividendi ne dichiara spontaneamente entro 30 giorni il pagamento mediante il modulo 108. Esso deve essere presentato all’AFC unitamente al modulo ufficiale di riscossione.

2

 Il capoverso 1 è valido anche quando non è stata presentata nessuna istanza di autorizzazione o non è ancora stata presa nessuna decisione. In assenza di istanza di autorizzazione, questa deve essere presentata unitamente al modulo 108. Se il controllo dell’AFC dimostra un abuso della procedura di dichiarazione, l’imposta preventiva e un eventuale interesse di mora devono essere riscossi posticipatamente. Se la riscossione posticipata è contestata, l’AFC emana una decisione.

3

 L’AFC può trasmettere copia del modu­lo 108 all’autorità tedesca competente.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 22 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2005 19).

Art. 4Rimedio giuridico1

I ricorsi contro le decisioni dell’AFC sono retti dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.

  1. Nuovo testo giusta il n. II 51 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Sezione 2 Imposte germaniche alla fonte riscosse su dividendi, interessi e diritti di licenza

Art. 5Moduli d’istanza

Le persone residenti in Svizzera, che pretendono gli sgravi delle imposte germaniche alla fonte previste negli articoli 10 a 12 della convenzione, devono chiedere tali sgravi per mezzo dei seguenti moduli:

  1. a.

    R-D 1:

    Dividenden und Zinsen, natürliche Personen

  2. b.

    R-D 2:

    Dividenden und Zinsen, juristische Personen und Personengesell­schaften;

  3. c.

    R-D 3:

    Lizenzgebühren, natürliche Personen;

  4. d.

    R-D 4:

    Lizenzgebühren, juristische Personen und Personengesellschaften;

  5. e.

    R-D 5:

    Dividenden, Kapitalgesellschaften mit unmittelbarer Beteiligung von mindestens 10 Prozent,

emessi a tali scopi dalle autorità germaniche.

Art. 6Presentazione dei moduli

1

 L’istanza deve essere presentata nel numero di esemplari prescritto, completamente riempita e con i fogli supplementari e gli allegati necessari, all’autorità fiscale
cantonale competente per il richiedente.

2

 Se, nell’istanza, viene richiesto il rimborso di imposte già riscosse, l’istanza stessa deve allora pervenire all’autorità fiscale cantonale al più tardi il 1° ottobre del quarto anno civile successivo al pagamento dei dividendi, degli interessi o dei canoni.

Art. 7Verifica e trasmissione dei moduli

1

 L’autorità fiscale cantonale, alla quale è stata presentata l’istanza, verifica se le condizioni per lo sgravio delle imposte germaniche sono soddisfatte.

2

 Se l’istanza è fondata, l’autorità fiscale cantonale lo attesta sugli esemplari dell’istan­za destinati alle autorità germaniche e all’AFC. L’autorità fiscale cantonale conserva nei suoi atti un esemplare dell’istanza.

3

 L’autorità fiscale cantonale invia gli esemplari attestati:

  1. a.

    di un’istanza su modulo R-D 1 o R-D 3, compresi gli allegati, in ritorno al richiedente, il quale deve presentare gli esemplari all’ufficio federale delle finanze a Bonn nei quattro anni successivi alla fine dell’anno civile in cui i redditi sono pagati;

  2. b.

    di un’istanza su modulo R-D 2, R-D 4 o R-D 5, compresi gli allegati, all’AFC a Berna, la quale conserva nei suoi atti un esemplare e trasmette l’altro esemplare insieme con gli allegati all’ufficio federale delle finanze a Bonn.

4

 Le autorità fiscali cantonali e l’AFC hanno il diritto di procedere a inchieste complementari.

Sezione 3: Scambio di informazioni generale

Art. 8

1

 Da parte svizzera, solo l’AFC è competente a comunicare alle autorità germaniche le informazioni previste nell’articolo 27 lettera a della convenzione. Le richieste d’informazione da parte germanica, che pervengono ad altre autorità, devono essere trasmesse all’Amministrazione federale delle contribuzioni.

2

 L’AFC decide sulle contestazioni che sorgono in merito alla comunicazione d’informazioni di tale genere.

3

 Il ricorso contro la decisione dell’AFC è retto dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.1

  1. Nuovo testo giusta il n. II 51 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Sezione 4 Scambio di informazioni in caso di delitti in materia di frode fiscale

Art. 9Esame preliminare delle richieste germaniche

1

 Le richieste delle competenti autorità germaniche per lo scambio di informazioni secondo l’articolo 27 paragrafo 1 lettera b della convenzione in caso di delitti in materia di frode fiscale sono oggetto di un esame preliminare dell’AFC.

2

 Se una richiesta di scambio di informazioni non può essere soddisfatta, l’AFC ne informa la competente autorità germanica. Quest’ultima può completare la sua richiesta.

3

 Se l’esame preliminare dimostra che l’adempimento delle condizioni dell’arti­colo 27 paragrafo 1 lettera b della convenzione, in correlazione con il numero 3 del protocollo, è attendibile, l’AFC informa della presentazione della richiesta e delle informazioni volute la persona che in Svizzera dispone delle relative informazioni (detentore delle informazioni). Il resto del contenuto della richiesta non deve essere comunicato al detentore delle informazioni.

4

 L’AFC chiede contemporaneamente al detentore delle informazioni di trasmetterle le informazioni e d’invitare una persona interessata con domicilio all’estero a designare in Svizzera un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni.

Art. 10Ottenimento delle informazioni

1

 Se il detentore delle informazioni trasmette all’AFC le informazioni richieste, quest’ultima le esamina ed emette una decisione finale.

2

 Se il detentore delle informazioni o la persona interessata, rispettivamente il
mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni, non acconsentono a fornire le informazioni richieste entro un termine di 14 giorni, l’AFC emette nei confronti del detentore delle informazioni una decisione con la quale esige la consegna delle informazioni indicate nella richiesta germanica.

Art. 11Diritti della persona interessata

1

 L’AFC notifica parimenti alla persona interessata o al suo mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni, la decisione indirizzata al detentore delle informazioni nonché copia della richiesta della competente autorità germanica, a meno che nella richiesta non venga espressamente chiesta la segretezza.

2

 Se una persona interessata con domicilio all’estero non ha designato un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni, la notificazione deve essere eseguita dalla competente autorità germanica secondo il diritto germanico. Contemporaneamente, l’AFC fissa alla persona un termine per acconsentire allo scambio di informazioni o per designare un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni.

3

 La persona interessata può partecipare alla procedura e consultare gli atti. La consultazione degli atti e la partecipazione alla procedura possono essere rifiutate soltanto:

  1. a.

    per documenti e atti procedurali per i quali esistono motivi di segretezza

    secondo l’articolo 80b capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 19811 sull’assistenza in materia penale;

  2. b.

    se lo esige l’articolo 27 della convenzione.

4

 Oggetti, documenti e atti che sono stati consegnati all’AFC o che quest’ultima si è procurata non possono essere utilizzati ai fini dell’applicazione del diritto fiscale svizzero. È fatto salvo l’articolo 16 paragrafo 4.

  1. RS 351.1

Art. 12Misure coercitive

1

 Se le informazioni richieste nella decisione non sono fornite all’AFC entro il termine fissato, possono essere prese misure coercitive. Al riguardo si può procedere alla perquisizione domiciliare nonché al sequestro di oggetti, documenti e atti in forma scritta o su supporti di immagini o di dati.

2

 Le misure coercitive devono essere ordinate dal direttore dell’AFC o dal suo sostituto. Esse devono essere eseguite da persone particolarmente istruite a tale scopo.

3

 In caso di pericolo imminente e se una misura non può essere ordinata tempestivamente, la persona istruita può di sua iniziativa eseguire una misura coercitiva. La misura deve essere approvata entro tre giorni dal direttore dell’AFC o dal suo sostituto.

4

 La polizia dei Cantoni e dei Comuni sostiene l’AFC nell’esecuzione delle misure coercitive.

Art. 13Perquisizione di locali

1

 Si può procedere alla perquisizione di locali soltanto se è probabile che in essi si trovino gli oggetti, i documenti e gli atti che sono in relazione con la richiesta di scambio di informazioni.

2

 L’esecuzione della perquisizione è disciplinata nell’articolo 49 della legge federale del 22 marzo 19741 sul diritto penale amministrativo.

  1. RS 313.0

Art. 14Sequestro di oggetti, documenti e atti

1

 La perquisizione di oggetti, documenti e atti deve essere effettuata con il massimo riguardo per i segreti privati.

2

 Si possono sequestrare unicamente oggetti, documenti e atti che, in relazione con la richiesta di informazione, potrebbero essere significativi.

3

Prima della perquisizione, al possessore degli oggetti, dei documenti e degli atti o al detentore delle informazioni deve essere data l’occasione di esprimersi sul loro contenuto. Il detentore delle informazioni deve collaborare alle operazioni di localizzazione e identificazione degli oggetti, dei documenti e degli atti.

4

 Il possessore o il detentore delle informazioni deve assumersi le spese provocate dalle misure coercitive.

Art. 15Esecuzione semplificata

1

 Se la persona interessata acconsente di fornire le informazioni alla competente autorità germanica, può informarne per scritto l’AFC. Tale consenso è irrevocabile.

2

 L’AFC constata per scritto il consenso e chiude la procedura con la trasmissione delle informazioni alla competente autorità.1

3

 Se il consenso riguarda solo una parte delle informazioni, i rimanenti oggetti, documenti e atti vengono trasmessi con decisione finale conformemente agli articoli 10 e seguenti.

  1. RU 2004 4243

Art. 16Chiusura della procedura

1

 L’AFC emette una decisione finale motivata. In essa si pronuncia sull’esistenza di una frode fiscale e decide in merito alla trasmissione di oggetti, documenti e atti alla competente autorità germanica.

2

 La decisione è notificata alla persona interessata o al suo mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni.

3

 Se una persona interessata con domicilio all’estero non ha designato alcun mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni, la notificazione avviene con pubblicazione nel Foglio federale.

4

 Dopo il passaggio in giudicato della decisione finale nonché nel quadro dell’ese­cuzione semplificata di cui all’articolo 15, le informazioni trasmesse alla competente autorità germanica possono essere utilizzate dall’AFC.

Art. 17Rimedi giuridici

1

 La decisione finale dell’AFC relativa alla trasmissione delle informazioni può essere impugnata con ricorso secondo le disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.1

2

 Anche il detentore delle informazioni è autorizzato al ricorso, per quanto faccia valere interessi propri.

3

 ...2

4

 Ogni decisione anteriore alla decisione finale, compresa quella relativa a misure coercitive, è immediatamente esecutiva e può essere impugnata solo congiuntamente alla decisione finale.

  1. Nuovo testo giusta il n. II 51 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).
  2. Abrogato dal n. II 51 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 18Diritto previgente: abrogazione

[RU 1973 296]

L’ordinanza del 7 febbraio 1973 concernente la convenzione germano-svizzera di doppia imposizione è abrogata.

Art. 19Disposizioni transitorie

1

 La procedura di cui all’articolo 3 è applicabile ai dividendi che scadono dopo il 30 giugno 2003.

2

 Nel caso di dividendi ai sensi dell’articolo 3 scaduti tra il 1° gennaio 2002 e il 30 giugno 2003, è concesso, su istanza, un rimborso del 35 per cento. Qualora sia già stato effettuato un rimborso del 30 per cento, il rimanete 5 per cento sarà rimborsato previa ulteriore istanza.

Art. 19aDisposizione transitoria della modifica del 4 maggio 20221

Alle istanze di autorizzazione pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 4 maggio 2022 è applicabile l’articolo 3 capoversi 1 e 3 del diritto anteriore

  1. Introdotto dal n. I 3 dell’O del 4 mag. 2022 sulla procedura di notifica all’interno di un gruppo ai fini dell’imposta preventiva, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 307).

Art. 20Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2003.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).