Législation

Ordinanza del 22 dicembre 2004 concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere

RS 672.203In vigoreStato 01.01.202310 articoli

Cosa si sta preparando

Progetti di revisione che toccano RS 672.203, seguiti fino alla pubblicazione nella RU.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

  • RU 2022 307atto di base Ordinanza del 4 maggio 2022 sulla procedura di notifica all’interno di un gruppo ai fini dell’imposta preventivain vigore il 01.01.2023
    modificato: art. 1, 2, 3 · introdotto: art. 8a
  • RU 2006 4705atto di base Ordinanza concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federalein vigore il 01.01.2007
    modificato: art. 6

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 35 capoverso 1 della legge federale del 18 giugno 2021 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale; in esecuzione delle convenzioni concluse dalla Confederazione per evitare la doppia imposizione (convenzioni per evitare la doppia imposizione) e di altri trattati internazionali aventi parimenti per oggetto l’imposizione dei dividendi (altri trattati internazionali), ordina:

Art. 1Oggetto e campo d’applicazione

1

 La presente ordinanza disciplina la procedura di dichiarazione per il tramite della quale è effettuato alla fonte lo sgravio fiscale dei dividendi da partecipazioni determinanti previsto dalle convenzioni di doppia imposizione e da altri trattati internazionali.

2

 Essa si applica alle società svizzere che devono riscuotere l’imposta alla fonte sui dividendi conformemente alla legge federale del 13 ottobre 19651 sull’imposta preventiva e nelle quali detiene una partecipazione determinante una società ai sensi della convenzione di doppia imposizione applicabile o di un altro trattato internazionale, residente di uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso una convenzione di doppia imposizione o un altro trattato internazionale (società straniera).2

  1. RS 642.21
  2. Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 4 mag. 2022 sulla procedura di notifica all’interno di un gruppo ai fini dell’imposta preventiva, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 307).

Art. 2Partecipazione determinante

1

 Una società straniera detiene una partecipazione determinante in una società svizzera se dispone almeno di una partecipazione che, conformemente alla pertinente convenzione di doppia imposizione o a un altro trattato internazionale, dà diritto a uno sgravio supplementare o totale dell’imposta preventiva.

2

 La società straniera deve detenere direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società svizzera se la pertinente convenzione di doppia imposizione o l’altro trattato internazionale non contiene alcuna disposizione concernente lo sgravio supplementare o totale in caso di partecipazione determinante.1

  1. Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 4 mag. 2022 sulla procedura di notifica all’interno di un gruppo ai fini dell’imposta preventiva, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 307).

Art. 3Autorizzazione della procedura di dichiarazione

1

 L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) può autorizzare la società svizzera che ne fa richiesta a effettuare direttamente lo sgravio dell’imposta preventiva sui dividendi previsto dalla pertinente convenzione di doppia imposizione o da un altro trattato internazionale in caso di partecipazione determinante.

2

 La richiesta è presentata per il tramite del modulo ufficiale prima della scadenza dei dividendi.

3

 L’AFC verifica se la società straniera ha diritto allo sgravio conformemente alla pertinente convenzione di doppia imposizione o a un altro trattato internazionale.

4

 L’autorizzazione è comunicata per scritto ed è valida cinque anni.1

5

 La società svizzera può esigere una decisione dell’AFC se la richiesta è respinta integralmente o parzialmente.

  1. Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 4 mag. 2022 sulla procedura di notifica all’interno di un gruppo ai fini dell’imposta preventiva, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 307).

Art. 4Caducità delle condizioni di autorizzazione

La società svizzera che versa i dividendi deve informare tempestivamente l’AFC se le condizioni che autorizzano la procedura di dichiarazione non sono più adempite.

Art. 5Dichiarazione all’AFC

1

 Se dispone di un’autorizzazione, la società svizzera che versa i dividendi ne dichiara spontaneamente il pagamento all’AFC, entro un termine di 30 giorni, per il tramite del modulo 108. Tale modulo va inoltrato all’AFC unitamente al modulo ufficiale di riscossione.

2

 Il capoverso 1 è parimenti applicabile se l’autorizzazione non è ancora stata concessa o se la richiesta non ha potuto essere presentata tempestivamente per motivi importanti. In quest’ultimo caso, il modulo 108 va inoltrato unitamente alla richiesta. L’imposta preventiva e un eventuale interesse di mora sono riscossi posticipatamente se dall’esame ai sensi dell’articolo 3 capoverso 3 risulta che vi è stato abuso della procedura di dichiarazione. L’AFC emana una decisione se la riscossione posticipata dell’imposta preventiva è contestata.

Art. 6Rimedi giuridici1

1

 I ricorsi contro le decisioni dell’AFC sono retti dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.

2

 Anche l’AFC ha facoltà di ricorrere davanti al Tribunale federale.

  1. Nuovo testo giusta il n. II 50 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Art. 7Scambio di informazioni

L’AFC può trasmettere un duplicato dei moduli 108 alle autorità fiscali straniere competenti.

Art. 8Reciprocità

1

 L’AFC decide in quale misura la procedura di dichiarazione si applica unicamente agli Stati che garantiscono la reciprocità.

2

 Gli Stati ai quali la procedura di dichiarazione non si applica sono enumerati in un allegato alla presente ordinanza. L’AFC aggiorna se del caso tale elenco.

Art. 8aDisposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 20221

1

 Alle richieste pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 4 maggio 2022 è applicabile l’articolo 2 capoverso 2 del diritto anteriore.

2

 Alle richieste di autorizzazione pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica sono applicabili gli articoli 1 capoverso 2 e 3 capoverso 4 del diritto anteriore.

  1. Introdotto dal n. I 2 dell’O del 4 mag. 2022 sulla procedura di notifica all’interno di un gruppo ai fini dell’imposta preventiva, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 307).

Art. 9Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).