Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 16 giugno 2017 sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (LSRPP), ordina:
Art. 1Contenuto della rendicontazione Paese per Paese
Una rendicontazione Paese per Paese contiene, distinti per Stato e territorio (Giurisdizioni fiscali):
- a.
un elenco della somma dei seguenti dati per gli enti costitutivi del gruppo di imprese multinazionale nella Giurisdizione fiscale (tabella 1 dell’allegato):
- 1.
cifre d’affari conseguite tramite transazioni con imprese indipendenti,
- 2.
cifre d’affari conseguite tramite transazioni con imprese associate,
- 3.
cifra d’affari complessiva,
- 4.
utili o perdite al lordo delle imposte,
- 5.
imposte sugli utili pagate (principio di cassa),
- 6.
imposte sugli utili dovute (anno corrente),
- 7.
- 8.
utili non distribuiti (prima del loro impiego),
- 9.
- 10.
valori patrimoniali materiali (senza liquidità);
- b.
un elenco di tutti gli enti costitutivi del gruppo di imprese multinazionale con i seguenti dati sulle principali attività economiche da esso esercitate nelle Giurisdizioni fiscali, in cui sono residenti, in cui sono stati istituiti o nel cui registro di commercio sono stati iscritti (tabella 2 dell’allegato):
- 1.
- 2.
detenzione o gestione dei diritti di proprietà intellettuale,
- 3.
- 4.
fabbricazione o produzione,
- 5.
vendita, commercializzazione o distribuzione,
- 6.
servizi di amministrazione, gestione o assistenza,
- 7.
prestazione di servizi per parti indipendenti,
- 8.
finanziamento interno al gruppo,
- 9.
servizi finanziari regolamentati,
- 10.
- 11.
detenzione di azioni o altri strumenti di fondi propri,
- 12.
- 13.
- c.
ulteriori informazioni che l’ente notificante considera necessarie e utili nonché precisazioni sul genere delle attività rientranti nella categoria altre attività (tabella 3 dell’allegato).
Laddove le Linee Guida dell’OCSE del 24 maggio 20242 consentono di scegliere tra più opzioni per la rendicontazione Paese per Paese, ogni ente notificante ha diritto di disporre di tali opzioni.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 set. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 533).
- Le Linee Guida dell’OCSE possono essere scaricate gratuitamente dal sito Internet dell’AFC all’indirizzo www.estv.admin.ch > Diritto fiscale internazionale > Country-by-Country-Reporting CbCR > Pubblicazioni CbCR > Documenti dell’OCSE > Guidance on the Implementation of Country-by-Country Reporting (testo originale in francese e inglese).
Art. 3Soglia per l’obbligo di presentare una rendicontazione Paese per Paese
La soglia al di sopra della quale sussiste l’obbligo di presentare una rendicontazione Paese per Paese è di 900 milioni di franchi.
Art. 4Obbligo di un altro ente costitutivo residente in Svizzera di fornire la rendicontazione Paese per Paese
Se l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) esige che un altro ente costitutivo residente in Svizzera appartenente a un gruppo di imprese multinazionale fornisca la rendicontazione Paese per Paese e nel caso in cui esso non intenda fornirla in prima persona, l’AFC lo invita a comunicarle entro 30 giorni quale ente costitutivo residente in Svizzera appartenente al gruppo di imprese multinazionale fornirà la rendicontazione Paese per Paese.
Art. 5Attribuzione delle rendicontazioni Paese per Paese e procedura di richiamo
(art. 13 cpv. 2 e 15 cpv. 1 LSRPP)
1 I Cantoni comunicano all’AFC entro due mesi dopo la fine di ogni anno civile il numero d’identificazione delle imprese dell’ente costitutivo residente in Svizzera secondo l’articolo 2 lettera e LSRPP.
2 L’AFC attribuisce ai Cantoni le rendicontazioni Paese per Paese ricevute basandosi sul numero d’identificazione delle imprese ed eventualmente su altri dati che, secondo l’accordo applicabile, sono necessari ai fini dell’identificazione.
3 L’AFC rende accessibili, mediante procedura di richiamo, le rendicontazioni Paese per Paese all’autorità competente per il calcolo e la riscossione delle imposte dirette del Cantone in cui gli enti costitutivi residenti in Svizzera sono assoggettati all’imposta.
4 Ai collaboratori di tali autorità è concesso l’accesso a queste informazioni mediante procedura di richiamo soltanto se utilizzano l’autenticazione a due fattori, di cui uno deve essere costituito da un elemento d’identificazione fisico, univoco e non falsificabile.
Art. 6Organizzazione e gestione del sistema d’informazione
1 Il sistema d’informazione dell’AFC è gestito come sistema d’informazione autonomo sulla piattaforma dell’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione per conto dell’AFC.
2 Qualora gli stessi dati siano trattati da più unità organizzative dell’AFC, i rispettivi sistemi d’informazione possono essere collegati in rete tra loro per lo scambio dei dati di base nella misura in cui ciò sia necessario ai fini di un trattamento efficiente dei dati.
3 Il Dipartimento federale delle finanze disciplina nel dettaglio l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione dell’AFC.
Art. 7Categorie dei dati personali trattati
(art. 18 cpv. 4 lett. b LSRPP)
L’AFC può procedere al trattamento dei dati personali che le sono trasmessi in virtù dell’accordo applicabile e della LSRPP.
Art. 8Distruzione dei dati
(art. 18 cpv. 4 lett. d LSRPP)
L’AFC distrugge i dati al più tardi entro 20 anni a contare dalla fine dell’anno civile in cui li ha ricevuti.
Art. 9Richiesta per la sospensione dello scambio automatico di rendicontazioni Paese per Paese con uno Stato partner
Le richieste per la sospensione dello scambio automatico di rendicontazioni Paese per Paese con uno Stato partner devono essere indirizzate alla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali.
Art. 10Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2017.
Allegati
- Contenuto della rendicontazione Paese per Paese
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.