Legge federale del 16 giugno 2017 sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (LSRPP)
RS 654.1 · 33 articoli
LSRPP (RS 654.1) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Ultime modifiche
- Art. 22a, modificato (RO 2021 673) in vigore dal 01.01.2022
Estratto del testo (33 articoli)
1 La presente legge disciplina l’attuazione dello scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali tra la Svizzera e i suoi Stati partner secondo: a. l’Accordo multilaterale del 27…
Nella presente legge s’intende per: a. accordo applicabile: l’accordo secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettera a o b applicabile nel singolo caso; b. Stato partner: uno Stato o un territorio con cui la Svizzera ha convenu…
1 Una rendicontazione Paese per Paese contiene dati, distinti per Stato e territorio in cui il gruppo di imprese multinazionale è attivo, relativi alla cifra d’affari e alle imposte pagate, altri indicatori nonché dati sull…
La rendicontazione Paese per Paese deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Confederazione o in inglese.…
Gli importi che figurano nella rendicontazione Paese per Paese sono espressi in valuta svizzera o nella valuta più importante per l’attività del gruppo di imprese mul-tinazionale.…
1 Sono tenuti a presentare una rendicontazione Paese per Paese i gruppi di imprese multinazionali la cui società madre è residente in Svizzera e che nel periodo fiscale immedi…
L’ente notificante è tenuto a fornire la rendicontazione Paese per Paese all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).…
1 L’AFC può esigere che un altro ente costitutivo residente in Svizzera appartenente a un gruppo di imprese multinazionale la cu…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
