Législation

Ordinanza del DFF del 10 settembre 2025 sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta (Ordinanza sulla progressione a freddo, OPFr)

OPFrRS 642.119.2Stato 01.01.20266 articoli

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Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visti gli articoli 14 capoverso 6 e 39 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD), ordina:

Art. 1Oggetto1

La presente ordinanza disciplina l’adeguamento delle tariffe e delle deduzioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche all’indice nazionale dei prezzi al consumo.

  1. Le mod. di cui agli art. 2–4 sono inserite direttamente nella LIFD.

Art. 2Tariffe

1

 Le tariffe per le persone secondo l’articolo 36 capoverso 1 LIFD sono modificate come segue:

Franchi

fino a

15 200 franchi di reddito

0.00

e per 100 franchi di reddito in più

0.77

;

per

33 200 franchi di reddito

138.60

e per 100 franchi di reddito in più

0.88

in più;

per

43 500 franchi di reddito

229.20

e per 100 franchi di reddito in più

2.64

in più;

per

58 000 franchi di reddito

612.00

e per 100 franchi di reddito in più

2.97

in più;

per

76 200 franchi di reddito

1 152.55

e per 100 franchi di reddito in più

5.94

in più;

per

82 100 franchi di reddito

1 502.95

e per 100 franchi di reddito in più

6.60

in più;

per

108 900 franchi di reddito

3 271.75

e per 100 franchi di reddito in più

8.80

in più;

per

141 500 franchi di reddito

6 140.55

e per 100 franchi di reddito in più

11.00

in più;

per

185 100 franchi di reddito

10 936.55

e per 100 franchi di reddito in più

13.20

in più;

per

793 900 franchi di reddito

91 298.15

per

794 000 franchi di reddito

91 310.00

e per 100 franchi di reddito in più

11.50

in più.

2

 Le tariffe per le persone secondo l’articolo 36 capoverso 2 LIFD sono modificate come segue:

Franchi

fino a

29 700 franchi di reddito

0.00

e per 100 franchi di reddito in più

1.00

;

per

53 400 franchi di reddito

237.00

e per 100 franchi di reddito in più

2.00

in più;

per

61 300 franchi di reddito

395.00

e per 100 franchi di reddito in più

3.00

in più;

per

79 100 franchi di reddito

929.00

e per 100 franchi di reddito in più

4.00

in più;

per

94 900 franchi di reddito

1 561.00

e per 100 franchi di reddito in più

5.00

in più;

per

108 700 franchi di reddito

2 251.00

e per 100 franchi di reddito in più

6.00

in più;

per

120 600 franchi di reddito

2 965.00

e per 100 franchi di reddito in più

7.00

in più;

per

130 500 franchi di reddito

3 658.00

e per 100 franchi di reddito in più

8.00

in più;

per

138 400 franchi di reddito

4 290.00

e per 100 franchi di reddito in più

9.00

in più;

per

144 300 franchi di reddito

4 821.00

e per 100 franchi di reddito in più

10.00

in più;

per

148 300 franchi di reddito

5 221.00

e per 100 franchi di reddito in più

11.00

in più;

per

150 400 franchi di reddito

5 452.00

e per 100 franchi di reddito in più

12.00

in più;

per

152 400 franchi di reddito

5 692.00

e per 100 franchi di reddito in più

13.00

in più;

per

941 300 franchi di reddito

108 249.00

per

941 400 franchi di reddito

108 261.00

e per 100 franchi di reddito in più

11.50

in più.

Art. 3Imposizione secondo il dispendio

L’importo di cui all’articolo 14 capoverso 3 lettera a LIFD è modificato come segue:

  1. a.

    435 000 franchi;

Art. 4Proventi esenti

Gli importi di cui all’articolo 24 lettere fbis e ibis LIFD sono modificati come segue:

  1. fbis.

    il soldo dei pompieri di milizia sino a concorrenza di un importo di 5400 franchi all’anno per prestazioni in relazione all’adempimento dei compiti fondamentali dei pompieri (esercitazioni, servizi di picchetto, corsi, ispezioni e interventi effettivi per salvataggi, lotta contro gli incendi, lotta contro i sinistri in generale e contro i sinistri causati da elementi naturali e simili); sono eccettuati gli importi forfettari per i quadri, le indennità di funzione, le indennità per i lavori amministrativi e le indennità per prestazioni volontarie fornite dai pompieri;

  2. ibis.

    le singole vincite fino a 1 071 000 franchi ai giochi di grande estensione ammessi secondo la LGD e ai giochi da casinò in linea ammessi secondo la LGD;

Art. 5Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 22 agosto 20241 sulla progressione a freddo è abrogata.

  1. [RU 2024 479]

Art. 6Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).