Ordinanza del 27 giugno 2012 sugli obblighi di attestazione per le partecipazioni di collaboratore (Ordinanza sulle partecipazioni di collaboratore, OParC)
RS 642.115.325.1 · OParC · 19 articoli
Ordinanza sulle partecipazioni di collaboratore (RS 642.115.325.1) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Estratto del testo (19 articoli)
1 La presente ordinanza stabilisce le indicazioni che il datore di lavoro deve fornire alle autorità fiscali nell’attestazione concernente le partecipazioni di collaboratore: a. all’atto della consegna di partecipazioni di co…
Nella presente ordinanza si considera quale periodo di maturazione il periodo che intercorre tra l’acquisizione di una partecipazione di collaboratore e la nascita del diritto di esercizio.…
1 Il diritto di esercizio nasce al momento dell’acquisizione del diritto (maturazione). 2 I periodi di attesa che terminano dopo la maturazione non sono considerati ai fini della determinazione della stessa.…
Le attestazioni concernenti azioni di collaboratore devono contenere le seguenti indicazioni: a. la denominazione del piano di partecipazione di collaboratore, b. la data di acquisizio…
1 Le attestazioni concernenti opzioni di collaboratore che vengono tassate al momento della consegna devono contenere per analogia le indicazi…
Le attestazioni concernenti redditi da partecipazioni improprie di collaboratore devono contenere per analogia le indicazioni di cui all’articolo 5 capoverso 2.…
1 Se il collaboratore durante il periodo in cui risiedeva all’estero ha acquisito opzioni di collaboratore, aspettative su azioni di collaboratore o partecipazioni impropri…
1 Se il collaboratore durante il periodo in cui risiedeva in Svizzera ha acquisito opzioni di collaboratore, aspettative su azioni di collaboratore o partecipazioni improp…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
