Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visto l’articolo 23 capoverso 5 della legge del 12 giugno 2009 sull’IVA, ordina:
Art. 1Condizioni per l’esenzione fiscale
Le forniture di beni sul territorio svizzero in vista dell’esportazione nel traffico turistico sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto se sono adempiute le seguenti condizioni:
- a.
i beni sono destinati al consumo privato dell’acquirente o a scopi di regalo;
- b.
il prezzo dei beni ammonta ad almeno 300 franchi (compresa l’imposta sul valore aggiunto) per documento d’esportazione e per acquirente;
- c.
l’acquirente non è domiciliato in territorio svizzero;
- d.
i beni sono trasferiti in territorio doganale estero entro 90 giorni dalla loro consegna all’acquirente.
Art. 2Prova per l’esenzione fiscale
1 Le condizioni di cui all’articolo 1 sono adempiute quando il fornitore presenta all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC):
- a.
un documento d’esportazione attestato conformemente agli articoli 3–5; o
- b.
un documento d’esportazione unitamente a un’imposizione all’importazione ai sensi dell’articolo 6.
2 Per i gruppi di turisti vale l’articolo 7.
Art. 3Documento d’esportazione
1 Il documento d’esportazione deve contenere:
- a.
l’indicazione «documento d’esportazione nel traffico turistico»;
- b.
il nome e il luogo del fornitore come appare nelle transazioni commerciali, nonché il numero con il quale il fornitore è iscritto nel registro dei contribuenti;
- c.
il nome e indirizzo dell’acquirente;
- d.
il numero di un documento di identità dell’acquirente e tipo di documento;
- e.
la data della fornitura dei beni;
- f.
la descrizione esatta e il prezzo dei beni;
- g.
il campo per l’attestazione secondo gli articoli 4 e 5.
2 Il fornitore e l’acquirente devono attestare con la loro firma di essere a conoscenza delle condizioni per l’esenzione fiscale e che le indicazioni figuranti sul documento sono esatte.
Art. 4Attestazione dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini all’atto dell’esportazione1
1 Se i beni elencati nel documento d’esportazione vengono trasferiti nel territorio doganale estero via un ufficio doganale occupato, l’acquirente deve notificarli oralmente presentando il documento d’esportazione.
2 L’ufficio doganale attesta l’esportazione sul documento.
3 L’acquirente è responsabile della notificazione del documento d’esportazione attestato al fornitore.
- La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).
Art. 5Attestazione posticipata
1 Se l’esportazione non avviene conformemente all’articolo 4, i seguenti servizi possono attestare sul documento d’esportazione che i beni si trovano all’estero:
- a.
un’autorità doganale estera;
- b.
un’ambasciata o un consolato svizzeri all’estero nello Stato di domicilio dell’acquirente.
2 L’acquirente deve far pervenire il documento d’esportazione attestato al fornitore.
Art. 6Imposizione all’importazione
1 Se non è attestato, il documento d’esportazione può essere presentato unitamente a un’imposizione all’importazione di un’autorità doganale estera quale prova ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1.
2 L’imposizione all’importazione deve essere presentata in una lingua nazionale svizzera o in inglese, oppure in una traduzione autenticata in una di queste lingue.
Art. 7Esenzione fiscale per forniture di beni a gruppi di turisti
1 I fornitori che vogliono effettuare forniture di beni esenti dall’imposta sul territorio svizzero a partecipanti a viaggi di gruppo guidati in territorio svizzero necessitano di un’autorizzazione dell’AFC.
2 Le forniture di beni sul territorio svizzero a gruppi di turisti sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 1 e se il fornitore:
- a.
dispone di una lista dei partecipanti al viaggio con indicazioni riguardanti l’inizio e la fine dello stesso, il programma e l’itinerario come pure il momento dell’entrata e dell’uscita dal territorio svizzero;
- b.
dispone di una dichiarazione firmata dell’operatore turistico attestante che tutti i partecipanti al viaggio sono domiciliati all’estero, che sono entrati tutti insieme in territorio svizzero e lo lasceranno tutti insieme; e
- c.
allestisce per tutti gli acquirenti documenti d’esportazione conformemente all’articolo 3 e li completa con una copia dei documenti d’identità degli acquirenti.
3 Il fornitore deve riunire i documenti di cui al capoverso 2 in un dossier e presentarli su richiesta all’AFC.
Art. 8Diritto previgente: abrogazione
[RU 2009 6813, 2010 1473]L’ordinanza del DFF dell’11 dicembre 2009 concernente l’esenzione fiscale per forniture di beni sul territorio svizzero in vista dell’esportazione nel traffico turistico è abrogata.
Art. 8aDisposizione transitoria della modifica dell’8 giugno 20201
Se la consegna avviene prima del 1° agosto 2020, i beni devono essere trasferiti in territorio doganale estero entro 30 giorni dalla loro consegna all’acquirente.
- Introdotto dal n. I dell’O del DFF dell’8 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2853).
Art. 9Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2011.