Législation

Ordinanza del 4 aprile 2007 sull’impiego di telecamere, videoregistratori e altri apparecchi di sorveglianza da parte dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

RS 631.053In vigoreStato 01.09.202314 articoli

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  • RU 2022 568in vigore il 01.09.2023
    modificato: art. 10
  • RU 2017 4891in vigore il 01.10.2017
    modificato: art. 7 · introdotto: art. 9a

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 108 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD), ordina:

Art. 1Oggetto

La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

La presente ordinanza disciplina l’impiego di telecamere, videoregistratori e altri apparecchi di sorveglianza (apparecchi) da parte dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

Art. 2Apparecchi autorizzati

1

 L’UDSC può impiegare apparecchi che:

  1. a.

    captano e registrano segnali visivi (macchine fotografiche, videoapparecchi, apparecchi ad immagine termica, apparecchi a raggi infrarossi o sensori di movimento);

  2. b.

    captano e registrano segnali acustici (apparecchi audiovisivi o sensori sonori);

  3. c.

    localizzano veicoli e oggetti e ne registrano l’ubicazione (radiolocalizzazione goniometrica, localizzazione o sistema di posizionamento globale GPS).

2

 Gli apparecchi possono essere impiegati in combinazione tra loro.

Art. 3Tipo d’impiego

1

 Gli apparecchi possono essere fissi o mobili.

2

 Gli apparecchi possono altresì essere installati a bordo di veicoli stradali, natanti, aeromobili o ricognitori telecomandati.

Art. 4Campo d’applicazione

1

 Gli apparecchi ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettere a–c possono essere impiegati:

  1. a.

    per poter accertare tempestivamente i passaggi illegali del confine da parte di persone o i pericoli per la sicurezza nel traffico transfrontaliero (art. 108 cpv. 1 lett. a LD): nel territorio doganale nonché nelle enclavi doganali svizzere;

  2. b.

    per la ricerca di persone, veicoli e oggetti (art. 108 cpv. 1 lett. b LD): nel territorio doganale nonché nelle enclavi doganali svizzere.

2

 Gli apparecchi ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettere a e b possono essere impiegati per la sorveglianza di:

  1. a.

    locali in cui si trovano valori (art. 108 cpv. 1 lett. b LD): all’entrata, all’uscita nonché al loro interno;

  2. b.

    locali in cui si trovano persone scortate al posto o fermate (art. 108 cpv. 1 lett. b LD): al loro interno;

  3. c.

    depositi franchi doganali (art. 108 cpv. 1 lett. b LD): ai loro accessi.

3

 Se sono installati in ricognitori telecomandati, gli apparecchi di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a possono essere impiegati esclusivamente nella zona in vicinanza del confine e solo per scopi secondo il capoverso 1 lettera a. Per zona in vicinanza del confine si intende una striscia di terreno larga 25 chilometri ubicata lungo il confine doganale.

Art. 5Principi relativi all’impiego

1

 In singoli casi, l’impiego di apparecchi mobili deve essere limitato nel tempo.

2

 L’impiego degli apparecchi deve essere segnalato mediante misure adeguate. Qualora dovesse pregiudicare lo scopo dell’impiego, la segnalazione può essere tralasciata.

Art. 6Competenza in materia di impiego

Nuovo testo giusta giusta l’all. n. 2 dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4671).

Il capo di un circondario doganale, il capo del Corpo delle guardie di confine e il capo della divisione principale Antifrode doganale decidono, nel loro rispettivo ambito di competenza, su:

  1. a.

    l’impiego degli apparecchi;

  2. b.

    il tipo di apparecchio da impiegare.

Art. 7Conservazione delle registrazioni

1

 Le registrazioni possono essere conservate per un mese. Allo scadere di questo termine occorre distruggerle.1

2

 Qualora occorra chiarire se avviare un procedimento penale amministrativo per infrazione doganale o se le registrazioni debbano essere messe a disposizione, le registrazioni possono essere conservate oltre il termine di cui al capoverso 1.

  1. Nuovo testo giusta l’art. 16 dell’O del 23 ago. 2017 sul trattamento dei dati nell’AFD, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 4891).

Art. 8Messa a disposizione delle registrazioni

1

 L’UDSC può mettere a disposizione le registrazioni in caso di:

  1. a.

    passaggio illegale del confine da parte di persone: alle competenti autorità federali nonché a quelle cantonali competenti in materia di perseguimento penale;

  2. b.

    pericoli per la sicurezza nel traffico transfrontaliero e di sorveglianza di depositi franchi doganali: alle competenti autorità amministrative federali o cantonali incaricate dell’esecuzione dei rispettivi disposti di natura non doganale della Confederazione nonché alle autorità federali o cantonali competenti in materia di perseguimento penale;

  3. c.

    ricerche di persone, veicoli e oggetti: alle competenti autorità federali e cantonali nonché alle autorità federali o cantonali competenti in materia di perseguimento penale;

  4. d.

    sorveglianza di locali in cui si trovano valori: alle competenti autorità federali nonché alle autorità federali o cantonali competenti in materia di perseguimento penale;

  5. e.

    sorveglianza di locali in cui si trovano persone scortate al posto o fermate: alle autorità giudiziarie e amministrative federali o cantonali per la valutazione delle pretese giusta la legge del 14 marzo 19581 sulla responsabilità e onde prevenire procedure sanzionatorie contro il personale dell’UDSC.

2

 L’UDSC può comunicare o mettere a disposizione delle autorità federali o cantonali competenti in materia di perseguimento penale informazioni raccolte mediante apparecchi e registrazioni per il chiarimento di delitti e crimini (art. 112 e 114 LD).

  1. RS 170.32

Art. 9Competenza in materia di messa a disposizione delle registrazioni

1

 La decisione relativa alla messa a disposizione delle registrazioni alle autorità federali o cantonali spetta, nel rispettivo ambito di competenza, a:

  1. a.

    la Direzione generale delle dogane;

  2. b.

    le direzioni di circondario;

  3. c.

    i comandi delle regioni guardie di confine.

2

 La Direzione generale delle dogane decide in merito alla messa a disposizione alle autorità estere (art. 113 LD).

Art. 9aImpiego di apparecchi fissi da parte delle autorità di polizia1

1

 Gli apparecchi fissi ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera a possono essere impiegati dalle competenti autorità di polizia nel territorio del proprio Cantone.

2

 Il trattamento dei dati è retto dalla rispettiva legislazione cantonale sulla protezione dei dati. La conservazione e la distruzione dei dati sono rette dall’articolo 7.

  1. Introdotto dall’art. 16 dell’O del 23 ago. 2017 sul trattamento dei dati nell’AFD, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 4891).

Art. 10Diritti delle persone interessate

1

 I diritti delle persone interessate dalle registrazioni, segnatamente il diritto d’accesso e di distruzione, sono retti dalla legge federale del 25 settembre 20201 sulla protezione dei dati e sulle relative disposizioni d’esecuzione.2

2

 Le corrispondenti domande vanno presentate alla Direzione generale delle dogane.

  1. RS 235.1
  2. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 70 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Art. 11Misure di sicurezza

Le registrazioni devono essere conservate al sicuro onde impedire l’utilizzazione abusiva, la distruzione o il furto.

Art. 12Diritto vigente: abrogazione

[RU 1994 2471, 2005 1101]

L’ordinanza del 26 ottobre 1994 sulla sorveglianza del confine mediante videoapparecchi è abrogata.

Art. 13Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.09.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).