Il Dipartimento federale delle finanze, visti gli articoli 43 capoverso 2, 168 capoverso 3, 170 capoverso 3 e 173 capoverso 3 dell’ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD); d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia per quanto concerne l’articolo 3, ordina:
Sezione 1: Agevolazioni procedurali
Art. 1Regime del perfezionamento attivo
1 Per gli uffici doganali legittimati dalla Direzione generale delle dogane (DGD) a rilasciare l’autorizzazione per il traffico di perfezionamento attivo valgono le seguenti agevolazioni procedurali:
- a.
la dichiarazione doganale vale come domanda di rilascio di un’autorizzazione;
- b.
l’ufficio doganale attraverso il quale le merci vengono trasportate nel territorio doganale per il perfezionamento è l’ufficio di vigilanza;
- c.
la dichiarazione doganale per l’esportazione dei prodotti perfezionati vale come domanda di riduzione definitiva dei tributi o di ammissione in franchigia doganale secondo l’articolo 168 capoverso 2 lettera a OD;
- d.
il regime del perfezionamento attivo è considerato concluso regolarmente anche senza la prova di cui all’articolo 168 capoverso 2 lettera c OD se, entro il termine fissato dall’ufficio doganale, le merci trasportate nel territorio doganale per il perfezionamento o le merci indigene ammesse nel regime d’equivalenza:
- 1.
sono state esportate quali prodotti perfezionati, oppure
- 2.
sono state tassate conformemente agli articoli 44 o 169 OD.
2 La DGD può prevedere agevolazioni procedurali anche per le autorizzazioni da essa rilasciate.
Art. 2Regime del perfezionamento passivo
1 Per gli uffici doganali legittimati dalla DGD a rilasciare l’autorizzazione per il traffico di perfezionamento passivo valgono le seguenti agevolazioni procedurali:
- a.
la dichiarazione doganale vale come domanda di rilascio di un’autorizzazione;
- b.
la dichiarazione doganale per il trasporto dei prodotti perfezionati nel territorio doganale vale come domanda di riduzione definitiva dei tributi o di ammissione in franchigia doganale secondo l’articolo 173 capoverso 2 lettera a OD;
- c.
il regime del perfezionamento passivo è considerato concluso regolarmente anche senza la prova di cui all’articolo 173 capoverso 2 lettera c OD se i prodotti perfezionati sono stati trasportati nel territorio doganale entro il termine fissato dall’ufficio doganale.
2 La DGD può prevedere agevolazioni procedurali anche per le autorizzazioni da essa rilasciate.
Sezione 2 Traffico di perfezionamento attivo secondo il regime speciale per prodotti e materie prime agricoli
Art. 3Campo d’applicazione1
1 Il traffico di perfezionamento attivo secondo il regime speciale per prodotti e materie prime agricoli di cui all’articolo 170 OD si limita a:
- a.
oli e grassi vegetali alimentari del capitolo 15 dell’allegato 1 alla legge del 9 ottobre 19862 sulla tariffa delle dogane (LTD);
- b.
oli e grassi animali alimentari del capitolo 15 dell’allegato 1 LTD;
- c.
saccarosio, eccettuato lo zucchero di canna greggio;
- d.
altri zuccheri e melasse delle voci 1702 e 1703 della tariffa doganale (eccettuati zuccheri, sciroppi e melasse, aromatizzati o colorati, nonché fruttosio e maltosio chimicamente puri), a condizione che siano esportati sotto forma di derrate alimentari trasformati dei capitoli 15–22 dell’allegato 1 LTD;
- e.
- f.
- g.
uova di volatili, in guscio, fresche, come uova di trasformazione destinate all’industria alimentare, a condizione che siano trasformate in prodotti di uova ai sensi dell’articolo 5 capoverso 5 ed esportate sotto forma di derrate alimentari trasformate dei capitoli 15–22 dell’allegato 1 LTD.
2 Le merci di cui al capoverso 1 lettera a e quelle di cui al capoverso 1 lettera b possono essere scambiate tra loro
- Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 14 feb. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 787).
- RS 632.10
Art. 4Regime di restituzione
1 Le merci di cui all’articolo 3 capoverso 1, importate nel regime di perfezionamento attivo, devono essere dichiarate per l’immissione in libera pratica. I tributi doganali sono restituiti se i prodotti perfezionati, contenenti merci di cui all’articolo 3 capoverso 1, sono dichiarati nel regime d’esportazione.
2 La restituzione deve essere chiesta già nella dichiarazione doganale d’esportazione. Per la restituzione occorre inoltre presentare all’ Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)1 una domanda scritta entro 13 mesi dalla prima esportazione delle merci.2
3 La domanda deve comprendere le esportazioni nell’intervallo da uno a 12 mesi.
4 Per la restituzione l’UDSC può chiedere la presentazione di decisioni d’imposizione. Queste devono essere state emanate in correlazione temporale con il periodo della domanda.3
- La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
- Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 14 feb. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 787).
- Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 14 feb. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 787).
Art. 5Ammontare della restituzione
1 L’ammontare della restituzione si fonda sull’aliquota di dazio all’importazione vigente al momento dell’esportazione per le merci di cui all’articolo 3 capoverso 1; sono fatti salvi i capoversi 2–4.
2 Per le merci di cui all’articolo 3 capoverso 1, tassate a un’aliquota di dazio ridotta, è restituita l’aliquota ridotta vigente al momento dell’importazione.
3 Per il burro trasformato, ad eccezione di quello fuso, sono restituiti franchi 25.60 per 100 chilogrammi massa netta di materia grassa del latte.
4 Per gli oli e i grassi alimentari trasformati, ad eccezione dell’olio d’oliva, sono restituiti franchi 159.50 per 100 chilogrammi massa netta (base prodotto raffinato).
5 Le aliquote di restituzione per i seguenti prodotti di uova si basano sull’aliquota di dazio per le uova di trasformazione destinate all’industria alimentare. Per i seguenti prodotti esse ammontano a:
- a.
tuorli, essiccati, delle voci della tariffa doganale 0408.1110/1190: franchi 215.15 per 100 chilogrammi massa netta;
- b.
tuorli, freschi, congelati o pastorizzati, delle voci della tariffa doganale 0408.1910/1990: franchi 82.95 per 100 chilogrammi massa netta;
- c.
uova intere, essiccate, delle voci della tariffa doganale 0408.9110/9190: franchi 156.73 per 100 chilogrammi massa netta;
- d.
uova intere, fresche, congelate o pastorizzate, delle voci della tariffa doganale 0408.9910/9990: franchi 43.23 per 100 chilogrammi massa netta.1
- Introdotto dal n. I dell'O del DFF del 14 feb. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 787).
Art. 6Basi di calcolo per la restituzione
1 La restituzione viene calcolata secondo il peso delle merci di cui all’articolo 3 capoverso 1 necessarie alla fabbricazione dei prodotti perfezionati. Tali quantità sono stabilite fondandosi sulla loro percentuale secondo la ricetta per il prodotto perfezionato.
2 Se durante la fabbricazione si verificano perdite comprovatamente dovute a evaporazione, la restituzione viene calcolata secondo la percentuale delle merci di cui all’articolo 3 capoverso 1 effettivamente contenute nel prodotto perfezionato.
3 La restituzione non viene concessa per le perdite di fabbricazione non dovute a evaporazione.
Sezione 3: Disposizioni finali
Art. 7Diritto previgente: abrogazione
[RU 1995 3206, 2000 2667, 2002 411, 2004 5049, 2005 1043 3553]L’ordinanza del DFF del 19 giugno 1995 concernente la concessione di agevolazioni doganali sui prodotti agricoli di base nel traffico di perfezionamento attivo è abrogata.
Art. 8Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.