Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 57 capoverso 1 e 60 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2016 sull’approvvigionamento del Paese (LAP), ordina:
Art. 1Compiti dell’ASIG
1 L’Associazione svizzera dell’industria del gas (ASIG) adotta i preparativi necessari in vista di una situazione di grave penuria nei settori dell’acquisto, dello stoccaggio, del trasporto, della distribuzione e del consumo di gas naturale e di vettori energetici gassosi provenienti da fonti rinnovabili.
3 Nell’esercizio delle sue funzioni tutela gli interessi dei consumatori di gas naturale e vettori energetici gassosi provenienti da fonti rinnovabili.
- Abrogato dalla cifra I dell’O del 10 mag. 2023, con effetto dal 1° giu. 2023 (RU 2023 233).
Art. 1aSistema di monitoraggio: gestione1
Il settore specializzato Energia gestisce un sistema di monitoraggio per osservare la situazione in materia di approvvigionamento e i suoi sviluppi nel settore del gas.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 233).
Art. 1bSistema di monitoraggio: trattamento dei dati1
1 Il sistema di monitoraggio comprende in particolare dati sulle capacità di importazione ed esportazione, sull’acquisto, sulla produzione e sul consumo di gas naturale e di vettori energetici gassosi provenienti da fonti rinnovabili.
2 Il settore specializzato Energia adotta misure organizzative e tecniche per garantire la registrazione automatica del trattamento dei dati e impedire il trattamento non autorizzato dei dati. Definisce le misure in un regolamento sul trattamento dei dati.
3 La trasmissione di dati non è autorizzata. È fatta salva la trasmissione di dati dal settore specializzato Energia all’Ufficio federale dell’energia (UFE) e ad altre autorità federali o cantonali nonché all’ASIG o alla sua organizzazione d’intervento in caso di crisi per garantire l’approvvigionamento del Paese in gas naturale, se tali dati sono necessari all’adempimento del loro mandato legale.
4 I destinatari dei dati adottano le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire che i dati siano utilizzati esclusivamente per lo scopo indicato.
5 Il settore specializzato Energia, l’ASIG e la sua organizzazione d’intervento in caso di crisi sono tenuti al segreto (art. 63 LAP) sull’osservazione della situazione in materia di approvvigionamento e sulle informazioni che vi sono connesse. Possono utilizzare i dati provenienti dal sistema di monitoraggio unicamente per gli scopi dell’approvvigionamento economico del Paese.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 233).
Art. 2Organizzazione d’intervento in caso di crisi
1 L’ASIG gestisce un’organizzazione d’intervento in caso di crisi per garantire l’approvvigionamento del Paese in gas naturale e vettori energetici gassosi provenienti da fonti rinnovabili ed eseguire le misure approntate.1
2 Chiama i consumatori di gas naturale e di vettori energetici gassosi provenienti da fonti rinnovabili che non sono membri dell’ASIG, ovvero le comunità di interessi esistenti, a partecipare all’organizzazione d’intervento in caso di crisi.
3 Le imprese che non sono membri dell’ASIG possono assoggettarsi volontariamente all’organizzazione d’intervento in caso di crisi.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 233).
Art. 3Compiti del settore specializzato Energia
1 Il settore specializzato Energia decide il genere e l’entità dei preparativi dell’ASIG.
2 Vigila sui lavori dell’ASIG e della sua organizzazione d’intervento in caso di crisi e impartisce istruzioni a entrambe.
In situazioni di grave penuria il settore specializzato Energia e l’ASIG collaborano con l’UFE, l’Ufficio federale della protezione della popolazione, l’esercito nonché altri organi federali e cantonali competenti.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 233).
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca stabilisce nei limiti dei fondi stanziati il compenso dell’ASIG per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 1.
Il settore specializzato Energia esegue la presente ordinanza.
Art. 7Entrata in vigore e durata di validità
1 La presente ordinanza entra in vigore il 9 maggio 2022.
2 Ha effetto fino al 31 maggio 2023.
3 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2025.1
4 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2030.2
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 233).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 set. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 585).