Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 32 capoversi 1 e 2 lettera a e 34 della legge del 17 giugno 2016 sull’approvvigionamento del Paese, ordina:
Art. 1Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina l’esercizio di centrali elettriche di riserva e gruppi elettrogeni di emergenza in una situazione di grave penuria già sopraggiunta o imminente.
2 Si applica ai gestori che si impegnano a produrre energia elettrica al fine di garantire una copertura durante l’inverno 2022/2023 e la primavera 2023 per far fronte a situazioni straordinarie nell’approvvigionamento di energia elettrica quali una penuria oppure limitazioni o interruzioni critiche nell’approvvigionamento.
Art. 2Disposizioni non applicabili alle centrali di riserva
RS 814.318.142.1L’allegato 2 numeri 834 e 836 capoverso 1 dell’ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l’inquinamento atmosferico (OIAt) non si applica all’esercizio delle centrali di riserva.
Art. 3Limitazione delle emissioni per le centrali di riserva
Le emissioni di monossido di azoto e diossido di azoto (ossidi di azoto in equivalenti di diossido di azoto) nonché quelle di monossido di carbonio devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e per quanto economicamente sostenibile.
Art. 4Disposizioni non applicabili ai gruppi elettrogeni di emergenza
Le disposizioni seguenti non si applicano all’esercizio dei gruppi elettrogeni di emergenza, indipendentemente dalla durata di esercizio all’anno:
- a.
per i motori a combustione interna: allegato 1 numero 6, allegato 2 numero 824 e allegato 6 OIAt 1;
- b.
per le turbine a gas: allegato 1 e allegato 2 numeri 833, 834 e 836 OIAt.
- RS 814.318.142.1
Art. 5Limitazione delle emissioni per i gruppi elettrogeni di emergenza
L’autorità cantonale competente in materia di protezione dell’aria stabilisce la limitazione preventiva delle emissioni; nel farlo tiene conto delle possibilità tecniche e dell’esercizio nonchè della sostenibilità economica.
Art. 6Disposizioni cantonali e comunali non applicabili
1 Nella misura in cui sono in contraddizione con l’esercizio delle centrali di riserva e dei gruppi elettrogeni di emergenza, le disposizioni cantonali e comunali non sono applicabili, in particolare nei seguenti ambiti:
- a.
sfruttamento del calore residuo;
- b.
- c.
protezione contro il rumore;
- d.
limitazioni della durata d’esercizio.
2 La sicurezza degli impianti deve essere garantita in ogni momento.
Art. 7Procedura concernente le centrali di riserva
1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni rilascia l’autorizzazione per l’esercizio di centrali di riserva.
2 L’autorizzazione deve stabilire quanto segue:
- a.
le limitazioni delle emissioni per il monossido di carbonio, gli ossidi di azoto e il rumore;
- b.
le misure di protezione contro il rumore.
3 Può prevedere ulteriori oneri.
4 È pubblicata nel Foglio federale.
Art. 8Obbligo di notifica e controllo
1 I gestori di cui all’articolo 1 capoverso 2 devono notificare entro una settimana all’autorità cantonale competente in materia di protezione dell’aria di essersi impegnati a produrre energia elettrica.
2 Entro una settimana, devono inoltre notificare all’autorità cantonale competente in materia di protezione dell’aria lo stato del contatore delle ore di esercizio all’inizio e alla fine del periodo di impiego, compresi i dati di lettura.
3 L’autorità cantonale competente in materia di protezione dell’aria può effettuare o far effettuare in qualsiasi momento misurazioni o controlli delle emissioni.
Art. 9Entrata in vigore e durata di validità
1 La presente ordinanza entra in vigore il 22 dicembre 2022.
2 Ha effetto sino al 31 maggio 2023.