Législation

Ordinanza del 10 maggio 2017 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale

RS 531.215.42In vigoreStato 01.01.202211 articoli

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Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 7 capoverso 1, 8 capoverso 2, 57 capoverso 1 e 60 capoverso 2 della legge del 17 giugno 2016 sull’approvvigionamento del Paese (LAP), ordina:

Art. 1Principio

Le merci menzionate in allegato sottostanno alla costituzione di scorte obbligatorie per garantire l’approvvigionamento del Paese in gas naturale.

Art. 2Obbligo di costituire scorte

1

 Sottostà all’obbligo di costituire scorte ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 della legge del 21 giugno 19961 sull’imposizione degli oli minerali chi immette per la prima volta in consumo gas naturale sul territorio svizzero..

2

 Per territorio svizzero s’intende il territorio della Confederazione, comprese le enclavi doganali estere, ma senza le enclavi doganali svizzere.

3

 Se chi immette per la prima volta in commercio dette merci non è domiciliato in Svizzera, l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) può dichiarare soggetta all’obbligo di costituire scorte obbligatorie a titolo suppletivo la persona per conto della quale le merci sono state immesse in commercio sul territorio svizzero.

4

 L’obbligo di costituire scorte può essere adempiuto anche partecipando finanziariamente al deposito di olio da riscaldamento extra leggero in una scorta obbligatoria a titolo suppletivo.

  1. RS 641.61

Art. 3Esonero dall’obbligo del contratto

È esonerato dall’obbligo del contratto chi immette in commercio, per anno civile, quantitativi di gas inferiori ai quantitativi soglia menzionati in allegato e si impegna a fornire all’associazione Provisiogas (Provisiogas) le stesse prestazioni finanziarie che deriverebbero da un corrispondente contratto per la costituzione di scorte obbligatorie.

Art. 4Obblighi di notifica

1 Le persone soggette all’obbligo di costituire scorte che immettono in commercio per la prima volta sul territorio svizzero gas naturale menzionato in allegato devono informarne immediatamente Provisiogas.

2 Devono notificare periodicamente a Provisiogas il tipo e il quantitativo di merci immesse in commercio. L’UFAE emana le necessarie istruzioni.

3 In vista della conclusione, della modifica o dell’annullamento di un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie, Provisiogas informa l’UFAE del contenuto delle notifiche di cui al capoverso 2.

Art. 5Volume delle scorte obbligatorie e requisiti relativi alla qualità delle merci depositate

1

 Dopo aver consultato le cerchie economiche interessate, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) stabilisce:

  1. a.

    le merci per le quali devono essere costituite scorte obbligatorie;

  2. b.

    il volume delle scorte obbligatorie e i requisiti relativi alla qualità delle merci depositate;

  3. c.

    gli elementi che permettono di calcolare l’entità delle scorte obbligatorie per ogni proprietario;

  4. d.

    l’entità della costituzione di scorte obbligatorie da parte di terzi o in comune.

2

 Per costituzione di scorte obbligatorie da parte di terzi si intende il trasferimento a un terzo, da parte del proprietario di una scorta, del proprio obbligo di costituire scorte.

3

 Per costituzione di scorte obbligatorie in comune si intende il trasferimento del proprio obbligo di costituire scorte, da parte del proprietario di una scorta, a una società la cui attività principale consiste nel costituire e gestire scorte obbligatorie su mandato di un’organizzazione incaricata di costituire scorte obbligatorie (art. 16 cpv. 1 LAP).

Art. 6Collaborazione tra le autorità

La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini informa l’UFAE in maniera adeguata sulla prima immissione in commercio di gas naturale.

Art. 7Controlli

1

 Il controllo delle scorte obbligatorie spetta a Provisiogas. L’UFAE emana le necessarie istruzioni.

2

 L’UFAE controlla le scorte obbligatorie costituite in comune e a tale scopo fa capo a specialisti di Provisiogas.

Art. 8Composizione delle controversie

In caso di controversie l’UFAE stabilisce mediante decisione, fondandosi sulle notifiche di Provisiogas:

  1. a.

    l’obbligo o meno di concludere un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie;

  2. b.

    il momento in cui deve essere costituita la scorta obbligatoria;

  3. c.

    la cessazione dell’obbligo di costituire scorte.

Art. 9Esecuzione dell’ordinanza e modifica dell’allegato

1

 L’UFAE esegue la presente ordinanza.

2

 Il DEFR può modificare l’allegato dopo aver consultato le cerchie economiche interessate.

Art. 10Abrogazione di un altro atto normativo

[RU 2015 1635]

L’ordinanza del 20 maggio 2015 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale è abrogata.

Art. 11Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2017.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).