Législation

Ordinanza del 29 ottobre 2014 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza (OPBC)

OPBCRS 520.31In vigoreStato 01.01.201610 articoli

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Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 capoverso 5, 9 capoverso 2, 15 capoverso 4 e 21 capoverso 1 della legge federale del 20 giugno 2014 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d’emergenza (LPBC), ordina:

Art. 1Categorie dei beni culturali e criteri di classificazione

1

 I beni culturali sono classificati secondo le categorie seguenti:

  1. a.

    beni culturali d’importanza nazionale (oggetti A);

  2. b.

    beni culturali d’importanza regionale (oggetti B);

  3. c.

    beni culturali d’importanza locale (oggetti C).

2

 Per la classificazione si tiene conto dei criteri seguenti:

  1. a.

    importanza architettonica e artistica;

  2. b.

    importanza scientifica e dal profilo della scienza dell’arte;

  3. c.

    importanza ideale e materiale;

  4. d.

    importanza storica;

  5. e.

    importanza tecnica;

  6. f.

    per le costruzioni, in aggiunta alle lettere a–e: importanza dell’oggetto nel contesto locale o paesaggistico e qualità dell’edificio tenuto conto dell’ambiente circostante;

  7. g.

    per le collezioni, in aggiunta alle lettere a–e:

    1. 1.

      valore contestuale,

    2. 2.

      importanza culturale e grado di notorietà,

    3. 3.

      stato degli oggetti e modalità d’immagazzinamento.

Art. 2Inventario PBC, oggetti C e geoportale della Confederazione

1

 L’Inventario della protezione dei beni culturali con gli oggetti A e B (Inventario PBC) è allestito dall’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) in collaborazione con i Cantoni e con la Commissione federale dei beni culturali. Esso viene aggiornato periodicamente.

2

 I Cantoni disciplinano la designazione degli oggetti C.

3

 L’UFPP fornisce i dati relativi agli oggetti A all’Ufficio federale di topografia. Quest’ultimo rappresenta i dati nel geoportale della Confederazione.

Art. 3Informazione

L’UFPP e i Cantoni provvedono affinché le autorità, le istituzioni e le organizzazioni specializzate, nonché la popolazione siano informati sullo scopo e l’utilità delle misure di protezione dei beni culturali.

Art. 4Istruzione e personale

1

 L’istruzione dei quadri della protezione civile responsabili della protezione dei beni culturali e degli specialisti in protezione dei beni culturali della protezione civile comprende in particolare i seguenti temi:

  1. a.

    l’inventariazione;

  2. b.

    l’allestimento di documentazioni brevi;

  3. c.

    la pianificazione d’evacuazione;

  4. d.

    la pianificazione d’intervento in collaborazione con i pompieri;

  5. e.

    l’intervento in caso di catastrofi.

2

 L’istruzione del personale delle istituzioni culturali verte in particolare su:

  1. a.

    la pianificazione di misure di protezione;

  2. b.

    il sostegno e sulla consulenza delle organizzazioni partner della protezione della popolazione in caso di catastrofe.

3

 L’UFPP mette a disposizione dei Cantoni i documenti d’istruzione necessari.

Art. 5Documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza

1

 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) stabilisce le esigenze poste alle documentazioni di sicurezza e disciplina i dettagli per la realizzazione, la manipolazione, il trattamento e la custodia delle riproduzioni fotografiche di sicurezza.

2

 L’UFPP gestisce un archivio centrale dei microfilm per la conservazione delle riproduzioni fotografiche di sicurezza.

3

 Esso acquista una copia positiva di ogni riproduzione fotografica di sicurezza realizzata dai Cantoni e la conserva.

Art. 61

  1. Abrogato dal n. I dell’O dell’11 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4751).

Art. 7Contrassegno

1

 Il DDPS stabilisce i dettagli in relazione alle direttive tecniche per la realizzazione e l’apposizione dei contrassegni.

2

 Esso può fornire i contrassegni ai Cantoni già in tempo di pace.

Art. 8Deposito protetto

L’UFPP applica, in stretta collaborazione con gli organi federali interessati, i trattati internazionali di cui all’articolo 12 capoverso 2 LPBC.

Art. 9Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato.

Art. 10Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2016. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).