Législation

Ordinanza dell' 11 marzo 2016 sulla requisizione di impianti di protezione e letti per affrontare situazioni d'emergenza nel settore dell'asilo (OReq)

OReqRS 520.20Non più in vigoreStato 01.01.202413 articoli

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  • RU 2023 541in vigore il 01.01.2024
    modificato: art. 1, 12 · introdotto: art. 13
  • RU 2019 887in vigore il 01.04.2019
    introdotto: art. 13

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC),

Art. 1Oggetto1

La presente ordinanza disciplina la requisizione di impianti di protezione di cui all’articolo 67 LPPC e di letti in rifugi pubblici secondo l’articolo 61 capoverso 3 LPPC da parte della Confederazione e dei Cantoni per affrontare situazioni d’emergenza nel settore dell’asilo.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 541).

Art. 2Requisizione

1

 Sono autorizzati a requisire impianti di protezione e letti dei Cantoni e dei Comuni al fine di disporne gli organi seguenti:

  1. a.

    l’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) su richiesta della Segreteria di Stato della migrazione (SEM);

  2. b.

    gli uffici cantonali responsabili della protezione civile.

2

 È possibile requisire tutti i tipi di impianti; l’idoneità degli ospedali protetti deve essere verificata nel caso concreto.

Art. 3Presupposti

1

 Gli impianti di protezione e i letti possono essere requisiti se:

  1. a.

    sussiste una situazione d’emergenza nel settore dell’asilo;

  2. b.

    non sono disponibili o non possono essere resi disponibili in tempo utile altri alloggi a condizioni accettabili;

  3. c.

    dei militi di protezione civile sono impiegati per far fronte a una situazione d’emergenza nel settore dell’asilo in virtù dell’articolo 46 capoversi 1 lettera a o 2 LPPC; e

  4. d.

    gli impianti di protezione e i letti non sono forzatamente indispensabili alla protezione civile.

2

 Non possono essere requisiti impianti di protezione e letti necessari all’esercito per l’adempimento dei suoi compiti.

Art. 4Effetti giuridici

1

 La requisizione è una restrizione di diritto pubblico della proprietà.

2

 Mediante la requisizione di un impianto di protezione o di letti, il diritto di disporre di questi beni passa alla Confederazione o al Cantone interessato.

3

 I diritti e gli obblighi di diritto pubblico, nonché i diritti e gli obblighi derivanti da rapporti giuridici di diritto privato sono sospesi durante la requisizione.

Art. 5Predisposizione della requisizione

1

 La requisizione è predisposta:

  1. a.

    dall’UFPP in collaborazione con la SEM e gli uffici cantonali responsabili della protezione civile;

  2. b.

    dagli uffici cantonali responsabili della protezione civile.

2

 La predisposizione comprende in particolare:

  1. a.

    l’accertamento dell’effettivo di impianti di protezione e di letti requisibili; e

  2. b.

    la determinazione degli impianti di protezione e dei letti da requisire.

Art. 6Consegna e restituzione degli impianti di protezione e dei letti

1

 L’UFPP o l’ufficio cantonale responsabile della protezione civile stabilisce in una decisione gli impianti di protezione e i letti da requisire.

2

 I proprietari o i possessori degli impianti di protezione e dei letti sono tenuti a consegnare senza indugio gli impianti di protezione e i letti requisiti.

3

 Nel momento in cui gli impianti di protezione o i letti requisiti non sono più necessari, l’UFPP o l’ufficio responsabile della protezione civile del Cantone interessato dispone senza indugio la loro restituzione al proprietario o al possessore.

4

 L’UFPP o l’ufficio responsabile della protezione civile del Cantone interessato registra la consegna e la restituzione in forma scritta. Per gli impianti di protezione è documentato in particolare lo stato e l’equipaggiamento dell’impianto.

Art. 7Adattamento e completamento dell’infrastruttura

1

 Se, a causa di un equipaggiamento lacunoso o di una manutenzione carente, occorre adattare l’infrastruttura dell’impianto di protezione, i rispettivi costi sono assunti dal Cantone o dal Comune competente.

2

 Se l’infrastruttura deve essere completata affinché l’impianto di protezione possa essere utilizzato come alloggio, al termine della requisizione la Confederazione o il Cantone interessato definisce, d’intesa con il proprietario, se la Confederazione o il Cantone interessato riceve un indennizzo adeguato per le installazioni supplementari o se queste ultime vengono smantellate a spese della Confederazione o del Cantone interessato.

Art. 8Esercizio e manutenzione

1

 I costi per l’esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione e per la manutenzione dei letti durante la requisizione sono assunti dalla Confederazione o dal Cantone interessato.

2

 L’UFPP o l’ufficio responsabile della protezione civile del Cantone interessato provvede affinché l’esercizio e la manutenzione dell’infrastruttura degli impianti di protezione siano svolti da personale qualificato.

3

 In materia di prescrizioni di sicurezza valgono le disposizioni previste per le situazioni d’emergenza.

Art. 9Obblighi dei proprietari e dei possessori

I proprietari e i possessori di impianti di protezione e letti sono tenuti a rispettare le disposizioni dell’UFPP, degli uffici cantonali responsabili della protezione civile e della SEM; essi devono in particolare:

  1. a.

    accettare i lavori di predisposizione necessari e, all’occorrenza, collaborarvi;

  2. b.

    allontanare immediatamente gli oggetti mobili che non fanno parte dell’equipaggiamento tecnico dell’impianto di protezione;

  3. c.

    comunicare all’UFPP o all’ufficio cantonale responsabile della protezione civile le modifiche di natura materiale o giuridica concernenti l’uso degli impianti di protezione e dei letti;

  4. d.

    presenziare alla consegna e alla restituzione, nonché qualora l’UFPP o l’ufficio cantonale responsabile della protezione civile ne faccia richiesta;

  5. e.

    annunciare i danni e i difetti al momento della restituzione.

Art. 10Ricorso

I ricorsi contro decisioni dell’UFPP emanate in relazione alla requisizione non hanno effetto sospensivo.

Art. 11Indennizzo e responsabilità

1

 I proprietari sono adeguatamente indennizzati dalla Confederazione o dal rispettivo Cantone per l’uso degli impianti di protezione e dei letti.

2

 Essi hanno diritto all’indennizzo delle spese sostenute per la consegna e la ripresa degli impianti di protezione e dei letti.

3

 La Confederazione o il Cantone interessato è responsabile di tutti i danni arrecati all’impianto di protezione o ai letti durante la requisizione, sempreché non siano da ricondurre alla normale usura o non siano coperti da una protezione assicurativa.

Art. 12Pretese di risarcimento e prescrizione

1

 In caso di danneggiamento o di perdita totale dell’impianto di protezione o dei letti, l’UFPP o l’ufficio cantonale responsabile della protezione civile decide in merito alle pretese di risarcimento.

2

 Per quanto concerne la prescrizione di pretese di risarcimento secondo il capoverso 1 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 83 capoversi 1 e 4 LPPC.1

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 541).

Art. 13Entrata in vigore e durata di validità

1

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2016 con effetto sino al 31 marzo 2019.

2

 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2023.1

3

 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2025.2

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 887).
  2. Introdotto dal n. I dell’O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 541).

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).