Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 7 capoverso 4 della legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile; visti gli articoli 19 capoverso 3 e 20 capoverso 2 della legge federale del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione; visto l’articolo 55 della legge del 28 settembre 2012 sulle epidemie, ordina:
1 La presente ordinanza disciplina:
- a.
l’organizzazione della Confederazione per la preparazione e la gestione in vista di eventi di portata nazionale rilevanti per la protezione della popolazione (eventi);
- b.
il coordinamento e la collaborazione tra Confederazione, Cantoni e terzi nella preparazione e nella gestione di eventi.
2 Sono considerati eventi di portata nazionale rilevanti per la protezione della popolazione le catastrofi e le situazioni d’emergenza di origine naturale, tecnologica e sociale che colpiscono o minacciano una parte considerevole della popolazione o delle sue basi vitali. Possono interessare uno o più Cantoni, l’intero Paese o altri Paesi.
1 Lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione (SMFP) opera nell’ambito della preparazione e della gestione di eventi.
2 Può sostenere organi e stati maggiori a livello federale in altri settori della politica di sicurezza.
1 Lo SMFP allestisce pianificazioni preventive volte a garantire la sua prontezza d’intervento.
2 Si prepara ad affrontare possibili eventi e verifica la propria prontezza d’intervento svolgendo regolarmente esercitazioni.
Art. 4Intervento in caso di evento
1 Lo SMFP può intervenire quando si presentano uno o più dei seguenti casi:
- a.
un evento di competenza della Confederazione;
- b.
una richiesta di coordinamento a livello federale da parte di più Cantoni colpiti da un evento;
- c.
una richiesta di sostegno da parte di un Cantone, un dipartimento, un ufficio federale o un gestore di infrastrutture critiche per gestire un evento;
- d.
un mandato del Consiglio federale.
2 Nel caso in cui si delinea o si è verificato un evento lo SMFP assume i compiti seguenti:
- a.
assicura lo scambio di informazioni e il coordinamento con altri stati maggiori e organi della Confederazione e dei Cantoni, con i gestori di infrastrutture critiche e con i competenti organi all’estero;
- b.
riunisce le situazioni settoriali e parziali per ottenere un quadro generale della situazione e ne effettua la valutazione;
- c.
elabora le basi decisionali all’attenzione del Consiglio federale, del dipartimento o dell’ufficio competente;
- d.
coordina le conoscenze degli esperti a livello federale;
- e.
coordina l’impiego delle risorse nazionali e internazionali.
Art. 5Collaborazione
1 Confederazione, Cantoni e gestori di infrastrutture critiche collaborano in materia di preparazione e di gestione di eventi.
2 I membri dello SMFP provvedono a regolamentare la collaborazione con:
- a.
le autorità e gli organi nazionali e internazionali;
- b.
i gestori di infrastrutture critiche;
- c.
3 Ogni Cantone designa nei confronti dello SMFP un organo di contatto per la preparazione e un posto d’allarme per l’intervento.
Art. 6Organizzazione
1 Lo SMFP si compone di:
- a.
una conferenza dei direttori;
- b.
un elemento di pianificazione;
- c.
un elemento d’intervento e di supporto;
- d.
2 I membri permanenti sono elencati nell’allegato 1.
3 La composizione dello SMFP è determinata dal tipo di evento e completata secondo le necessità.
Art. 7Conferenza dei direttori
1 Nella conferenza dei direttori sono rappresentati:
- a.
il portavoce del Consiglio federale;
- b.
i direttori degli uffici e degli istituti federali secondo l’allegato 1;
- c.
i capi delle organizzazioni cantonali di condotta oppure i loro capi di stato maggiore;
- d.
i segretari generali delle conferenze governative cantonali;
- e.
il delegato della Rete integrata Svizzera per la sicurezza.
2 Possono essere coinvolti inoltre:
- a.
i segretari generali dei dipartimenti interessati, i direttori di altri uffici e istituti federali e i rappresentanti di altri organi federali;
- b.
rappresentanti dei Cantoni interessati;
- c.
gestori di infrastrutture critiche;
- d.
3 La composizione determinata dal tipo di evento è stabilita di volta in volta dal presidente della conferenza dei direttori d’intesa con i membri interessati.
4 I membri della conferenza dei direttori coordinano le proposte da inoltrare al Consiglio federale. Essi mantengono del resto le competenze decisionali nel loro settore d’attività.
5 Provvedono, nel loro settore di competenza, all’attuazione delle misure ordinate dal Consiglio federale o dai dipartimenti.
6 Ciascun membro designa un suo sostituto.
7 La conferenza dei direttori definisce i compiti e le responsabilità dello SMFP nonché le procedure e i processi in un regolamento interno.
1 Il direttore dell’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) presiede lo SMFP.
2 Provvede alla convocazione dello SMFP.
3 La conferenza dei direttori designa due sostituti del presidente.
4 In caso d’evento la conferenza dei direttori decide chi presiede lo SMFP.
Art. 9Elemento di pianificazione
1 L’elemento di pianificazione è composto da esperti in ambito specialistico-operativo degli organi elencati nell’allegato 1. Se necessario possono essere coinvolti altri esperti.
2 L’elemento di pianificazione coordina le pianificazioni preventive dello SMFP.
3 Provvede alla preparazione delle basi decisionali per la conferenza dei direttori.
4 La conferenza dei direttori designa i membri dell’elemento di pianificazione come pure un comitato direttivo di questo elemento e la relativa direzione.
Art. 10Elemento d’intervento e di supporto
1 L’elemento d’intervento e di supporto è composto:
- a.
dalla Centrale nazionale d’allarme (CENAL);
- b.
da collaboratori dell’UFPP e membri dello Stato maggiore del Consiglio federale CENAL.
2 Se necessario, d’intesa con gli organi superiori possono essere coinvolti collaboratori di altri uffici federali.
3 L’elemento d’intervento e di supporto assicura la comunicazione tra tutti gli organi, stati maggiori e gestori di infrastrutture critiche coinvolti come pure l’analisi coordinata della situazione. Sottopone alla conferenza dei direttori il quadro generale della situazione e la sua possibile evoluzione.
4 È l’organo di contatto dello SMFP in caso d’evento.
5 Gli organi federali e i Cantoni coinvolti informano l’elemento d’intervento e di supporto:
- a.
quando nel loro ambito di competenza si delinea o si è verificato un evento;
- b.
in merito alla situazione attuale e alla sua evoluzione;
- c.
in merito alle misure attuate o pianificate.
1 L’UFPP gestisce il segretariato dello SMFP.
2 Il segretariato è responsabile della gestione ordinaria dello SMFP.
3 È l’organo di contatto dello SMFP nell’ambito della preparazione.
- Abrogati dall’all. 3 n. II 5 dell’O dell’11 nov. 2020 sulla protezione della popolazione, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5087).
Art. 14Informazione e permanenza telefonica
1 Lo SMFP provvede alla preparazione delle basi informative e al coordinamento tra Confederazione, Cantoni e terzi.
2 In caso d’evento lo SMFP, i dipartimenti e gli uffici federali competenti nonché gli altri organi interessati possono gestire permanenze telefoniche nazionali.
Art. 15Abrogazione e modifica di altri atti normativi
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 3.
Art. 16Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2018.