Législation

Ordinanza del 2 marzo 2018 sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione (OSMFP)

OSMFPRS 520.17In vigoreStato 01.01.202315 articoli

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Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 7 capoverso 4 della legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile; visti gli articoli 19 capoverso 3 e 20 capoverso 2 della legge federale del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione; visto l’articolo 55 della legge del 28 settembre 2012 sulle epidemie, ordina:

Art. 1Oggetto

1

 La presente ordinanza disciplina:

  1. a.

    l’organizzazione della Confederazione per la preparazione e la gestione in vista di eventi di portata nazionale rilevanti per la protezione della popolazione (eventi);

  2. b.

    il coordinamento e la collaborazione tra Confederazione, Cantoni e terzi nella preparazione e nella gestione di eventi.

2

 Sono considerati eventi di portata nazionale rilevanti per la protezione della popolazione le catastrofi e le situazioni d’emergenza di origine naturale, tecnologica e sociale che colpiscono o minacciano una parte considerevole della popolazione o delle sue basi vitali. Possono interessare uno o più Cantoni, l’intero Paese o altri Paesi.

Art. 2Principio

1

 Lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione (SMFP) opera nell’am­bito della preparazione e della gestione di eventi.

2

 Può sostenere organi e stati maggiori a livello federale in altri settori della politica di sicurezza.

Art. 3Preparazione

1

 Lo SMFP allestisce pianificazioni preventive volte a garantire la sua prontezza d’intervento.

2

 Si prepara ad affrontare possibili eventi e verifica la propria prontezza d’intervento svolgendo regolarmente esercitazioni.

Art. 4Intervento in caso di evento

1

 Lo SMFP può intervenire quando si presentano uno o più dei seguenti casi:

  1. a.

    un evento di competenza della Confederazione;

  2. b.

    una richiesta di coordinamento a livello federale da parte di più Cantoni colpiti da un evento;

  3. c.

    una richiesta di sostegno da parte di un Cantone, un dipartimento, un ufficio federale o un gestore di infrastrutture critiche per gestire un evento;

  4. d.

    un mandato del Consiglio federale.

2

 Nel caso in cui si delinea o si è verificato un evento lo SMFP assume i compiti seguenti:

  1. a.

    assicura lo scambio di informazioni e il coordinamento con altri stati maggiori e organi della Confederazione e dei Cantoni, con i gestori di infrastrutture critiche e con i competenti organi all’estero;

  2. b.

    riunisce le situazioni settoriali e parziali per ottenere un quadro generale della situazione e ne effettua la valutazione;

  3. c.

    elabora le basi decisionali all’attenzione del Consiglio federale, del dipartimento o dell’ufficio competente;

  4. d.

    coordina le conoscenze degli esperti a livello federale;

  5. e.

    coordina l’impiego delle risorse nazionali e internazionali.

Art. 5Collaborazione

1

 Confederazione, Cantoni e gestori di infrastrutture critiche collaborano in materia di preparazione e di gestione di eventi.

2

 I membri dello SMFP provvedono a regolamentare la collaborazione con:

  1. a.

    le autorità e gli organi nazionali e internazionali;

  2. b.

    i gestori di infrastrutture critiche;

  3. c.

    i partner privati.

3

 Ogni Cantone designa nei confronti dello SMFP un organo di contatto per la preparazione e un posto d’allarme per l’intervento.

Art. 6Organizzazione

1

 Lo SMFP si compone di:

  1. a.

    una conferenza dei direttori;

  2. b.

    un elemento di pianificazione;

  3. c.

    un elemento d’intervento e di supporto;

  4. d.

    un segretariato.

2

 I membri permanenti sono elencati nell’allegato 1.

3

 La composizione dello SMFP è determinata dal tipo di evento e completata secondo le necessità.

Art. 7Conferenza dei direttori

1

 Nella conferenza dei direttori sono rappresentati:

  1. a.

    il portavoce del Consiglio federale;

  2. b.

    i direttori degli uffici e degli istituti federali secondo l’allegato 1;

  3. c.

    i capi delle organizzazioni cantonali di condotta oppure i loro capi di stato maggiore;

  4. d.

    i segretari generali delle conferenze governative cantonali;

  5. e.

    il delegato della Rete integrata Svizzera per la sicurezza.

2

 Possono essere coinvolti inoltre:

  1. a.

    i segretari generali dei dipartimenti interessati, i direttori di altri uffici e istituti federali e i rappresentanti di altri organi federali;

  2. b.

    rappresentanti dei Cantoni interessati;

  3. c.

    gestori di infrastrutture critiche;

  4. d.

    esperti.

3

 La composizione determinata dal tipo di evento è stabilita di volta in volta dal presidente della conferenza dei direttori d’intesa con i membri interessati.

4

 I membri della conferenza dei direttori coordinano le proposte da inoltrare al Consiglio federale. Essi mantengono del resto le competenze decisionali nel loro settore d’attività.

5

 Provvedono, nel loro settore di competenza, all’attuazione delle misure ordinate dal Consiglio federale o dai dipartimenti.

6

 Ciascun membro designa un suo sostituto.

7

 La conferenza dei direttori definisce i compiti e le responsabilità dello SMFP nonché le procedure e i processi in un regolamento interno.

Art. 8Presidenza

1

 Il direttore dell’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) presiede lo SMFP.

2

 Provvede alla convocazione dello SMFP.

3

 La conferenza dei direttori designa due sostituti del presidente.

4

 In caso d’evento la conferenza dei direttori decide chi presiede lo SMFP.

Art. 9Elemento di pianificazione

1

 L’elemento di pianificazione è composto da esperti in ambito specialistico-operativo degli organi elencati nell’allegato 1. Se necessario possono essere coinvolti altri esperti.

2

 L’elemento di pianificazione coordina le pianificazioni preventive dello SMFP.

3

 Provvede alla preparazione delle basi decisionali per la conferenza dei direttori.

4

 La conferenza dei direttori designa i membri dell’elemento di pianificazione come pure un comitato direttivo di questo elemento e la relativa direzione.

Art. 10Elemento d’intervento e di supporto

1

 L’elemento d’intervento e di supporto è composto:

  1. a.

    dalla Centrale nazionale d’allarme (CENAL);

  2. b.

    da collaboratori dell’UFPP e membri dello Stato maggiore del Consiglio federale CENAL.

2

 Se necessario, d’intesa con gli organi superiori possono essere coinvolti collaboratori di altri uffici federali.

3

 L’elemento d’intervento e di supporto assicura la comunicazione tra tutti gli organi, stati maggiori e gestori di infrastrutture critiche coinvolti come pure l’analisi coordinata della situazione. Sottopone alla conferenza dei direttori il quadro generale della situazione e la sua possibile evoluzione.

4

 È l’organo di contatto dello SMFP in caso d’evento.

5

 Gli organi federali e i Cantoni coinvolti informano l’elemento d’intervento e di supporto:

  1. a.

    quando nel loro ambito di competenza si delinea o si è verificato un evento;

  2. b.

    in merito alla situazione attuale e alla sua evoluzione;

  3. c.

    in merito alle misure attuate o pianificate.

Art. 11Segretariato

1

 L’UFPP gestisce il segretariato dello SMFP.

2

 Il segretariato è responsabile della gestione ordinaria dello SMFP.

3

 È l’organo di contatto dello SMFP nell’ambito della preparazione.

Art. 12 e 131

  1. Abrogati dall’all. 3 n. II 5 dell’O dell’11 nov. 2020 sulla protezione della popolazione, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5087).

Art. 14Informazione e permanenza telefonica

1

 Lo SMFP provvede alla preparazione delle basi informative e al coordinamento tra Confederazione, Cantoni e terzi.

2

 In caso d’evento lo SMFP, i dipartimenti e gli uffici federali competenti nonché gli altri organi interessati possono gestire permanenze telefoniche nazionali.

Art. 15Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 3.

Art. 16Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2018.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).