Législation

Ordinanza sulla protezione civile (OPCi)

RS 520.11 · 115 articoli

OPCi (RS 520.11) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (115 articoli)

Art. 1

1 La presente ordinanza disciplina la protezione civile quale parte della protezione della popolazione. 2 Disciplina in particolare: a. l’idoneità al servizio di protezione civile e l’idoneità a prestare servizio di protezione civile…

Art. 2, Definizioni

1 È dichiarato abile al servizio di protezione civile chiunque dal punto di vista medico soddisfa fisicamente, intellettualmente e psichicamente le esigenze del servizio di protezione civile. 2 È dichiarato abile a presta…

Art. 3, Apprezzamento medico

L’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio di protezione civile e dell’idoneità a prestare servizio di protezione civile si fonda sui risultati della visita medica, sui certificati medici e su ulteriori rap…

Art. 4, Competenze

1 L’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio di protezione civile compete alle commissioni per la visita sanitaria (CVS) conformemente all’articolo 4 capoverso 1 dell’ordinanza del 24 novembre 2004 concernente l’appr…

Art. 5, Persone da sottoporre all’apprezzamento medico

1 In occasione del reclutamento, la CVS valuta l’idoneità al servizio di protezione civile dal punto di vista medico: a. degli uomini con cittadinanza svizzera dichiarati inabili al serv…

Art. 6, Decisioni

1 Le decisioni della CVS sono espresse nei seguenti termini: a. abile al servizio di protezione civile; b. abile al servizio di protezione civile, senza l’autorizzazione a condurre veicoli a motore della protezione civile;…

Art. 7, Notifica della decisione

1 La CVS comunica e spiega a voce la decisione alla persona esaminata, notificandogliela anche per scritto. Se l’apprezzamento ha luogo con procedura in assenza, la decisione è notificata solo in forma scritt…

Art. 8, Domanda di nuovo apprezzamento medico dell’idoneità al servizio di protezione civile

1 Una domanda di nuovo apprezzamento medico dell’idoneità al servizio di protezione civile può essere presentata dalle persone e dagli enti seguenti…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).