Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 72, 79 capoverso 1 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995 (LM), ordina:
La presente ordinanza disciplina la mobilitazione di militari per prestare:
- a.
servizio d’appoggio a favore di autorità civili secondo l’articolo 67 LM, a eccezione del servizio d’appoggio per gestire catastrofi in Svizzera secondo l’articolo 70 capoverso 1 lettera b LM;
- b.
servizio d’appoggio per accrescere la prontezza dell’esercito secondo l’articolo 68 LM;
- c.
servizio attivo secondo l’articolo 77 capoverso 3 LM.
Art. 2Genere, mezzi e momento della chiamata in servizio
1 I militari sono chiamati a prestare servizio mediante chiamata personale o pubblica trasmessa con i mezzi appropriati.
2 La chiamata in servizio deve essere emanata il più presto possibile e comunicata quanto prima ai militari interessati.
3 Il Comando Operazioni decide in merito al genere della chiamata in servizio e ai mezzi necessari alla sua trasmissione. Il Comando Istruzione aiuta ad applicare la decisione.
Art. 3Diffusione della chiamata in servizio
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni nonché i Cantoni e i Comuni appoggiano con tutti i mezzi a loro disposizione la diffusione delle chiamate in servizio emanate.
Art. 4Misure preventive
1 L’Aggruppamento Difesa adotta le misure preventive in vista di una probabile mobilitazione.
2 Esso sottopone periodicamente a esame le misure di cui al capoverso 1.
Art. 5Chiamata in servizio di Svizzeri all’estero per il servizio di difesa nazionale
1 Se necessario per l’esercito, gli Svizzeri all’estero sono chiamati a prestare il servizio di difesa nazionale.
2 Il Comando Operazioni stabilisce il loro luogo d’entrata in servizio, il loro equi-paggiamento e il loro impiego.
3 Non sono chiamati in servizio gli Svizzeri all’estero che possiedono la cittadinanza del loro Stato di domicilio e se questo Stato impedisce l’entrata in servizio. Sono fatti salvi gli accordi internazionali.
Art. 6Obbligo di entrare in servizio e dati sull’entrata in servizio1
Ogni militare chiamato in servizio è tenuto a entrare in servizio conformemente alla chiamata emanata. Sono fatti salvi le dispense e i congedi rilasciati da un organo competente al riguardo. La chiamata in servizio indica il luogo e il momento dell’entrata in servizio.
- Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 1° apr. 2026, in vigore dal 1° giu. 2026 (RU 2026 174).
Art. 7Dispensa o congedo dal servizio d’appoggio o dal servizio attivo
1 Non sussiste alcun diritto a una dispensa o a un congedo dal servizio d’appoggio o dal servizio attivo secondo l’articolo 145 LM.
2 I militari possono, su richiesta, essere dispensati o congedati dal servizio d’appoggio o dal servizio attivo se:
- a.
nel caso di un servizio d’appoggio o di un servizio attivo devono adempiere nei settori civili della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS) un compito importante per il quale non è a disposizione nessun’altra persona idonea; e
- b.
il fabbisogno dell’esercito lo consente.
3 La dispensa è accordata unicamente se:
- a.
il compito importante deve essere adempiuto verosimilmente durante tutta la durata del servizio; e
- b.
non è sufficiente o non è appropriato un congedo durante parti del servizio.
4 Un congedo è accordato unicamente se l’andamento del servizio lo consente. Per il rimanente si applicano per analogia le disposizioni del Regolamento di servizio dell’esercito svizzero del 22 giugno 19941 sul congedo personale.
5 Dispense o congedi generali per determinati gruppi di persone che devono adempiere compiti importanti nei settori civili della RSS sono possibili per ovviare a situazioni d’emergenza o di penuria.
- RS 510.107.0
Art. 8Compiti importanti
Sono considerati compiti importanti nei settori civili della RSS le attività:
- a.
che beneficiano di un’esenzione dal servizio secondo l’articolo 18 LM;
- b.
dei Governi di Cantoni e degli Esecutivi di Comuni;
- c.
degli organi di condotta civili della RSS, compresi i comandanti della protezione civile a titolo principale o accessorio;
- d.
delle amministrazioni e delle aziende che riforniscono la popolazione civile, l’esercito e la protezione civile con beni d’importanza vitale;
- e.
Art. 9Domanda di dispensa o congedo dal servizio d’appoggio e dal servizio attivo
1 L’organo responsabile dell’adempimento dei compiti importanti nei settori civili della RSS e la persona interessata presentano congiuntamente la domanda di dispensa o di congedo dal servizio d’appoggio e dal servizio attivo al Comando Istruzione.
2 Il Comando Istruzione valuta la domanda e la trasmette al Comando Operazioni per decisione.
3 La domanda di dispensa deve essere presentata il più presto possibile, ma al più tardi sette giorni dopo la chiamata in servizio per un servizio d’appoggio o un servizio attivo. La domanda di congedo deve essere presentata non appena sono noti i motivi per il congedo.
4 La chiamata in servizio mantiene in ogni caso la sua validità finché la decisione in merito alla domanda di dispensa o di congedo non è passata in giudicato.
Art. 10Riesame della decisione di dispensa o di congedo
1 Se la domanda è respinta, i richiedenti possono presentare, entro sette giorni, una domanda di riesame.
2 La decisione sulla domanda di riesame è definitiva.
3 Il Comando Operazioni può in ogni momento riesaminare le sue decisioni se le condizioni per una dispensa o un congedo sono mutate.
Art. 11Annullamento di una decisione di dispensa
Il Comando Operazioni può annullare la dispensa dal servizio d’appoggio o dal servizio attivo se, in occasione di una chiamata, circostanze particolari, quali il numero ridotto di persone chiamate in servizio, giustificano tale misura.
Art. 12Mobilitazione per il servizio d’appoggio e il servizio attivo: obblighi generali d’esecuzione e di tolleranza dei Cantoni, dei Comuni e dei privati1
1 I Cantoni e i Comuni nonché tutte le persone fisiche e giuridiche eseguono i compiti loro affidati in relazione alla preparazione e all’esecuzione di una mobilitazione per il servizio d’appoggio e il servizio attivo e tollerano l’esecuzione di tali compiti.2
2 Detti compiti comprendono in particolare:
- a.
la diffusione delle chiamate in servizio;
- b.
l’assistenza in caso di un’eventuale requisizione;
- c.
i controlli dei preparativi per una chiamata in servizio.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 775).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 775).
Art. 13Mobilitazione per il servizio d’appoggio e il servizio attivo: obblighi specifici dei Cantoni1
1 In caso di mobilitazione per il servizio d’appoggio e il servizio attivo, i Cantoni attivano entro sei ore dalla decisione di chiamata in servizio un organo d’informazione per i militari chiamati in servizio.2
2 L’organo fornisce informazioni sul luogo e sul momento dell’entrata in servizio e sui possibili mezzi di trasporto per l’entrata in servizio.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 775).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 775).
Art. 14Mobilitazione per il servizio d’appoggio e il servizio attivo: obblighi specifici dei Comuni1
1 In caso di mobilitazione per il servizio d’appoggio e il servizio attivo, i Comuni diffondono se necessario la chiamata in servizio esponendo gli appositi affissi.2
2 In caso di mobilitazione per il servizio attivo, i Comuni sul cui territorio è ubicato un luogo d’entrata in servizio o con un centro logistico dell’esercito tengono libere le strade e le vie di accesso al luogo dell’entrata in servizio e al centro logistico dell’esercito. Se del caso, deviano gli utenti civili della strada. Garantiscono il servizio invernale su queste strade e vie.
3 In caso di mobilitazione per il servizio d’appoggio e il servizio attivo, i Comuni concedono all’esercito, su richiesta, l’uso di tutti i locali e le piazze indispensabili, adatti e disponibili unitamente alle installazioni e alle attrezzature necessarie per l’alloggio della truppa, compreso il ricovero degli animali dell’esercito, dei veicoli e del materiale.3
4 L’obbligo secondo il capoverso 3 si applica anche in caso di mobilitazione per il servizio d’appoggio.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 775).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 775).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 775).
Art. 15Obblighi delle imprese di trasporto titolari di una concessione
1 Nel caso di una mobilitazione per il servizio d’appoggio e il servizio attivo, le imprese di trasporto titolari di una concessione sono tenute a trasportare al luogo d’entrata in servizio i militari in uniforme.1
2 I costi di trasporto sono a carico della Confederazione.
3 Per garantire il contatto permanente con l’esercito, le Ferrovie federali svizzere devono designare un organo di collegamento per se stesse e per i contatti con le altre imprese di trasporto titolari di una concessione e devono annunciarlo all’esercito.
- Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 1° apr. 2026, in vigore dal 1° giu. 2026 (RU 2026 174).
Art. 16Modifica di un altro atto normativo
- La mod. può essere consultata alla RU 2017 7525.
Art. 17Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.