Art. 1Oggetto
La presente ordinanza regola l’allestimento e la consegna delle tessere d’identità militari grigia e blu (tessere d’identità) nonché della targhetta di riconoscimento militare.

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Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, visto l’articolo 1 del decreto del Consiglio federale del 29 agosto 1952 concernente l’applicazione nell’esercito delle Convenzioni di Ginevra, ordina:
La presente ordinanza regola l’allestimento e la consegna delle tessere d’identità militari grigia e blu (tessere d’identità) nonché della targhetta di riconoscimento militare.
Le tessere d’identità e la targhetta di riconoscimento sono consegnate in applicazione:
della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 19491 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna;
della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 19492 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare;
della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 19493 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra;
della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 19494 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra;
del Protocollo aggiuntivo dell’8 giugno 19775 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali;
del Protocollo aggiuntivo dell’8 giugno 19776 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali;
del Protocollo aggiuntivo dell’8 dicembre 20057 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo all’adozione di un segno distintivo addizionale.
Il contenuto e la forma delle tessere d’identità e della targhetta di riconoscimento devono soddisfare i requisiti delle quattro Convenzioni di Ginevra e dei tre Protocolli aggiuntivi.
In caso di conflitto armato, le tessere d’identità e la targhetta di riconoscimento servono a proteggere il titolare e come prova della sua nazionalità e identità ai sensi delle Convenzioni di Ginevra.
Le tessere d’identità e la targhetta di riconoscimento sono valevoli dal momento della consegna.
Non è consentito utilizzare le tessere d’identità nella vita civile.
La targhetta di riconoscimento può essere portata anche nella vita civile.
Le tessere d’identità e la targhetta di riconoscimento fanno parte dell’equipaggiamento personale.
La tessera d’identità blu contiene inoltre:
la statura, il colore degli occhi e dei capelli;
i segni particolari;
una fotografia recente, formato passaporto;
la funzione militare, se dà diritto alla tessera blu.
La targhetta di riconoscimento contiene:
sul recto:
il numero AVS come numero di matricola,
il cognome,
il nome; in caso di più nomi, solo quello usuale,
la data di nascita con giorno, mese, anno;
sul verso:
la designazione «CH»,
la croce svizzera.
I dati delle tessere d’identità e della targhetta di riconoscimento devono coincidere con i dati iscritti nell’attestato militare di adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare (libretto di servizio).
I dati necessari per le tessere d’identità e la targhetta di riconoscimento sono ottenuti dal Sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile (PISA).1
I dati di persone non registrate nel PISA sono raccolti presso le aziende militari.
Le tessere d’identità vengono consegnate unicamente durante il servizio attivo o per ordine del capo dell’esercito.
Ricevono la tessera d’identità grigia:
i militari e tutte le altre persone impiegate nell’esercito;
il personale di imprese private e di stabilimenti e aziende militari per i quali il Consiglio federale, sulla base dell’articolo 81 della legge militare del 3 febbraio 19951 (LM), ha decretato l’esercizio militare;
le persone attribuite o assegnate all’esercito secondo l’articolo 6 LM;
i membri del Corpo delle guardie di confine per i quali il Consiglio federale disciplina, secondo l’articolo 110 capoverso 4 LM, la consegna dell’equipaggiamento personale.
Ricevono la tessera d’identità blu:
il personale sanitario dell’esercito;
gli altri militari incorporati in formazioni sanitarie o della Croce Rossa;
il personale dell’assistenza spirituale dell’esercito;
gli aiuti sanitari volontari.2
Ricevono una targhetta di riconoscimento:
dopo il reclutamento:
i militari,
gli aiuti sanitari volontari,
i membri del Corpo delle guardie di confine,
le persone che prestano servizio di promovimento della pace;
in occasione del servizio attivo o su ordine del capo dell’esercito:
tutte le altre persone impiegate nell’esercito,
il personale di imprese private e di stabilimenti e aziende militari per i quali il Consiglio federale, sulla base dell’articolo 81 LM, ha decretato l’esercizio militare,
le persone attribuite o assegnate all’esercito secondo l’articolo 6 LM.
In caso di servizio di difesa nazionale, le persone di cui al capoverso 4 ricevono una seconda targhetta di riconoscimento identica alla prima targhetta consegnata.
La consegna delle tessere d’identità e della targhetta di riconoscimento è di competenza del rispettivo centro logistico o punto di ristabilimento della Base logistica dell’esercito (BLEs).
La tessera d’identità e la targhetta di riconoscimento sono consegnate al personale di imprese private e di stabilimenti e aziende militari soltanto dopo che è stato decretato l’esercizio militare. La consegna compete alle imprese private nonché agli stabilimenti e alle aziende militari.
La targhetta di riconoscimento viene iscritta nel libretto di servizio dal centro logistico o dal punto di ristabilimento della BLEs.
Le iscrizioni già presenti nel libretto di servizio non vengono né aggiornate né sostituite.
In caso di modifica dei dati personali, il Comando Istruzione allestisce gratuitamente nuove tessere d’identità e una nuova targhetta di riconoscimento.
Il comandante di circondario o l’organo amministrativo competente che procede alla modifica dei dati personali nel libretto di servizio, trasmette le modifiche nonché la vecchia targhetta di riconoscimento e le vecchie tessere d’identità al Comando Istruzione.
Le tessere d’identità e le targhette di riconoscimento perse o danneggiate sono sostituite. La loro sostituzione deve essere richiesta al Comando Istruzione mediante il modulo 36.003:
durante il servizio: per il tramite del comandante sotto i cui ordini è prestato il servizio;
fuori del servizio: per il tramite del comandante di circondario, del caposezione militare, del centro logistico, del punto di ristabilimento della BLEs o dalla persona interessata.
In caso di ritiro dell’equipaggiamento personale, si procede come segue:
in caso di proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare, le tessere d’identità vengono distrutte;
dopo un servizio attivo, le tessere d’identità vengono conservate con l’equipaggiamento personale.
Se la persona non possiede altri oggetti d’equipaggiamento, l’organo amministrativo che ritira l’equipaggiamento invia le tessere d’identità al Comando Istruzione indicando il motivo del ritiro.
La targhetta di riconoscimento non viene ritirata.
Su ordine dell’Assemblea federale in caso di servizio attivo o su ordine del capo dell’esercito negli altri casi, al Comando Istruzione dispone l’allestimento delle tessere d’identità.
Sono competenti per l’allestimento:
delle tessere d’identità, l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica;
della targhetta di riconoscimento, armasuisse.
Se un cambiamento della funzione militare, un trasferimento o una nuova incorporazione esige il rilascio di tessere d’identità, l’organo amministrativo che deve eseguire la mutazione invia il libretto di servizio al Comando Istruzione per l’allestimento delle tessere d’identità.
Il Comando Istruzione è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
L’ordinanza del 28 novembre 1996 sulle tessere d’identità e la targhetta di riconoscimento militari è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).