Législation

Ordinanza del 21 agosto 2013 concernente l'appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio mediante mezzi militari (OAAM)

OAAMRS 513.74In vigoreStato 01.01.202317 articoli

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  • RU 2022 782in vigore il 01.01.2023
    abrogato: art. 1 · modificato: art. 2, 9 · introdotto: art. 4a
  • RU 2019 4325in vigore il 01.01.2020
    introdotto: art. 4 · modificato: art. 5, 12 · abrogato: art. 7
  • RU 2015 777in vigore il 01.04.2015
    modificato: art. 4, 5, 8 · abrogato: art. 7, 9

3 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1: Disposizioni generali1–3
  2. Sezione 2: Procedura4–5
  3. Sezione 3: Fornitura di prestazioni6–8
  4. Sezione 4: Costi, diritti sulle opere e responsabilità9–12
  5. Sezione 5: Disposizioni finali13–16

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 48d capoverso 7 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

1

 La presente ordinanza disciplina l’appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio mediante mezzi militari.

2

 ...1

  1. Abrogato dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 782).

Art. 2Campo d’applicazione1

La presente ordinanza non è applicabile alle prestazioni di appoggio nell’ambito dell’istruzione tecnica per:

  1. a.

    le truppe di salvataggio e le truppe del genio nell’ambito delle opere d’istruzione;

  2. b.

    le Forze aeree nell’ambito del Servizio di soccorso aereo dell’esercito.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 782).

Art. 3Riserva

Il servizio cui compete la decisione può limitare o interrompere l’appoggio in qualsiasi momento e senza conseguenze finanziarie, nel caso in cui, a causa di eventi straordinari, i mezzi accordati sono necessari per compiti dell’esercito.

Sezione 2: Procedura

Art. 4Domanda

1

 Le domande di appoggio di privati devono essere indirizzate alla divisione territoriale1 competente per la località in cui è fornito l’appoggio come segue:2

  1. a.

    per manifestazioni importanti, con almeno due anni di anticipo;

  2. b.

    per altre manifestazioni, con almeno sei mesi di anticipo.

2

 Tali termini non si applicano alle domande di appoggio depositate al termine di un aiuto secondo l’ordinanza del 29 ottobre 20033 sull’aiuto militare in caso di cata­strofe in Svizzera e alle domande di appoggio da parte delle Forze aeree.

3

 Le domande di autorità cantonali e comunali devono essere indirizzate il prima possibile alla divisione territoriale competente per la località in cui è fornito l’appog­gio.4

4

 Le domande di autorità federali devono essere indirizzate il prima possibile diretta­mente al Comando Operazioni5.6

5

 Le domande urgenti di autorità per un appoggio da parte delle Forze aeree devono essere indirizzate il prima possibile direttamente alle Forze aeree, se la domanda persegue uno degli scopi seguenti:

  1. a.

    la prevenzione e la lotta contro gravi atti di violenza;

  2. b.

    la difesa da pericoli al confine nazionale;

  3. c.

    lo svolgimento di impieghi di ricerca e salvataggio;

  4. d.

    la lotta aerea contro incendi di vaste proporzioni;

  5. e.

    l’acquisizione di informazioni nell’ambito di attività informative in virtù della legge federale del 25 settembre 20157 sulle attività informative.8

6

 Le domande di autorità cantonali per un appoggio nell’eliminazione di munizioni inesplose devono essere indirizzate direttamente alla Centrale d’annuncio di proiet­tili inesplosi dell’esercito (CAPI).9

  1. Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4325). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 feb. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 777).
  3. [RU 2003 3997. RU 2018 4635 art. 12]. Vedi ora l’O del 21 nov. 2018 (RS 513.75).
  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 feb. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 777).
  5. Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4325). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
  6. Introdotto dal n. I dell’O del 25 feb. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 777).
  7. RS 121
  8. Introdotto dal n. I dell’O del 25 feb. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 777).
  9. Introdotto dal n. I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4325).

Art. 4aPrestazioni senza sostanziale utilità per l’istruzione o l’esercitazione1

Se la prestazione non presenta alcuna sostanziale utilità per l’istruzione o l’esercitazione dei militari, essa non può eccedere complessivamente un massimo di 42 000 giorni di servizio entro un periodo di tre anni.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 782).

Art. 5Decisione

1

 Le divisioni territoriali e la CAPI sottopongono le domande, con la relativa proposta di decisione, al Comando Operazioni.1

2

 Le domande concernenti prestazioni di appoggio a manifestazioni sportive sono trasmesse per parere, prima della decisione, all’Ufficio federale dello sport (UFSPO). L’UFSPO può stabilire condizioni.

  1. a.

    al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) su proposta del Comando Operazioni: per manifestazioni di particolare rilevanza politica; in particolare se:

    1. 1.

      le prestazioni di appoggio avvengono senza sostanziali effetti sull’istruzione e l’allenamento delle persone impiegate,

    2. 2.

      sono impiegati mezzi di sorveglianza aerotrasportati in occasione di manifestazioni e dimostrazioni, o

    3. 3.

      sono impiegati agenti della Sicurezza militare;

  2. b.

    alle Forze aeree: in caso di domande urgenti secondo l’articolo 4 capo­verso 5, sempre che l’oggetto della domanda non rivesta un’importanza politica particolare;

  3. c.

    al Comando Operazioni: in tutti gli altri casi.2

4

 Il DDPS e le Forze aeree informano immediatamente il Comando Operazioni delle decisioni prese.3

5

 Per le autorizzazioni secondo il capoverso 3 lettere b e c l’Aggruppamento Difesa può prevedere una procedura decisionale semplificata.4

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4325).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 feb. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 777).
  3. Introdotto dal n. I dell’O del 25 feb. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 777).
  4. Introdotto dal n. I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4325).

Sezione 3: Fornitura di prestazioni

Art. 6Condotta e responsabilità

1

 L’organo designato nell’autorizzazione organizza la prestazione di appoggio da parte della truppa d’intesa con il richiedente.

2

 Il richiedente è responsabile della collaborazione con la truppa.

3

 Il comandate di truppa ha la condotta della truppa.

Art. 7...1

1

 e 2 ...2

3

 ...3

  1. Abrogata dal n. I dell’O del 20 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4325).
  2. Abrogati dal n. I dell’O del 25 feb. 2015, con effetto dal 1° apr. 2015 (RU 2015 777).
  3. Abrogata dal n. I dell’O del 20 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4325).

Art. 8Materiale dell’esercito1

1

 La truppa porta con sé il materiale dell’esercito secondo l’elenco della dotazione regolamentare.

2

 Il Comando Operazioni può ordinare l’impiego di materiale supplementare dell’esercito, sempre che ciò sia richiesto nella domanda oppure sia necessario per la prestazione di appoggio.2

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 feb. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 777).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 feb. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 777).

Sezione 4: Costi, diritti sulle opere e responsabilità

Art. 9Assunzione dei costi

1

 Il richiedente si assume tutti i costi supplementari per la sussistenza, l’alloggio e il carburante rispetto al normale servizio d’istruzione o al normale impiego del personale.

2

 La truppa o il DDPS assume i costi per la sussistenza nel caso in cui i militari sono impiegati come funzionari o come personale di servizio nel quadro di attività fuori del servizio di società, associazioni e organizzazioni militari.

3

...1

4

 Il materiale supplementare dell’esercito di cui all’articolo 8 capoverso 2 deve esse­re noleggiato dal richiedente. Il DDPS disciplina i prezzi di noleggio nelle istruzioni concernenti le attività commerciali nel DDPS. Il materiale dell’esercito per le attività fuori del servizio è consegnato gratuitamente.2

5

 Se con la manifestazione il richiedente consegue un cospicuo introito, può essere obbligato dalla Segreteria generale del DDPS a versare una parte adeguata dell’introito al fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno; tale versamento corrisponde al massimo alla somma delle indennità per perdita di guadagno versate ai militari impiegati conformemente all’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno. Se richiesto, il richiedente è tenuto a presentare alla Segreteria generale del DDPS il conteggio finale della manifestazione.

6

 I richiedenti privati devono impegnarsi contrattualmente a versare una parte adeguata dell’eventuale introito al fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno.3

  1. Abrogato dal n. I dell’O del 25 feb. 2015, con effetto dal 1° apr. 2015 (RU 2015 777).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 feb. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 777).
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 782).

Art. 10Condono dei costi

1

 In casi eccezionali la Segreteria generale del DDPS può autorizzare un condono dei costi. Nella sua decisione considera segnatamente la situazione finanziaria complessiva del richiedente, l’impiego da esso previsto di un eventuale introito, gli sforzi del richiedente per limitare le spese, l’importanza della manifestazione e le eventuali controprestazioni del richiedente.

2

 Un condono dei costi può essere chiesto solo una volta terminata la manifesta­zione. La domanda deve essere motivata per scritto e inviata alla Segreteria generale del DDPS, unitamente al conteggio finale.

Art. 11Diritti sulle opere

Se nel quadro della prestazione di appoggio sono realizzate opere, la consegna, l’utilizzazione, i rapporti di proprietà nonché i relativi oneri devono essere disciplinati contrattualmente in precedenza tra il richiedente, il DDPS ed eventuali terzi coin­volti.

Art. 12Responsabilità

1

 Con l’inoltro della domanda di appoggio il richiedente si impegna:

  1. a.

    a risarcire la Confederazione per tutte le garanzie fornite a terzi;

  2. b.

    a rinunciare a qualsiasi pretesa di risarcimento e di riparazione nei confronti della Confederazione.1

2

 Sono fatte salve le pretese risultanti da danni causati intenzionalmente o per negligenza grave.

3

 Il Comando Operazioni stabilisce se il richiedente deve stipu­lare una copertura assicurativa speciale prima dell’autorizzazione della prestazione di appoggio.

4

 La truppa comunica tempestivamente al Centro danni del DDPS le prestazioni di appoggio in occasione delle quali potrebbero verificarsi danni alle colture o alla proprietà.

5

 L’obbligo di risarcimento di cui al capoverso 1 lettera a non si applica a danni di responsabilità civile causati da aeromobili della Confederazione.2

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4325).
  2. Introdotto dal n. I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4325).

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 13Esecuzione

1

 La Segreteria generale del DDPS emana, d’intesa con la Segreteria generale del Dipartimento federale dell’interno, istruzioni concernenti l’esecuzione dell’articolo 9 capoverso 5.

2

 Per il resto, il capo dell’esercito è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza ed emana le istruzioni necessarie.

3

 Egli può delegare la sua competenza di emanare istruzioni parzialmente o totalmente al Comando Operazioni.

Art. 14Diritto previgente: abrogazione

[RU 1998 214, 2003 5093, 2006 4647 art. 9, 2009 6667 all. 36 n. I]

L’ordinanza dell’8 dicembre 1997 concernente l’impiego di mezzi militari a favore di attività civili e attività fuori del servizio è abrogata.

Art. 15Disposizione transitoria

L’articolo 9 capoverso 5 è applicabile unicamente in caso di prestazioni di appoggio per le quali la domanda è stata inoltrata dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 16Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2013.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).