Législation

Ordinanza del 3 settembre 1997 sull'impiego della truppa per la protezione di persone e di beni (OPPB)

OPPBRS 513.73In vigoreStato 01.10.199711 articoli

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Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 28 capoverso 3 e 150 capoverso 1 della legge militare, ordina:

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza regola l’impiego della truppa per proteggere persone e beni degni di particolare protezione, a sostegno della polizia nel servizio d’appoggio.

Art. 2Compiti e condizioni d’impiego

1

 La truppa può essere impiegata per svolgere i compiti seguenti:

  1. a.

    protezione di opere;

  2. b.

    protezione di conferenze;

  3. c.

    protezione di persone;

  4. d.

    servizio di scorta;

  5. e.

    altri compiti analoghi.

2

 La truppa può essere impiegata unicamente per svolgere compiti per i quali è stata istruita e dotata di un equipaggiamento adeguato.

3

 Non è consentito impiegare formazioni di reclute.

Art. 3Procedura

1

 Il Governo cantonale o i dipartimenti federali indirizzano la loro richiesta d’aiuto al Consiglio federale.

2

 Il Consiglio federale decide in merito alle richieste:

  1. a.

    del Governo cantonale: su proposta del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport1 (DDPS);

  2. b.

    dei dipartimenti federali: su proposta del DFGP, del DDPS e dei dipartimenti richiedenti.

  1. Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 4Designazione e subordinazione del comandante

1

 Il Consiglio federale designa il comandante.

2

 Il DDPS regola i rapporti di subordinazione generali.

Art. 5Mandato

1

 Le autorità civili, dopo aver consultato il DDPS, impartiscono per scritto il mandato alla truppa assegnata.

2

 Il mandato regola segnatamente:

  1. a.

    le competenze degli organi civili e militari interessati;

  2. b.

    i dettagli concernenti i rapporti di subordinazione per l’impiego;

  3. c.

    i poteri di polizia e l’uso delle armi nell’ambito dell’ordinanza del 26 ottobre 19941 concernente i poteri di polizia dell’esercito;

  4. d.

    i rapporti di servizio con le autorità civili.

  1. RS 510.32

Art. 6Responsabilità

1

 La responsabilità per l’impiego della truppa incombe alle autorità civili.

2

 Il comandante è responsabile per la condotta della truppa.

Art. 7Pianificazione e condotta dell’impiego

1

 Il comandante pianifica l’impiego d’intesa con la polizia.

2

 Di regola, il capo militare comanda la truppa nell’impiego. Le deroghe sono regolate nel mandato.

Art. 8Mezzi per l’impiego

Le autorità civili mettono a disposizione della truppa tutti i mezzi necessari e disponibili per l’adempimento del mandato.

Art. 9Informazione

1

 Prima e durante l’impiego, le autorità civili informano la popolazione sui compiti e sulle attività della truppa.

2

 Esse insistono segnatamente sull’obbligo di conformarsi alle ingiunzioni della truppa e sulle conseguenze in caso di trasgressione.

Art. 10Statuto dei militari

1

 Il comandante può ordinare restrizioni adeguate all’impiego, segnatamente nell’ambito della tutela del segreto nonché dei congedi e della libera uscita.

2

 Se l’impiego lo esige, possono essere ordinate ulteriori restrizioni.

Art. 11Disposizioni finali

1

 Il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

2

 La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1997.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.10.1997. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).