Art. 1Oggetto
La presente ordinanza regola l’impiego della truppa per proteggere persone e beni degni di particolare protezione, a sostegno della polizia nel servizio d’appoggio.

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Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 28 capoverso 3 e 150 capoverso 1 della legge militare, ordina:
La presente ordinanza regola l’impiego della truppa per proteggere persone e beni degni di particolare protezione, a sostegno della polizia nel servizio d’appoggio.
La truppa può essere impiegata per svolgere i compiti seguenti:
protezione di opere;
protezione di conferenze;
protezione di persone;
servizio di scorta;
altri compiti analoghi.
La truppa può essere impiegata unicamente per svolgere compiti per i quali è stata istruita e dotata di un equipaggiamento adeguato.
Non è consentito impiegare formazioni di reclute.
Il Governo cantonale o i dipartimenti federali indirizzano la loro richiesta d’aiuto al Consiglio federale.
Il Consiglio federale decide in merito alle richieste:
del Governo cantonale: su proposta del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport1 (DDPS);
dei dipartimenti federali: su proposta del DFGP, del DDPS e dei dipartimenti richiedenti.
Il Consiglio federale designa il comandante.
Il DDPS regola i rapporti di subordinazione generali.
Le autorità civili, dopo aver consultato il DDPS, impartiscono per scritto il mandato alla truppa assegnata.
Il mandato regola segnatamente:
le competenze degli organi civili e militari interessati;
i dettagli concernenti i rapporti di subordinazione per l’impiego;
i poteri di polizia e l’uso delle armi nell’ambito dell’ordinanza del 26 ottobre 19941 concernente i poteri di polizia dell’esercito;
i rapporti di servizio con le autorità civili.
La responsabilità per l’impiego della truppa incombe alle autorità civili.
Il comandante è responsabile per la condotta della truppa.
Il comandante pianifica l’impiego d’intesa con la polizia.
Di regola, il capo militare comanda la truppa nell’impiego. Le deroghe sono regolate nel mandato.
Le autorità civili mettono a disposizione della truppa tutti i mezzi necessari e disponibili per l’adempimento del mandato.
Prima e durante l’impiego, le autorità civili informano la popolazione sui compiti e sulle attività della truppa.
Esse insistono segnatamente sull’obbligo di conformarsi alle ingiunzioni della truppa e sulle conseguenze in caso di trasgressione.
Il comandante può ordinare restrizioni adeguate all’impiego, segnatamente nell’ambito della tutela del segreto nonché dei congedi e della libera uscita.
Se l’impiego lo esige, possono essere ordinate ulteriori restrizioni.
Il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1997.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.10.1997. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).