Art. 1Oggetto
La presente ordinanza regola l’impiego della truppa per il servizio di polizia di frontiera a sostegno del Corpo delle guardie di confine e della polizia nel servizio d’appoggio.

Nessun progetto di revisione in corso.
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 28 capoverso 3 e 150 capoverso 1 della legge militare, ordina:
La presente ordinanza regola l’impiego della truppa per il servizio di polizia di frontiera a sostegno del Corpo delle guardie di confine e della polizia nel servizio d’appoggio.
La truppa può essere impiegata per i compiti di polizia di frontiera seguenti:
sorvegliare il confine nazionale;
proteggere le guardie di confine e gli agenti di polizia ai valichi di frontiera e sul terreno;
assumere altri compiti analoghi.
La truppa può essere impiegata unicamente per svolgere compiti per i quali è stata istruita e dotata di un equipaggiamento adeguato.
Non è consentito impiegare formazioni di reclute.
La truppa non dispone di alcun potere decisionale in materia d’applicazione della legislazione concernente la polizia doganale, l’asilo e la polizia degli stranieri.
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) o il Governo cantonale indirizzano la loro richiesta d’aiuto al Consiglio federale.
Il Consiglio federale decide in merito alle richieste:
del Governo cantonale: su proposta del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport1 (DDPS);
del DFF: su proposta del DDPS e del DFF.
Il Consiglio federale designa il comandante.
Il DDPS regola i rapporti di subordinazione generali.
Le autorità civili, dopo aver consultato il DDPS, impartiscono per scritto il mandato alla truppa assegnata.
Il mandato regola segnatamente:
le competenze degli organi civili e militari interessati;
i dettagli concernenti i rapporti di subordinazione per l’impiego;
i poteri di polizia e l’uso delle armi nell’ambito dell’ordinanza del 26 ottobre 19941 concernente i poteri di polizia dell’esercito;
i rapporti di servizio con le autorità civili.
La responsabilità per l’impiego della truppa incombe alle autorità civili.
Il comandante è responsabile per la condotta della truppa.
Il comandante pianifica l’impiego d’intesa con il Corpo delle guardie di confine o la polizia.
Di regola, il capo militare comanda la truppa nell’impiego. Le deroghe sono regolate nel mandato.
Le autorità civili mettono a disposizione della truppa tutti i mezzi necessari e disponibili per l’adempimento del mandato.
Prima e durante l’impiego, le autorità civili informano la popolazione sui compiti e sulle attività della truppa.
Esse insistono segnatamente sull’obbligo di conformarsi alle ingiunzioni della truppa e sulle conseguenze in caso di trasgressione.
Il comandante può ordinare restrizioni adeguate all’impiego, segnatamente nell’ambito della tutela del segreto nonché dei congedi e della libera uscita.
Se l’impiego lo esige, possono essere ordinate ulteriori restrizioni.
Il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1997.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.10.1997. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).