Législation

Ordinanza del 21 novembre 2018 sulla sicurezza militare (OSM)

OSMRS 513.61In vigoreStato 01.01.202415 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

3 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1: Oggetto1
  2. Sezione 2: Disposizioni comuni2–5
  3. Sezione 3: SI D6–7
  4. Sezione 4: PM8–10
  5. Sezione 5: SPPEs11–12
  6. Sezione 6: Disposizioni finali13–15

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 100 capoverso 4 della legge militare del 3 febbraio 1995 (LM), ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

1

 La presente ordinanza disciplina i compiti nell’ambito della sicurezza militare e la loro assunzione da parte degli organi seguenti:

  1. a.

    la Sicurezza integrale Difesa (SI D);

  2. b.

    la Polizia militare (PM);

  3. c.

    il Servizio di protezione preventiva dell’esercito (SPPEs).

2

 Sono esclusi i compiti e la loro assunzione secondo l’articolo 100 capoverso 1 lettera c LM (cyberdifesa militare).

Sezione 2: Disposizioni comuni

Art. 2Acquisizione di informazioni

Gli organi della sicurezza militare acquisiscono le informazioni necessarie per l’adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza:

  1. a.

    da fonti accessibili al pubblico;

  2. b.

    da servizi specializzati dell’esercito e dell’amministrazione militare;

  3. c.

    da organi di sicurezza civili.

Art. 3Collaborazione

1

 Per l’adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza, gli organi della sicurezza militare collaborano con i servizi specializzati militari e civili, in particolare con:

  1. a.

    gli organi di sicurezza civili della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;

  2. b.

    ...

  3. c.

    i servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni incaricati della protezione dell’ambiente.

2

 Gli organi della sicurezza militare si assistono reciprocamente.

Art. 4Trattamento di dati personali

1

 Gli organi della sicurezza militare trattano i dati personali necessari per l’adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza.

2

 In servizio d’appoggio e in servizio attivo, gli organi della sicurezza militare possono trattare dati personali secondo il capoverso 1 all’insaputa della persona interessata, nella misura in cui interessi pubblici preponderanti lo rendano necessario.

3

 Del rimanente, sono applicabili le disposizioni della legge federale del 21 marzo 19971 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, della procedura penale militare del 23 marzo 19792 e della legge federale del 25 settembre 20203 sulla protezione dei dati.4

  1. RS 120
  2. RS 322.1
  3. RS 235.1
  4. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 64 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Art. 5Deroga all’obbligo di notificare le attività di trattamento all’IFPDT1

1

 Le attività di trattamento di dati eseguite nel quadro di un servizio d’appoggio o di un servizio attivo non devono essere notificate all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), se ciò può pregiudicare l’acquisizione d’informazioni e l’adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza.

2

 Gli organi della sicurezza militare informano in maniera generale l’IFPDT su tali attività di trattamento di dati.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 64 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Sezione 3: SI D

Art. 6Compiti

1

 La SI D dirige la gestione della sicurezza dell’Aggruppamento Difesa e dell’esercito per quanto riguarda la sicurezza delle persone, delle informazioni, delle costruzioni militari e del materiale dell’esercito.

2

 In questi settori adempie i compiti seguenti:

  1. a.

    allestisce concetti per la sicurezza e la protezione;

  2. b.

    elabora le direttive necessarie e ne sorveglia l’esecuzione;

  3. c.

    dirige e appoggia l’istruzione;

  4. d.

    garantisce la consulenza in materia di sicurezza;

  5. e.

    esegue una supervisione tecnica specifica e disciplina gli obblighi d’annuncio necessari;

  6. f.

    in relazione alle munizioni e alle sostanze esplosive, garantisce la protezione dalle catastrofi secondo l’articolo 10 della legge del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell’ambiente;

3

 Nell’ambito dei propri compiti dispone di diritti di controllo in seno all’Aggruppamento Difesa e all’esercito.

  1. RS 814.01

Sezione 4: PM

Art. 8Compiti

1

 La PM adempie, armata, compiti di polizia giudiziaria, di polizia di sicurezza e di polizia stradale nell’ambito dell’esercito.

2

 La PM adempie i compiti seguenti:

  1. a.

    appoggia i comandanti militari nel mantenimento della sicurezza e dell’ordine nell’ambito dell’esercito;

  2. b.

    appoggia gli organi della giustizia militare nel quadro dell’adempimento dei loro compiti;

  3. c.

    contribuisce se necessario alla protezione di infrastrutture dell’esercito scelte;

  4. d.

    esegue trasporti di sicurezza nell’ambito dell’esercito;

  5. e.

    tiene pronte per l’esercito forze d’impiego rapidamente disponibili.

3

 I membri delle formazioni di professionisti della PM possono essere obbligati a partecipare, nel quadro del proprio rapporto di lavoro, a impieghi all’estero dell’esercito.

Art. 9Aiuto spontaneo

1

 Su loro richiesta, la PM può prestare aiuto spontaneo armato agli organi civili di polizia e al Corpo delle guardie di confine per la gestione di eventi imprevisti.

2

 L’aiuto spontaneo è prestato soltanto:

  1. a.

    nel caso di eventi di grande portata inerenti alla polizia e relativi a un crimine o un delitto di una certa gravità;

  2. b.

    se la PM dispone di mezzi in servizio disponibili nelle vicinanze del luogo dell’evento;

  3. c.

    se le risorse degli organi richiedenti sono esaurite o i tempi di reazione delle loro forze sono superiori a quelli della PM.

3

 L’aiuto spontaneo dura 48 ore al massimo ed è gratuito.

Art. 10Organizzazione

1

 La PM è composta da membri delle formazioni di professionisti e delle formazioni di milizia.

2

 Gli ufficiali della PM negli stati maggiori delle Grandi Unità sono subordinati al Comando PM sul piano specialistico.

Sezione 5: SPPEs

Art. 11Compiti

1

 Il SPPEs valuta costantemente la situazione sotto il profilo della sicurezza militare e, nei casi previsti dalla legge, adotta misure preventive volte a proteggere l’esercito dallo spionaggio, dal sabotaggio e da altri atti illeciti.

2

 Il SPPEs adempie i compiti seguenti:

  1. a.

    individua e analizza pericoli in relazione alla sicurezza, all’esercizio, all’istruzione, alla prontezza e all’impiego dell’esercito;

  2. b.

    coordina il relativo scambio di informazioni in seno all’esercito e con le autorità civili;

  3. c.

    fornisce consulenza e sostegno agli organi interni all’esercito nell’ambito dell’autoprotezione.

3

 Per adempiere i suoi compiti stabiliti dalla legge, nel quadro di impieghi all’estero può collaborare con autorità e posti di comando stranieri a livello bilaterale e multilaterale. In caso di contatti regolari è necessaria un’autorizzazione annuale da parte del Consiglio federale.1

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 774).

Art. 12Organizzazione

Il SPPEs è composto da personale militare.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 13Esecuzione1

Il capo dell’esercito è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza ed emana le istruzioni necessarie.

  1. Nuovo testo giusta il n. II 11 dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 746).

Art. 15Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).