Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 100 capoverso 4 della legge militare del 3 febbraio 1995 (LM), ordina:
Sezione 1: Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina i compiti nell’ambito della sicurezza militare e la loro assunzione da parte degli organi seguenti:
- a.
la Sicurezza integrale Difesa (SI D);
- b.
la Polizia militare (PM);
- c.
il Servizio di protezione preventiva dell’esercito (SPPEs).
2 Sono esclusi i compiti e la loro assunzione secondo l’articolo 100 capoverso 1 lettera c LM (cyberdifesa militare).
Sezione 2: Disposizioni comuni
Art. 2Acquisizione di informazioni
Gli organi della sicurezza militare acquisiscono le informazioni necessarie per l’adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza:
- a.
da fonti accessibili al pubblico;
- b.
da servizi specializzati dell’esercito e dell’amministrazione militare;
- c.
da organi di sicurezza civili.
Art. 3Collaborazione
1 Per l’adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza, gli organi della sicurezza militare collaborano con i servizi specializzati militari e civili, in particolare con:
- a.
gli organi di sicurezza civili della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
- b.
- c.
i servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni incaricati della protezione dell’ambiente.
2 Gli organi della sicurezza militare si assistono reciprocamente.
Art. 4Trattamento di dati personali
1 Gli organi della sicurezza militare trattano i dati personali necessari per l’adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza.
2 In servizio d’appoggio e in servizio attivo, gli organi della sicurezza militare possono trattare dati personali secondo il capoverso 1 all’insaputa della persona interessata, nella misura in cui interessi pubblici preponderanti lo rendano necessario.
3 Del rimanente, sono applicabili le disposizioni della legge federale del 21 marzo 19971 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, della procedura penale militare del 23 marzo 19792 e della legge federale del 25 settembre 20203 sulla protezione dei dati.4
- RS 120
- RS 322.1
- RS 235.1
- Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 64 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
Art. 5Deroga all’obbligo di notificare le attività di trattamento all’IFPDT1
1 Le attività di trattamento di dati eseguite nel quadro di un servizio d’appoggio o di un servizio attivo non devono essere notificate all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), se ciò può pregiudicare l’acquisizione d’informazioni e l’adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza.
2 Gli organi della sicurezza militare informano in maniera generale l’IFPDT su tali attività di trattamento di dati.
- Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 64 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
Sezione 3: SI D
1 La SI D dirige la gestione della sicurezza dell’Aggruppamento Difesa e dell’esercito per quanto riguarda la sicurezza delle persone, delle informazioni, delle costruzioni militari e del materiale dell’esercito.
2 In questi settori adempie i compiti seguenti:
- a.
allestisce concetti per la sicurezza e la protezione;
- b.
elabora le direttive necessarie e ne sorveglia l’esecuzione;
- c.
dirige e appoggia l’istruzione;
- d.
garantisce la consulenza in materia di sicurezza;
- e.
esegue una supervisione tecnica specifica e disciplina gli obblighi d’annuncio necessari;
- f.
in relazione alle munizioni e alle sostanze esplosive, garantisce la protezione dalle catastrofi secondo l’articolo 10 della legge del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell’ambiente;
3 Nell’ambito dei propri compiti dispone di diritti di controllo in seno all’Aggruppamento Difesa e all’esercito.
- RS 814.01
Sezione 4: PM
1 La PM adempie, armata, compiti di polizia giudiziaria, di polizia di sicurezza e di polizia stradale nell’ambito dell’esercito.
2 La PM adempie i compiti seguenti:
- a.
appoggia i comandanti militari nel mantenimento della sicurezza e dell’ordine nell’ambito dell’esercito;
- b.
appoggia gli organi della giustizia militare nel quadro dell’adempimento dei loro compiti;
- c.
contribuisce se necessario alla protezione di infrastrutture dell’esercito scelte;
- d.
esegue trasporti di sicurezza nell’ambito dell’esercito;
- e.
tiene pronte per l’esercito forze d’impiego rapidamente disponibili.
3 I membri delle formazioni di professionisti della PM possono essere obbligati a partecipare, nel quadro del proprio rapporto di lavoro, a impieghi all’estero dell’esercito.
Art. 9Aiuto spontaneo
1 Su loro richiesta, la PM può prestare aiuto spontaneo armato agli organi civili di polizia e al Corpo delle guardie di confine per la gestione di eventi imprevisti.
2 L’aiuto spontaneo è prestato soltanto:
- a.
nel caso di eventi di grande portata inerenti alla polizia e relativi a un crimine o un delitto di una certa gravità;
- b.
se la PM dispone di mezzi in servizio disponibili nelle vicinanze del luogo dell’evento;
- c.
se le risorse degli organi richiedenti sono esaurite o i tempi di reazione delle loro forze sono superiori a quelli della PM.
3 L’aiuto spontaneo dura 48 ore al massimo ed è gratuito.
1 La PM è composta da membri delle formazioni di professionisti e delle formazioni di milizia.
2 Gli ufficiali della PM negli stati maggiori delle Grandi Unità sono subordinati al Comando PM sul piano specialistico.
Sezione 5: SPPEs
1 Il SPPEs valuta costantemente la situazione sotto il profilo della sicurezza militare e, nei casi previsti dalla legge, adotta misure preventive volte a proteggere l’esercito dallo spionaggio, dal sabotaggio e da altri atti illeciti.
2 Il SPPEs adempie i compiti seguenti:
- a.
individua e analizza pericoli in relazione alla sicurezza, all’esercizio, all’istruzione, alla prontezza e all’impiego dell’esercito;
- b.
coordina il relativo scambio di informazioni in seno all’esercito e con le autorità civili;
- c.
fornisce consulenza e sostegno agli organi interni all’esercito nell’ambito dell’autoprotezione.
3 Per adempiere i suoi compiti stabiliti dalla legge, nel quadro di impieghi all’estero può collaborare con autorità e posti di comando stranieri a livello bilaterale e multilaterale. In caso di contatti regolari è necessaria un’autorizzazione annuale da parte del Consiglio federale.1
- Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 774).
Il SPPEs è composto da personale militare.
Sezione 6: Disposizioni finali
Il capo dell’esercito è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza ed emana le istruzioni necessarie.
- Nuovo testo giusta il n. II 11 dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 746).
Art. 14Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 14 dicembre 19981 sulla sicurezza militare è abrogata.
- [RU 1999 887, 2003 5011 n. II 2, 2008 6405 n. III, 2016 1785 all. n. 3]
Art. 15Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.