Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 29a capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 1995 (LM), ordina:
Sezione 1 Contributo per la formazione
1 Hanno diritto alla concessione di un contributo per la formazione i quadri di milizia dell’esercito che abbiano assolto con successo la scuola per i quadri e il servizio pratico nell’ambito di una formazione di sottufficiale, sottufficiale superiore o di ufficiale fino al livello di stato maggiore del corpo di truppa.1
2 Non ne hanno diritto i quadri di milizia che non hanno prestato servizio pratico prima dell’ottenimento del grado secondo l’articolo 2.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 apr. 2020, in vigore dal 1° giu. 2020 (RU 2020 1549).
Art. 2Importo del contributo per la formazione1
1 Il contributo per la formazione per un avanzamento militare ammonta al massimo agli importi seguenti:
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franchi
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- a.
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- 1.
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3 000
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- 2.
sergente in servizio pratico abbreviato dovuto all’inizio degli studi:
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2 800
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- b.
per i sottufficiali superiori:
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- 1.
furiere e sergente maggiore capo in generale:
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10 100
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- 2.
furiere e sergente maggiore capo in servizio pratico abbreviato dovuto all’inizio degli studi:
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9 400
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- 3.
sergente maggiore nella funzione di sottufficiale del posto di direzione del fuoco:
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4 300
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- 4.
sergente maggiore nella funzione di sottufficiale del posto di direzione del fuoco in servizio pratico abbreviato dovuto all’inizio degli studi:
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4 000
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- 5.
aiutante sottufficiale e aiutante di stato maggiore:
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3 300
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- c.
per gli ufficiali subalterni:
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- 1.
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10 600
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- 2.
tenente in servizio pratico abbreviato dovuto all’inizio degli studi:
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9 900
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- d.
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- 1.
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3 300
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- 2.
capitano nella funzione di comandante d’unità:
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11 300
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- 3.
capitano nella funzione di comandante d’unità in servizio pratico abbreviato dovuto all’inizio degli studi:
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10 600
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- e.
per gli ufficiali superiori: maggiore e tenente colonnello
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3 300
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2 Per i medici militari, i dentisti militari, i farmacisti militari e i medici del Servizio della Croce Rossa il contributo per la formazione si fonda sulla categoria di grado degli ufficiali subalterni di cui al capoverso 1.
3 Per i capitani nella funzione di quartiermastri, che hanno assolto una scuola per i quadri e un servizio pratico per il grado di primotenente, il contributo per la formazione si fonda sull’importo per capitano in generale secondo il capoverso 1.
4 All’interno della stessa categoria di grado di cui al capoverso 1 l’importo corrispondente è concesso una sola volta. Fanno eccezione l’avanzamento ad aiutante sottufficiale e ad aiutante di stato maggiore. In tali casi, è concesso un solo importo supplementare secondo il capoverso 1 lettera b numero 5.
5 Nel caso di avanzamenti militari attraverso varie categorie di grado di cui al capoverso 1, gli importi sono addizionati, eccezion fatta nel caso di avanzamenti militari a sergente, furiere, sergente maggiore capo, sergente maggiore e tenente.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 apr. 2020, in vigore dal 1° giu. 2020 (RU 2020 1549).
Art. 3Durata ed eccezioni
1 Il diritto alla riscossione di un contributo per la formazione sussiste di principio fino al termine dell’obbligo di prestare servizio militare secondo l’articolo 13 LM.
2 Si deroga a tale principio nel caso di:
- a.
militari in ferma continuata: il diritto cessa al raggiungimento del limite d’età del grado corrispondente conformemente all’articolo 13 capoverso 1 LM;
- b.
proscioglimento anticipato dall’obbligo di prestare servizio militare per inidoneità al servizio: il diritto cessa con l’accertamento, da parte della Commissione per la visita sanitaria, dell’inidoneità al servizio, eccetto in caso di infortuni causati dal servizio militare;
- c.
militari che presentano una domanda di ammissione al servizio civile: il diritto cessa con la presentazione della domanda di ammissione al servizio civile;
- d.
esenzione dal servizio secondo l’articolo 18 LM: durante il periodo di esenzione dal servizio non sussiste alcun diritto alla riscossione del contributo per la formazione;
- e.
esclusione dall’esercito secondo l’articolo 22 LM: durante il periodo di esclusione non sussiste alcun diritto alla riscossione del contributo per la formazione;
- f.
degradazione secondo l’articolo 22a LM: il diritto decade con la degradazione.
3 Il diritto al contributo per la formazione è personale e non può essere trasferito a terzi.
4 I contributi per la formazione non riscossi entro il termine del periodo di validità del diritto decadono.
Art. 4Formazioni e formazioni continue
1 È possibile ricevere il contributo per la formazione per le seguenti formazioni e formazioni continue in ambito civile:
- a.
formazioni e formazioni continue professionali svolte da un istituto di formazione in Svizzera;
- b.
formazioni linguistiche svolte da un istituto di formazione in Svizzera.1
2 Il contributo per la formazione serve esclusivamente a finanziare le tasse universitarie, scolastiche, di corsi ed esami.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 apr. 2020, in vigore dal 1° giu. 2020 (RU 2020 1549).
Sezione 2 Competenza e procedura
Il Comando Istruzione decide in merito alle domande di riscossione di contributi per la formazione.
Art. 6Domanda di pagamento
1 Una domanda può essere inoltrata al Comando Istruzione in forma cartacea o elettronica:1
- a.
al più tardi 12 mesi dopo che il militare ha frequentato in modo completo o parziale una formazione o una formazione continua in ambito civile di cui all’articolo 4; e
- b.
dopo che è stata prodotta la prova che la fattura è pagata.
2 Occorre inoltrare la seguente documentazione:
- a.
l’attestato di formazione o di formazione continua, incluse:
- 1.
una descrizione precisa del contenuto della formazione o formazione continua conclusa,
- 2.
l’indicazione della durata della formazione o formazione continua conclusa,
- 3.
una conferma firmata da un rappresentante dell’istituto di formazione che la persona interessata ha concluso la corrispondente formazione o formazione continua;
- b.
la fattura o il relativo giustificativo del pagamento;
- c.
l’apposito modulo debitamente compilato; questo deve contenere la firma del richiedente o la sua firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 20162 sulla firma elettronica.
2bis La firma elettronica non è richiesta se l’identificazione del richiedente e l’integrità della comunicazione sono garantite con altri mezzi adeguati.3
3 Le domande che non vengono corredate di sufficiente documentazione entro il termine di cui al capoverso 1 lettera a possono essere respinte.4
- Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 1° apr. 2026, in vigore dal 1° giu. 2026 (RU 2026 174).
- RS 943.03
- Introdotto dall’all. n. 3 dell’O del 1° apr. 2026, in vigore dal 1° giu. 2026 (RU 2026 174).
- Correzione del 10 nov. 2022 (RU 2022 664).
Art. 7Particolarità per il calcolo del diritto
1 L’importo approvato del contributo per la formazione viene versato all’avente diritto su un conto a suo nome ed esclusivamente in franchi svizzeri entro 45 giorni dalla data in cui la decisione sulla domanda di contributo per la formazione è passata in giudicato.
2 Il contributo per la formazione è versato al massimo fino all’ammontare dell’importo della fattura già pagata dalla persona richiedente e nei limiti del saldo disponibile.
3 Nel caso in cui la formazione o formazione continua in ambito civile sia stata frequentata ma non portata a termine, il contributo per la formazione verrà versato proporzionalmente ai giorni completi di frequenza.
Sezione 3 Disposizioni finali
Art. 8Disposizione transitoria
Sussiste un diritto alla concessione di contributi per la formazione per gli avanzamenti militari iniziati non prima del 1° luglio 2017 e non ancora conclusi al 31 dicembre 2017.
Art. 8aDisposizione transitoria della modifica del 22 aprile 20201
Sussiste un diritto alla concessione di contributi per la formazione per gli avanzamenti militari a sottufficiale che sono iniziati al più presto il 1° gennaio 2020 oppure che in tale data non erano ancora conclusi.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 apr. 2020, in vigore dal 1° giu. 2020 (RU 2020 1549).
Art. 9Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.