Législation

Ordinanza del 29 ottobre 2003 sullo sport militare

RS 512.38In vigoreStato 01.08.202537 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

  • RU 2022 820in vigore il 01.01.2023
    modificato: art. 27b
  • RU 2020 21in vigore il 01.02.2020
    introdotto: art. 11
  • RU 2017 7493in vigore il 01.01.2018
    modificato: art. 27b · introdotto: art. 27d
  • RU 2013 2761in vigore il 01.10.2013
    modificato: art. 1, 2, 7, 11, 16, 18, 20, 22 · introdotto: art. 3, 5, 23a, 29 · abrogato: art. 5a, 14
  • RU 2010 2667in vigore il 01.07.2010
    modificato: art. 5
  • RU 2006 4705in vigore il 01.01.2007
    abrogato: art. 28

6 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Capitolo 1Disposizioni generali1–3
  2. Capitolo 2Corsi e gare fuori del servizio4–27
  3. Capitolo 2aSport di punta in servizio militare27a–27d
  4. Capitolo 3Disposizioni finali28–31

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 30 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport; visti gli articoli 41 capoverso 3, 48a capoverso 3, 51 capoverso 4, 62 capoverso 3 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995, ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1Sport militare per militari1

1

 Lo sport militare persegue lo scopo di sviluppare le capacità militari e fisiche dei militari, nonché di promuovere il cameratismo.

2

 A tal fine la truppa svolge corsi e gare o vi partecipa.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 2761).

Art. 2Servizio militare per lo sviluppo del livello competitivo nello sport di punta1

Il servizio militare offre agli sportivi di punta la possibilità di sviluppare il loro livello competitivo.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 2761).

Art. 3Competenza

1

I corsi e le gare della truppa fuori del servizio sono subordinati all’Aggruppamento Difesa.

2

 L’Aggruppamento Difesa è responsabile dei servizi militari volti allo sviluppo del livello competitivo nello sport di punta. L’Ufficio federale dello sport fornisce consulenza e appoggio all’Aggruppamento Difesa nelle questioni di carattere sportivo. 1

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 2761).

Capitolo 2 Corsi e gare fuori del servizio

Sezione 1 Campionati dell’esercito e gara di tiro dell’esercito

Art. 4Organizzazione

1

 L’Aggruppamento Difesa può organizzare campionati dell’esercito ogni anno.

2

 La gara di tiro dell’esercito si svolge nell’ambito della Festa federale di tiro.

3

 L’Aggruppamento Difesa designa i comandanti.

Art. 5Partecipazione1

1

 Possono partecipare i militari, gli ex militari e i membri del Corpo delle guardie di confine.

2

 Nel bando possono essere stabiliti contingenti per i singoli gruppi di partecipanti.

3

 La partecipazione è possibile al massimo fino al compimento del 65° anno d’età.2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2667).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 2761).

Art. 5a1

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 4 giu. 2010 (RU 2010 2667). Abrogato dalla cifra I dell’O del 21 ago. 2013, con effetto dal 1° ott. 2013 (RU 2013 2761).

Art. 6Spese d’organizzazione

Il conteggio delle spese d’organizzazione avviene nell’ambito dei crediti preventivati e concessi.

Sezione 2 Consiglio Internazionale dello Sport Militare

Art. 7Attività del CISM

1

 La Svizzera, in quanto membro del Consiglio Internazionale dello Sport Militare (CISM), partecipa alle sue gare.1

2

 Per la preparazione alle gare del CISM possono essere organizzati campi d’allenamento2.

3

 L’Aggruppamento Difesa designa il capo della delegazione e nomina i delegati svizzeri nonché i rappresentanti nei differenti comitati e nelle commissioni.

4

 ...3

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 2761).
  2. Nuova espr. giusta l’all. 7 n. 2 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 820). Di detta mod. é tenuto conto nelle disp. menzionate nella RU.
  3. Abrogato dalla cifra I dell’O del 21 ago. 2013, con effetto dal 1° ott. 2013 (RU 2013 2761).

Art. 8Organizzazione di gare del CISM in Svizzera

Per l’organizzazione di gare del CISM in Svizzera sono determinanti le disposizioni di gara del CISM.

Sezione 3 Gare internazionali dell’esercito

Art. 9Grandi manifestazioni internazionali di sport militare

Sono considerate grandi manifestazioni internazionali di sport militare:

  1. a.

    la Patrouille des Glaciers (PDG);

  2. b.

    la gara dell’esercito (GEs);

  3. c.

    lo Swiss Tank Challenge (STC);

  4. d.

    la Swiss Air Force Competition (SAFC).

Art. 10Organizzazione

L’Aggruppamento Difesa designa gli organizzatori.

Art. 11Partecipazione

1

 La partecipazione a grandi manifestazioni internazionali di sport militare è aperta a tutti i militari.1

2

 Gli organizzatori possono definire categorie di ospiti per i militari di eserciti stranieri, gli ex militari, il Corpo delle guardie di confine e i corpi di polizia.

2bis

 Possono inoltre essere autorizzati a partecipare alla PDG concorrenti civili. Sono parimenti considerati concorrenti civili i militari, i militari di eserciti stranieri, gli ex militari, i membri del Corpo delle guardie di confine e dei corpi di polizia che hanno compiuto il 65° anno di età.2

3

 Nel bando possono essere stabiliti contingenti per i singoli gruppi di partecipanti.3

4

 La partecipazione è possibile al massimo fino al compimento del 65° anno d’età. Questo limite d’età non si applica ai concorrenti civili della PDG.4

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 2761).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 21).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 2761).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 ago. 2013 (RU 2013 2761). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 21).

Art. 12Spese d’organizzazione

Il conteggio delle spese d’organizzazione avviene nell’ambito dei crediti preventivati e concessi.

Art. 13Partecipazione di delegazioni di eserciti stranieri

L’Aggruppamento Difesa decide, nell’ambito dei crediti concessi, in merito all’invito di delegazioni di eserciti stranieri a gare in Svizzera.

Art. 14Partecipazione a campionati di eserciti stranieri

1

 L’Aggruppamento Difesa decide, nell’ambito dei crediti concessi, in merito alla partecipazione di delegazioni dell’esercito a campionati di eserciti stranieri.

2

 ...1

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 21 ago. 2013, con effetto dal 1° ott. 2013 (RU 2013 2761).

Sezione 4 Corsi volontari di sport militare

Art. 15Organizzazione

1

 L’Aggruppamento Difesa può organizzare corsi volontari di sport militare estivi e invernali. Le date dei corsi sono pubblicate annualmente nella tabella dei corsi.

2

 Tali corsi servono al miglioramento della condizione generale e a trasmettere conoscenze tecniche sportive attuali. L’istruzione avviene in forma pratica e teorica.

3

 I corsi durano cinque giorni al massimo e i corsi preparatori dei quadri due giorni al massimo.

Art. 16Partecipanti ai corsi

1

 La partecipazione ai corsi di sport militare è aperta a tutti i militari.

2

 Se vi sono posti liberi, possono partecipare anche ex militari che non hanno ancora compiuto 65 anni, previo versamento di un contributo alle spese.1

3

 ...2

4

 Annualmente è consentito partecipare a un corso di sport militare estivo e a uno invernale, ma al massimo a due corsi volontari ai sensi degli articoli 15 e 17.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 2761).
  2. Abrogato dalla cifra I dell’O del 21 ago. 2013, con effetto dal 1° ott. 2013 (RU 2013 2761).

Sezione 5 Corsi volontari d’alpinismo

Art. 17Organizzazione

1

 Il Centro di competenza servizio alpino dell’esercito può organizzare corsi volontari d’alpinismo estivi e invernali. Le date dei corsi sono pubblicate annualmente nella tabella dei corsi.

2

 In tali corsi esso trasmette parti dell’istruzione alpinistica. L’istruzione avviene in forma pratica e teorica.

3

 I corsi durano cinque giorni al massimo e i corsi preparatori dei quadri due giorni al massimo.

Art. 18Partecipazione

1

 La partecipazione ai corsi è aperta a tutti i militari che dispongono di un’adeguata istruzione militare.

2

 Se vi sono posti liberi, possono partecipare anche ex militari che non hanno ancora compiuto 65 anni, previo versamento di un contributo alle spese.1

3

 ...2

4

 Annualmente è consentito partecipare a un corso d’alpinismo estivo e a uno invernale, ma al massimo a due corsi volontari ai sensi degli articoli 15 e 17.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 2761).
  2. Abrogato dalla cifra I dell’O del 21 ago. 2013, con effetto dal 1° ott. 2013 (RU 2013 2761).

Sezione 6 Gare militari alle feste cantonali di tiro

Art. 19Organizzazione

Nell’ambito delle feste cantonali di tiro possono essere organizzate gare militari.

Art. 20Partecipazione1

La partecipazione è possibile al massimo fino al compimento del 65° anno d’età.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 2761).

Art. 21Contributo della Confederazione

Nell’ambito dei crediti concessi, la Confederazione versa un contributo di dieci franchi per le spese di sussistenza di ogni militare partecipante.

Sezione 7 Personale per l’organizzazione di corsi e gare

Art. 22Reclutamento dei funzionari di gara e del personale di servizio

1

 Come funzionari e personale di servizio per i corsi e le gare sono impiegati militari. Essi possono prestare il servizio anche su base volontaria.

2

 Se necessario e al più tardi fino al compimento del 65° anno d’età, è possibile impiegare ex militari come funzionari di gara volontari o personale di servizio volontario. 1

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 2761).

Art. 23Condizioni quadro per i funzionari di gara e il personale di servizio

1

 Se per l’organizzazione sono impiegati funzionari di gara e personale di servizio provenienti da una truppa in servizio dalla quale ricevono la sussistenza, può essere conteggiata al massimo l’indennità ridotta di sussistenza in pensione per quattro giorni.

2

 Se per l’organizzazione di gare sono impiegati unità di truppa, corpi di truppa o scuole interi, i militari interessati ricevono la sussistenza dalla cucina della propria truppa.

Sezione 8 Soldo, computo, materiale e assicurazione

Art. 23aSoldo e computo1

1

 I militari che partecipano ad attività secondo il presente capitolo nel quadro di un servizio d’istruzione di base o di un servizio di perfezionamento della truppa ricevono il soldo per i corrispondenti giorni.

2

 Gli altri militari che partecipano ad attività secondo il presente capitolo ricevono il soldo per complessivamente 10 giorni al massimo l’anno. La partecipazione a gare di tiro dell’esercito e a gare militari alle feste cantonali di tiro non dà diritto al soldo.

3

 Ai militari che non hanno ancora adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione, i giorni con diritto al soldo sono computati sul totale obbligatorio di giorni d’istruzione se non sono prestati nel quadro di servizi volontari.

4

 Non hanno diritto al soldo:

  1. a.

    gli ex militari;

  2. b.

    gli altri partecipanti.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 2761).

Art. 24Materiale dell’esercito

1

 L’esercito mette gratuitamente a disposizione il materiale dell’esercito necessario per l’organizzazione di corsi e gare.

2

 L’Aggruppamento Difesa decide in merito alla consegna di materiale per grandi manifestazioni internazionali di sport militare.

Art. 25Materiale privato

1

 Per il materiale privato impiegato in corsi e gare non è versata alcuna indennità.

2

 La perdita, la sostituzione e la riparazione di articoli d’equipaggiamento di sport e da competizione privati, nonché di altro materiale privato, sono a carico del proprietario.

Art. 26Assicurazione militare

I militari e gli ex militari che partecipano o collaborano alle attività fuori del servizio secondo la presente ordinanza sono assicurati nell’ambito della legge federale del 19 giugno 19921 sull’assicurazione militare.

  1. RS 833.1

Art. 27Assicurazione contro gli infortuni

L’Aggruppamento Difesa, d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze, conclude un’assicurazione contro gli infortuni per le persone non assicurate presso l’assicurazione militare che sono autorizzate a partecipare ad attività fuori del servizio secondo la presente ordinanza.

Capitolo 2a Sport di punta in servizio militare

Art. 27aSelezione

1

 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport definisce i criteri sportivi per la selezione quale soldato sport o soldato CISM. A tal fine consulta in via preliminare l’associazione mantello dello sport svizzero e le rispettive federazioni sportive nazionali.

2

 L’Aggruppamento Difesa decide, su proposta delle rispettive federazioni sportive nazionali, in merito alla selezione dei soldati sport e dei soldati CISM.

Art. 27bServizi militari

1

 I soldati sport possono assolvere la scuola reclute per sportivi di punta.

2

 I soldati sport e i soldati CISM, nonché i militari impiegati come loro allenatori, assistenti o funzionari, possono ogni anno:1

  1. a.

    utilizzare per lo sport di punta, nel quadro di servizi di perfezionamento della truppa e con computo sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione, al massimo 30 giorni di servizio militare con diritto al soldo;

  2. b.

    in via supplementare, prestare, senza computo sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione, al massimo 100 giorni l’anno di servizio militare con diritto al soldo.

3

 I capoversi 1 e 2 lettera b non sono applicabili ai soldati sport e ai soldati CISM assunti come militari a contratto temporaneo.2

4

 I militari incorporati nello stato maggiore del Centro di competenza sport dell’esercito o nello stato maggiore speciale sport possono essere chiamati a prestare singoli giorni di servizio per i corsi di ripetizione.3

5

 Il servizio militare è prestato senz’arma.4

6

 Per i servizi militari all’estero che non vengono prestati nell’ambito dell’articolo 7 valgono le seguenti disposizioni:

  1. a.

    le persone che prestano servizio militare indossano abiti civili;

  2. b.

    ricevono il soldo e l’indennità per perdita di guadagno;

  3. c.

    sono coperte dall’assicurazione militare;

  4. d.

    organizzano e finanziano autonomamente la sussistenza, l’alloggio e i trasporti; resta riservato il sostegno da parte di terzi;

  5. e.

    si procurano e finanziano autonomamente l’equipaggiamento necessario; resta riservato il sostegno da parte di terzi;

  6. f.

    hanno il permesso di guidare veicoli privati nel rispetto delle disposizioni legali vigenti sul posto;

  7. g.

    nel quadro di un accordo con il Comando Istruzione definiscono i dettagli per i servizi militari secondo il presente capoverso;

  8. h.

    con riserva delle prestazioni dell’assicurazione militare stabilite per legge, la Confederazione non risponde di alcun danno in relazione a servizi militari secondo il presente capoverso.5

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7493).
  2. Nuovo testo giusta l’all. 7 n. 2 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 820).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7493).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7493).
  5. Introdotto dall’all. 7 n. 2 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 820).

Art. 27cAllenamenti e gare

Nel quadro dei servizi militari secondo l’articolo 27b o dell’assunzione come militare a contratto temporaneo:

  1. a.

    i soldati sport possono svolgere le giornate di preparazione a gare sportive internazionali (quali Giochi olimpici, campionati mondiali e campionati europei) nonché le gare;

  2. b.

    i soldati CISM possono svolgere campi d’allenamento per la preparazione alle gare CISM nonché le gare CISM.

Art. 27dAttribuzione o assegnazione1

1

 Su richiesta possono essere attribuite o assegnate all’esercito come allenatori, assistenti o funzionari di soldati sport o soldati CISM le persone che:

  1. a.

    hanno assolto un’adeguata formazione presso la loro federazione sportiva nazionale;

  2. b.

    sono riconosciute ufficialmente dalla loro federazione sportiva nazionale ed è previsto che ricoprano tale funzione a lungo termine.

2

 Le persone attribuite o assegnate secondo il capoverso 1:

  1. a.

    prestano servizio militare senz’arma;

  2. b.

    assolvono un’istruzione militare di base minima;

  3. c.

    al termine di tale istruzione ricevono la promozione a soldato, a meno che non abbiano già un grado militare svizzero;

  4. d.

    non possono essere proposti per l’assunzione di un grado superiore o essere promossi a un grado superiore, tuttavia se necessario possono essere nominati ufficiali specialisti;

  5. e.

    possono prestare, al più tardi sino alla fine dell’anno in cui compiono 65 anni, al massimo 100 giorni l’anno di servizio militare con diritto al soldo.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7493).

Capitolo 3 Disposizioni finali

Art. 281

  1. Abrogato dalla cifra II 38 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Art. 29Esecuzione

1

 L’Aggruppamento Difesa è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza ed emana le istruzioni necessarie. Esso disciplina segnatamente i dettagli concernenti:

  1. a.

    l’attività dei quadri e dei concorrenti nei campi d’allenamento e nelle gare delle differenti discipline del CISM;

  2. b.

    l’invito di delegazioni di eserciti stranieri e il conteggio delle spese imputabili;

  3. c.

    la partecipazione a campionati di eserciti stranieri, la selezione, l’invio comandato e il conteggio delle spese imputabili;

  4. d.

    l’organizzazione e la partecipazione a gare militari nelle feste cantonali di tiro;

  5. e.

    ...

2

 Esso definisce un organo centrale responsabile:

  1. a.

    della gestione del fabbisogno di corsi e gare della truppa fuori del servizio;

  2. b.

    dell’osservanza delle prescrizioni concernenti il soldo e il computo sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione di corsi e gare della truppa fuori del servizio.1

3

 Esso presenta annualmente al capo dell’esercito un rapporto sui corsi e le gare della truppa fuori del servizio e ne valuta in tale sede l’ulteriore fabbisogno e l’ulteriore utilità per l’esercito.2

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 2761).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 2761).

Art. 30Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 28 febbraio 19961 sull’attività della truppa fuori del servizio è abrogata.

  1. [RU 1996 1026, 1999 1295]

Art. 31Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 2004.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.08.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).