Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale, ordina:
Art. 1Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina l’esecuzione di procedure di sicurezza relative alle aziende nel quadro dei programmi di navigazione satellitare Galileo ed European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS).
2 Si applica alle imprese di diritto pubblico o privato (aziende) con sede in Svizzera che desiderano candidarsi per un mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza nel quadro dei programmi di cui al capoverso 1 e che, a tal proposito, necessitano di una dichiarazione di sicurezza aziendale nazionale.
Art. 2Servizio specializzato competente
La procedura di sicurezza relativa alle aziende è eseguita dal servizio competente per l’esecuzione della procedura in materia di tutela del segreto (servizio specializzato PTS) in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).
Art. 3Avvio e consenso
1 La procedura di sicurezza relativa alle aziende è avviata su domanda del servizio o dell’organizzazione competente per l’assegnazione di mandati sensibili sotto il profilo della sicurezza nel quadro dei programmi Galileo ed EGNOS (mandante).
2 Può essere eseguita soltanto con il consenso dell’azienda.
Art. 4Abbandono della procedura di sicurezza relativa alle aziende
1 La procedura di sicurezza è abbandonata se l’azienda:
- a.
revoca il suo consenso o non collabora alla procedura;
- b.
non entra più in considerazione per il mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza.
2 In caso di abbandono della procedura sono distrutti tutti i dati e gli atti ad essa relativi.
Art. 5Idoneità dell’azienda relativamente alla sicurezza
1 Il servizio specializzato PTS valuta se, relativamente alla sicurezza, l’azienda è idonea a eseguire il mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza o se sussiste un rischio per la sicurezza.
2 Può acquisire dati rilevanti per la valutazione dell’idoneità:
- a.
- b.
presso il Servizio delle attività informative della Confederazione;
- c.
da fonti accessibili al pubblico.
3 Può chiedere dati rilevanti per la valutazione dell’idoneità ad autorità estere.
Art. 6Rischio per la sicurezza
1 Sussiste un rischio per la sicurezza se, sulla base dei dati acquisiti, vi sono indizi concreti che, con elevata probabilità, l’azienda eseguirà in maniera contraria alle prescrizioni o non appropriata il mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza.
2 La probabilità di un’esecuzione contraria alle prescrizioni o non appropriata del mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza può essere considerata elevata in particolare se:
- a.
a causa di infrazioni o altri eventi sussistono dubbi giustificati in merito all’affidabilità dell’azienda;
- b.
l’azienda è controllata o influenzata da un altro Stato o da un’organizzazione estera di diritto pubblico o privato e tale controllo o influsso è incompatibile con gli interessi in materia di sicurezza della Confederazione o dei programmi Galileo ed EGNOS;
- c.
nei confronti di persone che lavorano per l’azienda e indispensabili all’esecuzione del mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza è stata emanata una decisione secondo l’articolo 22 capoverso 1 lettere b–d dell’ordinanza del 4 marzo 20111 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP).
3 Il rischio per la sicurezza deve risultare dalle circostanze e situazioni effettive relative all’azienda, a prescindere da una colpa.
- RS 120.4
Art. 7Piano in materia di sicurezza
1 Se dalla valutazione secondo l’articolo 5 risulta che l’azienda è idonea, il servizio specializzato PTS allestisce un piano in materia di sicurezza.
2 Al riguardo, il servizio specializzato PTS tiene conto dei requisiti di sicurezza del mandante specifici al progetto.
3 Può acquisire i dati necessari all’allestimento del piano per scritto oppure mediante una visita all’azienda.
Art. 8Controlli di sicurezza relativi alle persone
1 Le persone che lavorano per l’azienda e che sono chiamate a partecipare all’esecuzione del mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza sono sottoposte a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l’OCSP1.
2 Per i controlli di sicurezza relativi alle persone eseguiti in applicazione della presente ordinanza, il servizio specializzato PTS è considerato autorità decisionale secondo l’articolo 24 capoverso 1 OCSP.
- RS 120.4
Art. 9Dichiarazione di sicurezza aziendale
1 Il servizio specializzato PTS rilascia all’azienda una dichiarazione di sicurezza aziendale sotto forma di decisione non appena l’azienda ha applicato in maniera comprovata il piano in materia di sicurezza.
2 Se l’azienda non applica il piano in materia di sicurezza, il servizio specializzato PTS abbandona la procedura ed emana una corrispondente decisione.
3 Il servizio specializzato PTS comunica il contenuto della decisione al mandante.
4 Le dichiarazioni di sicurezza aziendale sono valevoli fino al 31 dicembre 2021.
Art. 10Obblighi dell’azienda
1 Le aziende titolari di una dichiarazione di sicurezza aziendale devono applicare in permanenza le misure del piano in materia di sicurezza.
2 Annunciano senza indugio al servizio specializzato PTS e al mandante tutti i cambiamenti e gli incidenti rilevanti sotto il profilo della sicurezza.
Art. 11Controlli e misure di protezione
1 Il servizio specializzato PTS, senza preavviso, è autorizzato a:
- a.
ispezionare i settori nei quali è eseguito il mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza;
- b.
consultare documenti rilevanti per il mandato.
2 Se sussistono indizi concreti che nell’azienda la sicurezza delle informazioni è minacciata, il servizio specializzato PTS può adottare immediatamente le misure di protezione necessarie e in particolare mettere al sicuro documenti e materiali rilevanti per il mandato.
Art. 12Ripetizione della procedura
La procedura di sicurezza relativa alle aziende è ripetuta se vi è un motivo concreto per presumere che in seguito a cambiamenti sostanziali in seno all’azienda sono emersi nuovi rischi per la sicurezza.
Art. 13Revoca della dichiarazione di sicurezza aziendale
1 Il servizio specializzato PTS revoca la dichiarazione di sicurezza aziendale se:
- a.
l’azienda non adempie i propri obblighi secondo l’articolo 10;
- b.
nel quadro di una ripetizione della procedura viene constatato un rischio per la sicurezza.
2 Emana una corrispondente decisione e ne comunica il contenuto al mandante.
Art. 14Tutela giurisdizionale
Contro le decisioni del servizio specializzato PTS è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale.
Art. 15Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali da parte del servizio specializzato PTS è retto dagli articoli 150–155 della legge federale del 3 ottobre 20081 sui sistemi d’informazione militari.
- RS 510.91
Art. 16Costi ed emolumenti
1 I costi della procedura di sicurezza relativa alle aziende sono assunti dall’azienda stessa.
2 La riscossione di emolumenti è retta dall’ordinanza dell’8 novembre 20061 sugli emolumenti del DDPS.
- RS 172.045.103
1 Il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
2 Se necessario può emanare disposizioni esecutive.
3 Se non emana disposizioni esecutive, si applicano per analogia le disposizioni dell’ordinanza del 29 agosto 19901 sulla tutela del segreto.
- RS 510.413
Art. 18Entrata in vigore e durata di validità
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2019 con effetto sino al 31 dicembre 2021.