Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 27 capoverso 4 e 56 capoverso 2bis della legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI); visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
La presente ordinanza disciplina, per la navigazione militare, le deroghe a norme di circolazione civili, segnatamente l’ammissione dei natanti militari, l’istruzione e l’ammissione dei loro conduttori nonché provvedimenti di circolazione particolari.
Art. 2Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza è applicabile all’impiego di natanti militari, veicoli anfibi militari e altri mezzi militari anfibi e d’immersione nell’ambito di attività militari di servizio, attività premilitari e attività militari fuori del servizio sulle acque svizzere, comprese quelle confinarie.1
2 Del rimanente sono applicabili le prescrizioni in materia di navigazione civile.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 304).
Nella presente ordinanza sono utilizzate le definizioni seguenti:
- a.
natanti militari: natanti acquistati, noleggiati, presi in leasing, presi in prestito o requisiti per l’esercito;
- b.
conduttori di natanti militari: titolari di una licenza1 di condurre natanti militare utilizzata in relazione con un’attività militare di servizio o con una attività militare fuori del servizio;
- c.
licenza di condurre natanti civile: licenza di condurre natanti cantonale o federale.
- Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 393). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
1 L’Ufficio della circolazione e della navigazione dell’esercito (UCNEs) è competente per:
- a.
la sorveglianza dell’applicazione della presente ordinanza in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)
- b.
l’approvazione del tipo, l’ammissione e l’ispezione periodica dei natanti militari;
- c.
l’ammissione dei conduttori di natanti militari e dei periti d’esame militari;
- d.
il rilascio e la revoca della licenza di navigazione militare, della licenza di condurre natanti militare e della licenza di perito d’esame militare;
- e.
la rappresentanza del DDPS, in quanto ufficio della navigazione, in seno all’Associazione dei servizi cantonali della navigazione e presso l’Ufficio federale dei trasporti (UFT);
- f.
il rilascio dei brevetti e delle autorizzazioni per la navigazione a mezzo radar ufficiali.
2 La Formazione d’addestramento del genio/del salvataggio/NBC è competente per:1
- a.
l’istruzione e il perfezionamento dei conduttori di natanti militari;
- b.
la messa a disposizione del personale specializzato e dei periti d’esame necessari all’istruzione e agli esami, conformemente alle direttive dell’UCNEs;
- c.
la consulenza specialistica e il controllo nell’ambito delle attività premilitari e delle attività militari fuori del servizio.
3 La Base logistica dell’esercito (BLEs) è competente per:
- a.
la prontezza d’impiego e la sicurezza d’esercizio dei natanti militari;
- b.
il controllo periodico dei natanti militari conformemente alle direttive dell’UCNEs.
4 Armasuisse è competente per:
- a.
l’acquisto dei natanti militari;
- b.
la consulenza tecnica a favore degli organi militari.
5 Il comandante di truppa responsabile assicura l’applicazione della presente ordinanza e delle prescrizioni civili nell’ambito delle attività militari di servizio.
5bis La Formazione d’addestramento responsabile garantisce l’applicazione della presente ordinanza e delle prescrizioni civili nell’ambito delle attività premilitari e delle attività militari fuori del servizio.2
6 La polizia militare provvede alla sicurezza della navigazione militare. È segnatamente competente per:
- a.
l’esecuzione di controlli in materia di polizia della circolazione;
- b.
l’accertamento dei fatti in occasione di incidenti della navigazione.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 304).
- Introdotto dal n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 393).
Sezione 2: Natanti militari
Art. 5Approvazione del tipo
La costruzione e l’equipaggiamento dei natanti militari possono derogare alle prescrizioni civili quando l’attività militare lo esige. In questi casi l’approvazione del tipo è rilasciata dall’UCNEs d’intesa con l’UFT.
Art. 6Immatricolazione
1 L’UCNEs provvede all’immatricolazione dei natanti militari e li dota di una licenza di navigazione militare e di targhe di controllo militari.
2 Non devono essere immatricolati:
- a.
le chiatte da traghetto1;
- b.
le parti di ponti semoventi;
- c.
i battipalo su piattaforme galleggianti;
- d.
i veicoli galleggianti a motore atti a trainare una o più persone, attrezzate con apparecchi da immersione, sotto la superficie dell’acqua (scooter da immersione).
- Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 393). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
1 L’UCNEs può, per motivi logistici, rinunciare a iscrivere il numero del motore sulla licenza di navigazione.
1bis Le barche da traghetto sono impiegate senza licenza di navigazione. Le loro licenze di navigazione sono conservate presso il Centro logistico dell’esercito competente.1
2 Il carico ammissibile dei natanti militari è stabilito come carico utile o come numero di persone autorizzato. Una persona, compreso l’equipaggiamento, è equiparata a un carico utile di 100 kg.
- Introdotto dal n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 393).
Art. 8Fanali di bordo1
1 I natanti militari portano fanali per la navigazione, fanali d’ingombro e fanali a luce intermittente o, come minimo, un fanale chiaro visibile per tutto l’orizzonte. I fanali non devono essere fissati in maniera permanente.2
2 Il capoverso 1 è applicabile anche alle chiatte da traghetto, alle parti di ponti semoventi e agli oggetti galleggianti analoghi.
- Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 393). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 393).
Art. 9Utilizzazione
1 I natanti militari non possono essere utilizzati per corse private.
2 I civili non possono essere presi a bordo di natanti militari. Sono eccettuati i civili che:
- a.
partecipano a un’esercitazione militare, a un’attività di servizio della truppa o a manifestazioni premilitari o a manifestazioni militari fuori del servizio;
- b.
devono essere trasportati come visitatori in occasione di esercitazioni militari, giornate delle porte aperte, consegne di bandiere o stendardi, cerimonie di promozione o a manifestazioni premilitari o a manifestazioni militari fuori del servizio;
- c.
partecipano a visite militari organizzate o devono essere trasportati nel quadro di impieghi della truppa autorizzati secondo l’ordinanza del 21 agosto 20131 concernente l’appoggio a favore di attività civili o attività fuori del servizio mediante mezzi militari;
- d.
devono essere presi a bordo per altre ragioni di servizio o di ordine militare;
- e.
sono presi a bordo in casi d’emergenza o per prestare soccorso.2
- RS 513.74
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 393).
Sezione 3: Condotta di natanti militari
1 I militari e i partecipanti ai corsi per pontonieri previsti per condurre natanti militari sono istruiti come conduttori di natanti militari in scuole e corsi militari, rispettivamente in corsi nell’ambito delle attività premilitari.1
2 Le lezioni di guida sono impartite da personale specializzato e possono aver luogo, in parte, collettivamente.2
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 304).
- La correzione del 4 ago. 2023 concerne soltanto il testo francese (RU 2023 444).
1 Gli esami di conduttore militari sono eseguiti da periti d’esame militari.1
2 Per gli esami è applicabile il regolamento per gli esami civili. Nell’esame sono integrate questioni tecniche particolari concernenti i natanti militari.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 393).
1 Chi conduce natanti militari durante il servizio militare o nel quadro di un’attività militare fuori del servizio deve essere titolare di una licenza di condurre natanti militare.
2 I militari e coloro che assolvono i corsi per pontonieri ricevono la licenza di condurre natanti militare se hanno superato l’esame e adempiono le condizioni fisiche, psichiche e militari per condurre in modo sicuro un natante.2
3 Il personale militare e gli insegnanti specialisti non necessitano di alcuna licenza di condurre natanti militare quando, in servizio militare, durante la loro attività professionale o nel quadro di attività militari fuori del servizio, conducono natanti militari con una licenza di condurre natanti federale della categoria corrispondente.3
4 Coloro ai quali è stato revocata la licenza di condurre natanti civile non sono autorizzati a condurre natanti durante il servizio militare o nel quadro di un’attività militare fuori del servizio.
5 Gli agenti di polizia, i pompieri e il personale dei servizi sanitari non necessitano di una licenza di condurre natanti militare se durante la loro attività professionale conducono natanti militari con una licenza di condurre natanti cantonale della categoria corrispondente. La licenza di condurre natanti militare è rilasciata loro, per una durata massima di cinque anni, dal comando della Formazione d’addestramento del genio/del salvataggio/NBC una volta conclusa l’istruzione complementare.4
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 393).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 304).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 304).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 304).
1 La licenza di condurre natanti militare è rilasciata per le seguenti categorie:
- a.
| natanti con motori fuoribordo; |
- b.
| natanti fino a una lunghezza massima di 15 metri con motori entrobordo; |
- c.
| natanti di una lunghezza superiore a 15 metri con motori entrobordo; |
- d.
| chiatte da traghetto del genio; |
- e.
| natanti di costruzione particolare. |
- f.
| |
1bis Per condurre natanti dotati di impianti di navigazione a mezzo radar è necessario un brevetto radar ufficiale. Tale brevetto viene rilasciato quale categoria supplementare di licenza VI.1
2 L’UCNEs può suddividere le categorie ed estendere o limitare l’autorizzazione di condurre a determinati tipi di natanti.
- Introdotto dal n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 393).
Art. 14Condizioni, restrizioni e revoca della licenza
1 L’UCNEs dispone eventuali condizioni e restrizioni.
2 Revoca al militare la licenza di condurre natanti militare se:
- a.
sussiste un motivo di revoca secondo gli articoli 19–21 LNI;
- b.
gli è stata revocata l’autorizzazione a condurre militare secondo l’articolo 38 dell’ordinanza dell’11 febbraio 20041 sulla circolazione stradale militare (OCSM);
- c.
non soddisfa più le esigenze poste ai conduttori di natanti militari;
- d.
non osserva le prescrizioni militari in materia di consumo di droga o di alcol;
- e.
non soddisfa più i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza di condurre natanti civile o militare;
- f.
non soddisfa più i requisiti medici.2
3 La licenza di condurre natanti militare è revocata per tutte le categorie. Contro la decisione di revoca della licenza di condurre natanti militare può essere inoltrato reclamo.3
- RS 510.710
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 393).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 393).
Art. 14aIdoneità a condurre del conduttore di natanti1
1 La persona che conduce un natante militare risponde della propria idoneità a condurre. La persona interessata è tenuta a comunicare al proprio superiore le ragioni che la rendono parzialmente o totalmente inabile a condurre. L’inidoneità a condurre è considerata in ogni caso provata se il conduttore contravviene alle prescrizioni dell’articolo 14b.
2 I superiori sorvegliano l’idoneità a condurre del conduttore di natanti.
3 Per quanto concerne l’idoneità a condurre, il personale militare e gli insegnanti specialisti che conducono natanti militari durante la loro attività professionale sottostanno alle disposizioni della legislazione sulla navigazione civile. L’articolo 14b non è applicabile.
- Introdotto dal n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 304).
Art. 14bConsumo di alcol e stupefacenti1
1 La persona che sa o, secondo le circostanze, deve presumere di dover condurre un natante militare durante il servizio militare o durante un’attività premilitare o un’attività militare fuori del servizio, deve astenersi dal consumo di bevande alcoliche nelle sei ore che precedono lo spostamento.
2 Il conduttore non può condurre un natante militare se presenta una concentrazione di alcol nell’aria espirata pari o superiore a 0,05 mg/l o un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille, oppure se ha nell’organismo una quantità di alcol tale da determinare una simile concentrazione nel sangue.
3 L’inidoneità a condurre è considerata in ogni caso provata se il conducente ha consumato stupefacenti.
4 Il conduttore di natanti comunica immediatamente al medico di truppa il consumo di medicamenti e di altre sostanze che possono pregiudicare l’idoneità a condurre e informa il superiore riguardo alla restrizione all’idoneità alla guida. In tal caso il conduttore di natanti non è autorizzato a mettersi alla guida di un natante.
- Introdotto dal n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 304).
1 Per stabilire l’inosservanza del divieto di consumare bevande alcoliche si applicano alle autorità militari competenti le disposizioni della legislazione sulla navigazione civile.
2 Nel caso in cui l’accertamento etilometrico venga effettuato con un etilometro precursore di cui all’articolo 40c dell’ordinanza dell’8 novembre 19782 sulla navigazione interna, l’inosservanza del divieto di consumare bevande alcoliche è accertata se il valore più basso delle due misurazioni etilometriche corrisponde a una concentrazione di alcol nell’aria espirata pari o superiore a 0,05 ma inferiore a 0,40 mg/l e il conduttore di natanti interessato riconosce questo valore con la propria firma.
- Introdotto dal n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 304).
- RS 747.201.1
Art. 15Permessi cantonali
1 Su richiesta, il Cantone di domicilio rilascia al titolare di una licenza di condurre natanti militare la corrispondente licenza cantonale, sempre che siano soddisfatte tutte le condizioni.
2 Per le attività premilitari e le attività militari fuori del servizio, il titolare di una licenza di condurre natanti cantonale della categoria A può inoltrare al comando della Formazione d’addestramento del genio/del salvataggio/NBC una domanda per il rilascio di una relativa licenza di condurre natanti militare. Tale comando può ordinare un’istruzione complementare.1
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 304).
1 La condizione per il rilascio della licenza di perito d’esame militare è il possesso di una licenza di condurre natanti federale.
2 L’UCNEs emana, d’intesa con l’UFT, istruzioni concernenti l’istruzione, il perfezionamento e gli esami dei periti d’esame militari.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 393).
Sezione 4: Provvedimenti di circolazione
Art. 17Deroghe a prescrizioni civili
1 A fini militari, l’UCNEs può ordinare, d’intesa con le autorità competenti e l’UFT, deroghe a divieti o a restrizioni civili.
2 Deroghe permanenti a divieti e a restrizioni di circolazione civili sono segnalati mediante il segnale complementare «Natanti militari autorizzati» di cui all’allegato.
3 Se le esigenze militari lo richiedono, durante le esercitazioni il comandante di truppa responsabile può ordinare deroghe temporanee a prescrizioni civili concernenti i fanali di bordo, la velocità massima e la navigazione lungo le rive. Egli deve ottenere preliminarmente il consenso delle autorità competenti.
Art. 17aTrasporto di merci pericolose1
1 Il trasporto di merci pericolose è disciplinato nell’allegato 2.
2 Il DDPS può modificare l’allegato 2 con il consenso del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni.
- Introdotto dal n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 304).
Art. 18Misure di sicurezza
Qualora le esercitazioni militari sull’acqua o lungo le rive dovessero rappresentare un pericolo per persone estranee, il comandante di truppa responsabile informa l’autorità competente. Egli dispone le condizioni e le misure di sicurezza necessarie, segnatamente fa sbarrare la zona pericolosa e avvertire le persone estranee all’esercitazione.
1 Di notte, ove non sia possibile escludere la navigazione civile, i segnali devono essere illuminati.
2 Per segnalare esercitazioni di tiro da natanti si fa uso, di giorno, di bandiere o palloni rossi e bianchi e, di notte, di tre lampade rosse disposte a triangolo.
Art. 20Disposizioni delle autorità civili
Se sono necessari provvedimenti di circolazione che rientrano nella competenza di un’autorità civile, la richiesta di ordinare i provvedimenti va trasmessa per la via di servizio, per il tramite dell’UCNEs, a detta autorità civile.
Art. 21Ricorso da parte del DDPS
Il DDPS è competente per i ricorsi contro decisioni cantonali concernenti provvedimenti di circolazione che toccano interessi militari, sempre che detti ricorsi siano ammissibili.
Sezione 5: Attività premilitari e attività militari fuori del servizio
1 L’esercito può appoggiare con materiale militare le società di pontonieri, di battellieri e nautiche riconosciute, sempre che tale materiale serva ad attività premilitari e attività militari fuori del servizio.
2 La consegna del materiale avviene conformemente all’ordinanza del 21 agosto 20131 concernente l’appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio mediante mezzi militari (OAAM). I natanti militari conservano l’immatricolazione militare.2
3 Gli utenti rispondono dei danni conformemente all’articolo 12 OAAM e devono concludere un’assicurazione di responsabilità civile per l’utilizzazione fuori del servizio del materiale.3
5 Per le gare e le dimostrazioni che hanno il carattere di una manifestazione nautica, deve essere ottenuta l’autorizzazione dell’autorità civile competente.
- RS 513.74
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 304).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 304).
- Abrogato dal n. I dell’O del 4 mag. 2022, con effetto dal 1° giu. 2022 (RU 2022 304).
Sezione 6: Noleggio e requisizione di natanti civili
Art. 23Noleggio di natanti civili da parte dell’esercito
1 La BLEs noleggia i natanti civili.
2 I natanti civili noleggiati conservano l’immatricolazione cantonale e vengono muniti di contrassegni militari.
3 Per quanto concerne la responsabilità, l’utilizzazione e l’indennizzo sono applicabili le disposizioni del contratto di noleggio.
Art. 24Requisizione di natanti civili da parte dell’esercito
1 I natanti civili requisiti conservano l’immatricolazione cantonale e vengono muniti di contrassegni militari.
2 La presa in consegna, l’impiego, la restituzione e l’indennizzo si fondano sulla decisione di requisizione.
3 La BLEs rilascia l’autorizzazione di requisizione.1
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 304).
Sezione 7: Incidenti e casi di danno
1 Il comandante di truppa responsabile provvede a notificare gli incidenti della navigazione e i casi di danno.
2 Il Centro danni DDPS è competente per la liquidazione dei danni e per la decisione di prima istanza in merito al regresso e alla partecipazione alle spese per i danni. Per il resto sono applicabili per analogia gli articoli 80, 81, 83, 85 e 87 dell’OCSM1.2
- RS 510.710
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 304).
Sezione 8: Disposizioni penali e disposizioni finali
Art. 26Disposizioni penali
Sono applicabili le disposizioni penali della LNI o del Codice penale militare. In casi poco gravi si applica una pena disciplinare conformemente all’ordinamento disciplinare del Codice penale militare.
Art. 27Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 29 novembre 19951 sulla navigazione militare è abrogata.
- [RU 1996 233]
Art. 28Disposizioni transitorie
1 I canotti pneumatici militari acquistati prima del 1° gennaio 2001 non devono essere immatricolati.
2 I natanti militari con motore fuoribordo, la chiatte da traghetto, le parti di ponti semoventi e gli oggetti galleggianti analoghi acquistati prima del 1° gennaio 2004 non devono essere equipaggiati con i segnali a vista di cui all’ordinanza dell’8 novembre 19781 sulla navigazione nelle acque svizzere. La sicurezza e la visibilità sono assicurate mediante fanali di rispetto militari.
- RS 747.201.1
Art. 28aDisposizioni transitorie della modifica del 13 gennaio 20161
1 Su richiesta l’UCNEs rilascia un brevetto radar ufficiale ai conduttori di natanti militari che dopo il 1° gennaio 1995 hanno assolto con successo un’istruzione in materia di radar.
2 Nel caso di natanti dell’esercito che navigano a mezzo di radar, il radarista può condurre detti natanti fino al 31 dicembre 2018 senza brevetto radar o autorizzazione radar ufficiali.
- Introdotto dal n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 393).
Art. 29Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2006.
Allegati
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