Législation

Ordinanza dell' 11 febbraio 2004 sulla circolazione stradale militare (OCSM)

RS 510.710 · 102 articoli

OCSM (RS 510.710) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (102 articoli)

Art. 1, Oggetto

La presente ordinanza contiene prescrizioni complementari alla legislazione civile sulla circolazione stradale, deroghe alle norme della circolazione civile e disposizioni concernenti segnatamente i requisiti tecnici per veic…

Art. 2, Campo d’applicazione

1 La presente ordinanza si applica: a. a conducenti e pedoni impiegati in servizio militare o per attività militari fuori del servizio; b. al personale militare e agli insegnanti specialisti che nell’ambito della…

Art. 3, Strade forestali, percorsi pedonali e sentieri

1 Le disposizioni federali concernenti le strade forestali, i percorsi pedonali e i sentieri non si applicano né ai veicoli né agli animali da sella, da tiro e da soma impiegati per scop…

Art. 4, Definizioni

Nella presente ordinanza sono utilizzate le definizioni seguenti: a. veicoli militari: i veicoli acquistati, noleggiati, presi in leasing, prestati o requisiti a favore dell’esercito; b. conducenti: i titolari di un’autor…

Art. 5, Abbreviazioni

1 Per le autorità sono utilizzate le abbreviazioni seguenti: a. DATEC Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni; b. USTRA Ufficio federale delle strade; c. DDPS Dipartimento…

Art. 7, Competenza

1 I comandanti di truppa responsabili, la polizia militare o i quadri delle formazioni della circolazione possono ordinare provvedimenti di circolazione della durata massima di otto giorni su strade pubbliche, eccettuate l…

Art. 8, Consultazione delle autorità civili

Prima dell’esecuzione dei provvedimenti di circolazione, gli organi che dispongono tali provvedimenti consultano le autorità civili competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.…

Art. 9, Segnaletica, segni e istruzioni

1 L’organo militare che prende un provvedimento di circolazione nei confronti di utenti civili della strada provvede al disciplinamento della circolazione o alla posa di sbarramenti. Qualora si debbano…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).