Législation

Ordinanza del 21 maggio 2008 sulla misurazione nazionale (OMN)

OMNRS 510.626In vigoreStato 01.01.202432 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

  • RU 2023 529in vigore il 01.01.2024
    modificato: art. 27
  • RU 2021 37in vigore il 01.03.2021
    modificato: art. 29 · abrogato: art. 31

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1: Disposizioni generali1–12
  2. Sezione 2: Confine nazionale13–19
  3. Sezione 3: Prestazioni ufficiali20–22
  4. Sezione 4: Atlanti nazionali23
  5. Sezione 5: Prestazioni commerciali24–25
  6. Sezione 6: Servizi particolari26–28
  7. Sezione 7: Utilizzazione29
  8. Sezione 8: Disposizioni finali30–32

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 3 capoverso 2 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali; visto l’articolo 48a capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; visti gli articoli 5–7, 9 capoverso 2, 12 capoverso 2, 13, 15 capoverso 3, 19 capoverso 1, 22 capoverso 3, 24 capoverso 2, 25 capoverso 2, 26 e 46 capoversi 1 e 4 della legge federale del 5 ottobre 2007 sulla geoinformazione (LGI), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1Oggetto e campo d’applicazione

1

 La presente ordinanza disciplina la misurazione nazionale geodetica, topografica e cartografica, le carte nazionali, gli atlanti nazionali e la determinazione del confine nazionale.

2

 Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, si applica l’ordinanza del 21 maggio 20081 sulla geoinformazione (OGI).

  1. RS 510.620

Art. 2Misurazione nazionale geodetica

1

 Sono oggetto della misurazione nazionale geodetica:

  1. a.

    i sistemi di riferimento geodetici della Svizzera;

  2. b.

    le proiezioni cartografiche della Svizzera;

  3. c.

    i punti fondamentali geodetici;

  4. d.

    i punti fissi planimetrici della categoria 1 (PFP1) come quadro di riferimento per la planimetria, compresi i punti di riferimento tridimensionali della rete nazionale MN95 e le stazioni permanenti della rete ufficiale del sistema globale di navigazione satellitare della Svizzera;

  5. e.

    i punti fissi altimetrici della categoria 1 (PFA1) come quadro di riferimento per l’altimetria;

  6. f.

    le stazioni gravimetriche della rete gravimetrica nazionale;

  7. g.

    il modello del geoide della Svizzera;

  8. h.

    i geodati e i parametri del modello che stabiliscono i sistemi e i quadri di riferimento geodetici della Svizzera nonché le relazioni tra loro e con sistemi di riferimento internazionali, segnatamente le coordinate planimetriche, l’altimetria, i valori gravimetrici e i parametri di trasformazione;

  9. i.

    la demarcazione e la misurazione del confine nazionale.

2

 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) disciplina i dettagli organizzativi e tecnici.

Art. 3Sistemi e quadri di riferimento geodetici locali

1

 Il riferimento planimetrico dei geodati di base poggia sull’articolo 4 OGI1.

2

 Il riferimento altimetrico dei geodati di base poggia sull’articolo 5 OGI.

  1. RS 510.620

Art. 4Sistemi e quadri di riferimento geodetici globali

1

 L’Ufficio federale di topografia definisce i sistemi di riferimento globali della Svizzera, segnatamente il sistema di riferimento CHTRS95 (Swiss Terrestrial Reference System 1995).

2

 Allestisce e gestisce i relativi quadri di riferimento geodetici CHTRF (Swiss Terrestrial Reference Frames) e li determina mediante nuove misurazioni continue e periodiche.

3

 Disciplina le definizioni geodetiche e i dettagli tecnici.

Art. 5Sistemi e quadri di riferimento altimetrici della misurazione

1

 L’Ufficio federale di topografia definisce, a complemento dei sistemi di riferimento geodetici locali e globali, sistemi di riferimento altimetrici rigorosi sotto il profilo della teoria del potenziale.

2

 Definisce la rete altimetrica nazionale (RAN95) come quadro di riferimento altimetrico locale della misurazione nazionale, la gestisce e la rinnova periodicamente.

3

 Completa il sistema di riferimento CH1903+ con quote ortometriche nella RAN95.

4

 Completa il sistema di riferimento CHTRS95 con quote, le quali vengono espresse in quote geopotenziali.

Art. 6Relazione tra i sistemi di riferimento

L’Ufficio federale di topografia assicura la relazione tra i sistemi di riferimento locali, i sistemi di riferimento globali della Svizzera e i sistemi di riferimento internazionali e offre, come geoservizi pubblici, servizi di trasformazione per la conversione.

Art. 7Misurazione nazionale topografica

1

 Le informazioni topografiche della misurazione nazionale comprendono geodati di base che descrivono nelle tre dimensioni la forma, la copertura del suolo della superficie terrestre e i nomi geografici di tutto il territorio della Svizzera e delle zone limitrofe.

2

 Le informazioni topografiche della misurazione nazionale comprendono segnatamente:

  1. a.

    i dati altimetrici;

  2. b.

    le ortofoto e le relative immagini aeree e satellitari;

  3. c.

    gli oggetti naturali e artificiali del modello topografico del paesaggio;

  4. d.

    i confini giurisdizionali;

  5. e.

    i nomi geografici.

3

 L’Ufficio federale di topografia emana istruzioni sulle informazioni topografiche della misurazione nazionale. Tali istruzioni sono pubblicate.

Art. 8Misurazione nazionale cartografica

1

 La misurazione nazionale cartografica serve all’approntamento delle carte nazionali.

2

 Le carte nazionali comprendono le carte topografiche in forma analogica e digitale (dati cartografici).

3

 L’Ufficio federale di topografia emana istruzioni sui modelli di rappresentazione della misurazione nazionale. Tali istruzioni sono pubblicate.

Art. 9Geoservizi

La misurazione nazionale comprende servizi geodetici, topografici e cartografici.

Art. 10Aggiornamento

1

 La misurazione nazionale è regolarmente aggiornata e rinnovata.

2

 Il DDPS stabilisce i cicli di aggiornamento.

Art. 11Competenze

1

 L’Ufficio federale di topografia è il servizio specializzato della Confederazione per la misurazione nazionale.

2

 Esegue la misurazione nazionale.

3

 Può emanare istruzioni sulle procedure e i metodi di allestimento, rilevamento, aggiornamento, rinnovamento e gestione della misurazione nazionale.

Art. 12Cooperazione tecnica con l’estero

1

 Nel settore della misurazione nazionale, l’Ufficio federale di topografia collabora con servizi degli Stati limitrofi e con organizzazioni internazionali.

2

 Partecipa allo sviluppo di norme e sistemi europei e internazionali.

3

 Nei limiti dei preventivi e delle spese approvati, l’Ufficio federale di topografia può concludere autonomamente con altri Stati e con organizzazioni internazionali accordi di portata limitata concernenti la cooperazione tecnica nel settore della misurazione nazionale.

Sezione 2: Confine nazionale

Art. 13Competenza

1

 L’Ufficio federale di topografia è il servizio specializzato della Confederazione competente per la determinazione, la demarcazione e la misurazione del confine nazionale.

2

 Il DDPS nomina i membri delle commissioni per il confine.

Art. 14Partecipazione dei Cantoni e dei Comuni

1

 In occasione della determinazione del confine nazionale, la partecipazione dei Cantoni interessati è garantita mediante:

  1. a.

    la presenza di rappresentanti nelle commissioni per il confine;

  2. b.

    una consultazione scritta se non è istituita alcuna commissione per il confine.

2

 I Cantoni assicurano la partecipazione dei Comuni interessati.

Art. 15Partecipazione di servizi dell’Amministrazione federale

1

 Se in occasione della determinazione del confine nazionale sono interessati in misura rilevante zone protette, inventari di protezione o opere pubbliche, segnatamente strade nazionali o centrali elettriche, la partecipazione dei competenti servizi specializzati della Confederazione è garantita mediante:

  1. a.

    la presenza di rappresentanti nelle commissioni per il confine;

  2. b.

    una consultazione scritta.

2

 Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e il DDPS presentano congiuntamente al Consiglio federale la proposta in vista della conclusione di un accordo di diritto internazionale pubblico relativo alla determinazione del confine nazionale.

Art. 16Pubblicazione

Gli accordi di diritto internazionale pubblico relativi alla determinazione del confine nazionale sono pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali e nella Raccolta sistematica del diritto federale.

Art. 17Confini degli immobili

1

 I confini degli immobili lungo il confine nazionale ne adottano il tracciato.

2

 Il servizio cantonale competente per la vigilanza sulla misurazione ufficiale provvede affinché, dopo la conclusione o la modifica di accordi di diritto internazionale pubblico relativi al confine nazionale, i dati della misurazione ufficiale e del registro fondiario siano aggiornati.

3

 L’accordo pubblicato, unitamente ai documenti di mutazione della misurazione ufficiale, ha valore di documento giustificativo per il registro fondiario.

Art. 18Obblighi di comunicazione

1

 L’Ufficio federale di topografia comunica ai Cantoni interessati le modifiche del tracciato del confine nazionale.

2

 Il servizio cantonale competente per la vigilanza sulla misurazione ufficiale informa l’Ufficio federale di topografia dei danni constatati ai segni di demarcazione del confine nazionale o dei pericoli a cui sono esposti.

Art. 19Costi

La Confederazione assume i costi della procedura di determinazione del confine, della demarcazione, della misurazione e la manutenzione del confine nazionale, nonché della rettifica dei confini di immobili lungo il confine nazionale.

Sezione 3: Prestazioni ufficiali

Art. 20Definizione

1

 Le prestazioni ufficiali della misurazione nazionale concernono dati geodetici, topografici e cartografici in forma analogica e digitale utilizzabile.

2

 Il DDPS designa nel dettaglio le prestazioni ufficiali della misurazione nazionale. Al riguardo, tiene conto delle necessità dell’economia, della scienza, dell’amministrazione pubblica e dell’esercito.

Art. 21Competenza

1

 L’Ufficio federale di topografia è competente per la fornitura delle prestazioni ufficiali della misurazione nazionale.

2

 Può collaborare con terzi per la produzione e la distribuzione.

Art. 22Qualità

L’Ufficio federale di topografia stabilisce le norme di qualità per le prestazioni della misurazione nazionale.

Sezione 4: Atlanti nazionali

Art. 23

1

 Rientrano nei compiti della Confederazione giusta l’articolo 26 LGI gli atlanti nazionali e le carte seguenti:

Denominazione

Servizio competente della Confederazione

Atlante della Svizzera

Politecnico federale di Zurigo

Carte geologiche

Ufficio federale di topografia

Carte geofisiche

Ufficio federale di topografia

Carte geotecniche

Ufficio federale di topografia

Atlante idrologico

Ufficio federale dell’ambiente

Atlante climatico della Svizzera

Ufficio federale di meteorologia e di
climatologia

Atlante statistico della Svizzera

Ufficio federale di statistica

2

 L’organizzazione di progetto, il finanziamento e la collaborazione sono definiti in un contratto di diritto pubblico tra il servizio competente della Confederazione e le organizzazioni partner.

3

 L’Ufficio federale di statistica è competente per la produzione e la distribuzione dell’atlante statistico della Svizzera.

4

 L’Ufficio federale di topografia è competente per la produzione e la distribuzione degli altri atlanti nazionali, sempre che i contratti non prevedano altrimenti.

Sezione 5: Prestazioni commerciali

Art. 24Principio

1

 L’Ufficio federale di topografia può fornire le prestazioni commerciali seguenti:

  1. a.

    eseguire mandati di altri servizi dell’Amministrazione federale e di terzi nel settore della geomatica e della cartografia;

  2. b.

    eseguire lavori di cooperazione allo sviluppo nel settore della geomatica e della cartografia;

  3. c.

    offrire dati e prestazioni della misurazione nazionale in forma particolare;

  4. d.

    offrire prestazioni del servizio di volo ad altri servizi dell’Amministrazione federale, ai Cantoni e a terzi.

2

 Nel quadro della fornitura di tali prestazioni può collaborare con terzi.

Art. 25Base di calcolo per le prestazioni commerciali

Per i calcoli relativi alle proprie prestazioni commerciali, l’Ufficio federale di topografia si basa sulle tariffe che applica agli offerenti privati per un’utilizzazione commerciale.

Sezione 6: Servizi particolari

Art. 26Servizio di volo

1

 L’Ufficio federale di topografia gestisce un servizio di volo in collaborazione con le Forze aeree.

2

 Il servizio di volo ha i compiti ufficiali seguenti:

  1. a.

    realizzare foto aeree per la misurazione nazionale;

  2. b.

    eseguire voli speciali per la misurazione nazionale.

3

 Al personale del servizio di volo si applica l’ordinanza del 19 novembre 20031 sul servizio di volo militare.

  1. [RU 2003 4711; 2004 5043; 2006 2401; 2011 1385: RU 2022 213 art. 21]. Vedi ora l’O del 18 mar. 2022 (RS 512.271).

Art. 27Organo di coordinamento delle riprese aeree1

L’Ufficio federale di topografia coordina i voli dell’Amministrazione federale destinati al rilevamento dei geodati di base.

  1. Nuovo testo giusta il n. 9 dell’O del 23 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 529).

Art. 28Istituto geografico militare

L’Ufficio federale di topografia gestisce l’Istituto geografico militare per incarico dell’Aggruppamento Difesa.

Sezione 7: Utilizzazione

Art. 291

1

 L’Ufficio federale di topografia stabilisce per quali geodati di base e geoservizi della misurazione nazionale è ammessa l’utilizzazione senza l’autorizzazione dell’autorità competente.

2

 Esso stabilisce in particolare quali geodati di base della misurazione nazionale sono liberamente accessibili e utilizzabili quali dati pubblici aperti ai sensi dell’articolo 28a OGI2.

  1. Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 37).
  2. RS 510.620

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 30Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

Art. 311

  1. Abrogato dal n. II 2 dell’O del 3 apr. 2020, con effetto dal 1° mar. 2021 (RU 2021 37).

Art. 32Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2008.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).