Législation

Ordinanza del DDPS del 5 giugno 2008 sulla misurazione nazionale (OMN-DDPS)

OMN-DDPSRS 510.626.1In vigoreStato 01.03.202211 articoli

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  • RU 2021 914OMN – DDPS · atto di base Ordinanza del DDPS sulla misurazione nazionalein vigore il 01.03.2022
    introdotto: art. 9
  • RU 2017 3685in vigore il 01.08.2017
    modificato: art. 9

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), visti gli articoli 2 capoverso 2, 10 capoverso 2, 20 capoverso 2 dell’ordinanza del 21 maggio 2008 sulla misurazione nazionale (OMN), ordina:

Art. 1Sistemi di riferimento geodetici globali

I sistemi di riferimento geodetici globali sono definiti mediante:

  1. a.

    le dimensioni dell’ellissoide di riferimento;

  2. b.

    l’orientamento degli assi delle coordinate e la scala rispetto al sistema di riferimento globale internazionale ITRS;

  3. c.

    le coordinate geocentriche e le velocità dei punti fondamentali;

  4. d.

    la relazione con il modello del geoide per mezzo della determinazione della quota ortometrica oppure della quota geopotenziale dei punti fondamentali;

  5. e.

    la data di riferimento;

  6. f.

    i parametri del modello cinematico.

Art. 2Quadri di riferimento geodetici della misurazione nazionale

1

 I quadri di riferimento geodetici sono stabiliti mediante punti di riferimento materializzati univocamente e in maniera duratura, nonché mediante stazioni permanenti che eseguono misurazioni continue.

2

 I punti fissi planimetrici della categoria 1 (PFP1) costituiscono il quadro di riferimento della misurazione nazionale per la planimetria. Comprendono:

  1. a.

    le stazioni permanenti della rete ufficiale del sistema globale di navigazione satellitare (rete GNSS) della Svizzera;

  2. b.

    i punti di riferimento della rete nazionale MN95;

  3. c.

    i punti di triangolazione nazionale di 1° e 2° ordine, nonché una scelta di punti della triangolazione di 3° ordine di importanza storica o particolare per la misurazione nazionale.

3

 Per i punti di riferimento della rete nazionale MN95 e le stazioni permanenti della rete GNSS della Svizzera, le coordinate tridimensionali, le quote ortometriche e i valori gravimetrici vengono determinati oppure calcolati mediante interpolazione.

4

 I punti fissi altimetrici della categoria 1 (PFA1) della rete altimetrica nazionale RAN95 costituiscono il quadro di riferimento altimetrico della misurazione nazionale.

5

 Per i PFA1 sono calcolate quote usuali nella livellazione federale 1902 (LF02).

6

 Per i PFA1 sono calcolate quote geopotenziali e quote ortometriche nella rete altimetrica nazionale RAN95, la quale considera anche modifiche cinematiche.

Art. 3Stazioni fondamentali e stazioni permanenti

1

 L’Ufficio federale di topografia gestisce almeno una stazione fondamentale geodetica come stazione di riferimento globale e stabilisce in maniera continua, segnatamente mediante metodi geodetici satellitari, la sua relazione con sistemi e quadri di riferimento internazionali.

2

 Definisce e sorveglia i quadri di riferimento ufficiali della misurazione nazionale mediante l’esercizio della rete GNSS e di un centro di analisi GNSS, che eseguono e analizzano continuamente misurazioni verso i satelliti dei sistemi di navigazione in uso.

3

 Rende accessibili su tutto il territorio svizzero, mediante servizi di posizionamento, i dati delle misurazioni per l’esecuzione di posizionamenti in tempo reale.

Art. 4Rete gravimetrica nazionale

1

 L’Ufficio federale di topografia provvede all’allestimento, alla manutenzione e alla gestione di una rete di stazioni gravimetriche.

2

 Stabilisce le stazioni principali della rete gravimetrica nazionale mediante misurazioni gravimetriche assolute connesse a reti gravimetriche internazionali.

3

 Provvede al raffittimento della rete delle stazioni gravimetriche assolute mediante misurazioni gravimetriche relative. Rende accessibili e utilizzabili i punti di raffittimento come punti di raccordo per misurazioni di dettaglio.

Art. 5Modello del geoide della Svizzera

1

 L’Ufficio federale di topografia definisce e rinnova il modello ufficiale del geoide della Svizzera.

2

 Il modello del geoide, in combinazione con metodi di misurazione terrestri e geodetici satellitari, assicura la coerenza delle determinazioni altimetriche su tutto il territorio nazionale per il passaggio da quote ortometriche a quote ellissoidiche.

Art. 6Aggiornamento

1

 La misurazione nazionale è aggiornata e rinnovata considerando i requisiti tecnici, le necessità degli utenti, lo stato della tecnica e i costi.

2

 L’Ufficio federale di topografia allestisce un concetto per l’aggiornamento della misurazione nazionale geodetica.

3

 La misurazione nazionale cartografica è aggiornata integralmente almeno ogni sei anni. L’aggiornamento avviene sulla base della misurazione nazionale topografica.

4

 La misurazione nazionale topografica è aggiornata integralmente almeno al ritmo della misurazione nazionale cartografica.

Art. 7Prestazioni ufficiali della misurazione nazionale geodetica

L’Ufficio federale di topografia fornisce le seguenti prestazioni ufficiali della misurazione nazionale geodetica:

  1. a.

    parametri di modello e di trasformazione dei sistemi e dei quadri di riferimento della misurazione nazionale;

  2. b.

    coordinate e quote dei punti fissi planimetrici della categoria 1 (PFP1);

  3. c.

    quote geopotenziali e quote ortometriche dei punti fissi altimetrici della categoria 1 (PFA1) della rete altimetrica nazionale RAN95;

  4. d.

    quote usuali dei PFA1 nella livellazione federale LF02;

  5. e.

    coordinate del confine nazionale in un quadro di riferimento globale;

  6. f.

    valori gravimetrici delle stazioni della rete gravimetrica nazionale;

  7. g.

    ondulazioni del geoide e deviazioni dalla verticale calcolati sulla base del modello del geoide della Svizzera;

  8. h.

    declinazione, inclinazione e intensità del campo geomagnetico;

  9. i.

    dati delle misurazioni della rete GNSS mediante i sistemi di posizionamento giusta l’articolo 3 capoverso 3;

  10. j.

    i software geodetici che tengono segnatamente conto delle peculiarità dei sistemi e dei quadri di riferimento svizzeri.

Art. 8Prestazioni ufficiali della misurazione nazionale topografica

1

 L’Ufficio federale di topografia, sulla base delle informazioni topografiche della misurazione nazionale (art. 7 OMN), fornisce le prestazioni ufficiali seguenti:

  1. a.

    foto aeree e satellitari;

  2. b.

    ortofoto;

  3. c.

    il modello topografico del paesaggio;

  4. d.

    dati altimetrici;

  5. e.

    dati dei confini giurisdizionali;

  6. f.

    nomi geografici.

  7. 2 Sono considerate prestazioni ufficiali i risultati finali e intermedi dei lavori eseguiti nel quadro del mandato legale per il rilevamento, l’aggiornamento e la gestione delle informazioni topografiche per i modelli nazionali del paesaggio (art. 22 cpv. 2 lett. c della legge del 5 ottobre 2007 sulla geoinformazione).

Art. 9Prestazioni ufficiali della misurazione nazionale cartografica

1

 L’Ufficio federale di topografia offre le carte nazionali topografiche seguenti:

  1. a.

    carta nazionale 1:25 000;

  2. b.

    carta nazionale 1:50 000;

  3. c.

    carta nazionale 1:100 000;

  4. d.

    carta nazionale 1:200 000;

  5. e.

    carta nazionale 1:300 000;

  6. f.

    carta nazionale 1:500 000;

  7. g.

    carta nazionale 1:1 000 000;

  8. h.

    carta nazionale 1:10 000.

2

 Se necessario, con le carte nazionali sono allestiti derivati. Essi possono derogare all’edizione normale per quanto riguarda il taglio dei fogli, il contenuto, la presentazione e la scala. 1

3

 D’intesa con l’Aggruppamento Difesa, per scopi militari sono allestite versioni speciali delle carte nazionali.

4

 L’Ufficio federale di topografia allestisce carte nazionali in forma digitale, che sono indipendenti dalla scala e che possono essere collegate a ulteriori informazioni.2

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 9 giu. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3685).
  2. Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2021 914).

Art. 10Prestazioni ufficiali particolari

L’Ufficio federale di topografia fornisce le prestazioni ufficiali particolari seguenti:

  1. a.

    ...

  2. b.

    carte secondo il diritto aeronautico;

  3. c.

    carte storiche;

  4. d.

    carte geologiche;

  5. e.

    software relativi alle carte nazionali;

  6. f.

    carte nazionali per attività sportive sulla neve;

  7. g.

    carte nazionali per attività escursionistiche e ciclistiche.

Art. 11Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2008.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.03.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).