L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 20 e 85 numero 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 13 gennaio 1950, decreta:
1 Sono considerate opere militari nel senso della presente legge tutte le opere fortificate ultimate o in costruzione, come pure altre opere militari che richiedono, nell’interesse della difesa nazionale, speciali provvedimenti di sicurezza.
2 Il Consiglio federale designa le opere militari alle quali si applica la presente legge.
I Comuni e i Cantoni sono tenuti a notificare al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)1:
- a.
prima dell’esecuzione: le costruzioni o i provvedimenti d’economia forestale che potrebbero pregiudicare l’efficacia delle opere militari o comprometterne l’uso;
- b.
i progetti di trasformazione o di costruzione d’aerodromi e di manufatti stradali o ferroviari d’interesse militare.
- La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
1 Quando la sicurezza militare lo esige, il DDPS può, dopo aver sentito l’autorità cantonale e comunale, vietare a determinate persone di soggiornare in prossimità di opere militari. Esso determina in ogni caso la zona vietata.
2 Le decisioni del DDPS possono essere deferite entro trenta giorni al Consiglio federale, il quale pronuncia in via definitiva.
1 È vietato di eseguire fotografie, cinematografie, disegni, misurazioni o altri rilievi di opere militari e l’accesso alle stesse senza autorizzazione.
2 Sono riservate le autorizzazioni espressamente concesse.
È vietato, nella Svizzera e fuori della Svizzera, di pubblicare o di mettere in commercio, senza autorizzazione:
- a.
fotografie, pellicole, disegni o altre riproduzioni che si riferiscono ad opere militari;
- b.
descrizioni e rapporti sulle opere militari;
- c.
descrizioni e rapporti sulle esercitazioni o altre attività che si svolgono nelle opere militari.
1 Il Consiglio federale prende i provvedimenti necessari per assicurare la vigilanza delle opere militari e l’applicazione delle presenti prescrizioni.
2 Nell’esercizio delle loro funzioni, gli organi preposti alla vigilanza dispongono del potere militare di polizia.
3 Se gli organi preposti alla vigilanza non sono sottoposti da altre disposizioni al diritto penale militare, il Consiglio federale può prescrivere che questo diritto sia loro applicabile.
1 Chiunque danneggia, distrugge o rende inservibile un’opera militare,
chiunque trasgredisce le disposizioni degli articoli 2–6, le disposizioni emanate o i provvedimenti presi in applicazione della presente legge dal Consiglio federale, dal DDPS, da un altro ufficio competente o da un comandante militare,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. I casi poco gravi sono puniti disciplinarmente.1
2 Chiunque agisce per negligenza è punibile.
3 È riservato il perseguimento secondo le disposizioni del Codice penale militare del 13 giugno 19272.
- Nuovo testo giusta il n. I 16 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
- RS 321.0
Le disposizioni generali del Codice penale militare del 13 giugno 19271 e le disposizioni di detto Codice concernenti le mancanze di disciplina sono applicabili.
- RS 321.0
Chiunque commette un atto represso dalla presente legge è sottoposto alla giurisdizione militare.
1 Il Consiglio federale fissa la data dell’entrata in vigore della presente legge.
2 A contare da questa data, è abrogato il decreto federale del 18 marzo 19371 concernente le zone fortificate.
3 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 19512
- [CS 5 542]
- DCF del 28 dic. 1950.