Législation

Ordinanza del 22 novembre 2017 sulle piazze d'armi, di tiro e d'esercitazione (Ordinanza sulle piazze d'armi e di tiro, OPAT)

OPATRS 510.514In vigoreStato 01.01.201811 articoli

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Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 124 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 1995, ordina:

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza disciplina l’utilizzazione e l’amministrazione delle piazze d’armi, di tiro e d’esercitazione.

Art. 2Definizioni

1

 Una piazza d’armi consiste di costruzioni, impianti, installazioni e terreni per l’istruzione, l’alloggio, la sussistenza e il tempo libero. Serve prioritariamente all’istruzione militare in scuole e corsi nonché agli impieghi dell’esercito.

2

 Le piazze di tiro e d’esercitazione sono zone nelle quali vengono regolarmente effettuati esercizi di tiro o altre istruzioni militari. Possono consistere di zone delle posizioni, settori di movimento, zone degli obiettivi, zone di sicurezza, alloggi e altre infrastrutture.

3

 Il Consiglio federale designa le piazze d’armi, le piazze di tiro e le piazze d’esercitazione nel Piano settoriale militare secondo l’articolo 13 della legge federale del 22 giugno 19791 sulla pianificazione del territorio.

  1. RS 700

Art. 3Occupazione e utilizzazione militari

1

 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce in maniera centralizzata l’occupazione militare delle infrastrutture d’istruzione per garantirne uno sfruttamento ottimale.

2

 Designa un comandante per ogni piazza d’armi, di tiro e d’esercitazione.

3

 Il comandante è responsabile della sicurezza dell’infrastruttura d’istruzione e della sua utilizzazione militare in conformità delle prescrizioni. Disciplina l’utilizzazione militare mediante un ordine della piazza d’armi e un ordine della piazza di tiro o della piazza d’esercitazione ed è responsabile del coordinamento dell’utilizzazione militare e dell’esercizio sulla piazza attribuitagli. È fatto salvo l’articolo 6 capoverso 2.

4

 È il primo interlocutore per i comandanti di truppa, le autorità e i privati. È fatto salvo l’articolo 6 capoverso 2.

Art. 4Coutilizzazione civile

1

 Di principio, non sussiste alcun diritto a una coutilizzazione civile. Sempre che le esigenze militari lo consentano e che siano state rilasciate le necessarie autorizzazioni civili, il DDPS può concordare coutilizzazioni civili contro indennizzo. La priorità delle coutilizzazioni è retta dall’articolo 13 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 dicembre 20081 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione.

2

 Alle piazze d’armi cantonali si applica l’articolo 6 capoverso 2.

  1. RS 172.010.21

Art. 5Zone vietate

1

 Alla truppa non è consentito utilizzare le zone vietate. Sono considerate zone vietate ai sensi della presente ordinanza:

  1. a.

    il Parco nazionale svizzero;

  2. b.

    le torbiere alte e le paludi, le zone golenali di importanza nazionale e le bandite di caccia federali.

2

 Il DDPS può, d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente, designare zone secondo il capoverso 1 lettera b come zone a utilizzazione limitata.

3

 Le zone a utilizzazione limitata possono essere utilizzate dalla truppa soltanto rispettando le condizioni concordate.

Art. 6Piazze d’armi cantonali

1

 La Confederazione può utilizzare, contro indennizzo, le piazze d’armi cantonali, compresi le costruzioni, gli impianti, le installazioni e i terreni cantonali destinati a scopi militari.

2

 Per le piazze d’armi cantonali il DDPS stipula con i Cantoni contratti che disciplinano l’utilizzazione militare e civile, le competenze, l’esercizio, l’indennizzo nonché i diritti e gli obblighi reciproci.

3

 I Cantoni assicurano a proprie spese la manutenzione delle loro piazze d’armi e provvedono a mantenere in buono stato le costruzioni, gli impianti, le installazioni e i terreni.

Art. 7Disciplinamento dell’indennizzo

1

 La Confederazione indennizza i Cantoni per l’affitto delle piazze d’armi cantonali con un tasso d’interesse fisso pari al 3 per cento del valore assicurativo degli stabili. Fornisce inoltre un contributo per l’utilizzazione e la manutenzione dei dintorni delle piazze d’armi. Le prestazioni del Cantone per l’esercizio sono indennizzate separatamente.

2

 Il tasso d’interesse viene aumentato o ridotto del 0,5 per cento al massimo in funzione della quota parte della Confederazione agli investimenti globali.

3

 Il tasso d’interesse è verificato ogni 10 anni e se necessario ridefinito.

Art. 8Piazze di tiro e d’esercitazione non appartenenti alla Confederazione

L’utilizzazione e l’esercizio di piazze di tiro e d’esercitazione non appartenenti alla Confederazione sono disciplinati contrattualmente con i proprietari fondiari.

Art. 9Esecuzione

Il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 10Abrogazione di altri atti normativi

Sono abrogate:

  1. 1.

    l’ordinanza del 26 giugno 19961 sulle piazze d’armi e di tiro;

  2. 2.

    l’ordinanza del DDPS del 26 giugno 19962 sulle piazze d’armi e di tiro.

  1. [RU 1996 1963]
  2. [RU 1996 1968]

Art. 11Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2018. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).