Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), visto l’articolo 130a capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995 (LM), ordina:
RS 172.010.21La presente ordinanza disciplina la messa fuori servizio di immobili inclusi nel portafoglio immobiliare del DDPS di cui all’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 dicembre 2008 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC) che non sono più necessari per scopi militari.
Art. 2Criteri per la messa fuori servizio
1 Gli immobili inclusi nel portafoglio immobiliare del DDPS sono messi fuori servizio, quando non sono più necessari per scopi militari o non rivestono più un interesse strategico.
2 Non sono messi fuori servizio gli immobili che:
- a.
sono necessari al DDPS per l’adempimento dei suoi compiti;
- b.
continuano rivestire per il DDPS un interesse strategico, come per la loro particolare funzione o ubicazione; o
- c.
continuano a rivestire per la Confederazione un interesse strategico, come per il futuro fabbisogno proprio o motivi ecologici.
Art. 3Messa fuori servizio
1 In caso di messa fuori servizio, i contratti di immobili locati o affittati sono disdetti conformemente alle disposizioni contrattuali. In occasione della restituzione degli immobili, per le misure di cui all’ordinanza del 26 agosto 19981 sui siti contaminati (OSiti) occorre garantire che sia disciplinata l’assunzione dei costi.
2 In caso di messa fuori servizio, gli immobili di proprietà della Confederazione sono:
- a.
ceduti a un altro organo della costruzione e degli immobili (OCI) secondo l’articolo 8 capoverso 1 OILC2, in caso di fabbisogno proprio della Confederazione;
- b.
- c.
chiusi definitivamente; o
- d.
3 Gli immobili che rientrano nel campo d’applicazione della legge federale del 23 giugno 19503 concernente la protezione delle opere militari sono messi fuori servizio se non figurano più nell’elenco secondo l’articolo 11 dell’ordinanza del 2 maggio 19904 concernente la protezione delle opere militari.
- RS 814.680
- RS 172.010.21
- RS 510.518
- RS 510.518.1
Art. 4Collaborazione
1 L’Ufficio federale dell’armamento informa periodicamente gli altri OCI secondo l’articolo 8 capoverso 1 OILC1 e i Cantoni in merito al parco immobiliare secondo l’articolo 2 capoverso 2.
2 I Cantoni e i Comuni sono invitati a esprimere il proprio parere sulle possibili utilizzazioni di questi immobili.
- RS 172.010.21
1 Quando l’Ufficio federale dell’armamento intende vendere un immobile, la procedura è retta dagli articoli 130b capoverso 1 LM e 13 capoverso 2 OILC1.
2 La vendita di immobili a Cantoni e Comuni per scopi pubblici può avvenire senza previa offerta sul mercato. In questo caso il prezzo di vendita è stabilito sulla base di stime. Nel contratto di vendita occorre prevedere una regolamentazione per la partecipazione agli utili e la compensazione del valore aggiunto a favore della Confederazione.
3 Se i Cantoni e i Comuni rinunciano all’acquisto, gli immobili utilizzabili sono offerti sul mercato a privati a prezzi di mercato. Sono possibili deroghe qualora, per motivi di interesse pubblico (ad. es. infrastrutture di trasporto) o a causa delle particolari circostanze (ad. es. permuta di terreni), risulti necessaria una vendita a un determinato privato. Nel contratto di vendita occorre prevedere una regolamentazione per la partecipazione agli utili e la compensazione del valore aggiunto a favore della Confederazione.
4 Gli immobili possono essere venduti a privati solo se esistono le necessarie autorizzazioni di diritto pianificatorio per l’utilizzazione prevista.
5 Limitazioni di utilizzazione nonché spese necessarie in vista dell’utilizzazione prevista possono essere anticipate o prese in considerazione nella determinazione del prezzo.
6 Gli immobili ubicati in zone di protezione della natura e del paesaggio o che sono meritevoli di protezione secondo gli inventari di riferimento del DDPS o un inventario cantonale delle costruzioni, possono essere venduti a istituzioni pubbliche o private idonee. Al momento della vendita occorre porre condizioni per garantire gli obiettivi di protezione.
7 In occasione della vendita, per le misure di cui all’OSiti2 occorre garantire che sia disciplinata l’assunzione dei costi.
- RS 172.010.21
- RS 814.680
Art. 6Chiusura definitiva e smantellamento
1 Gli immobili che non possono essere venduti, sono chiusi definitivamente e sottoposti a manutenzione o smantellati con il minor dispendio possibile.
2 Un immobile è smantellato dopo aver ponderato tutti gli interessi in questione nella misura in cui:
- a.
sia necessario sulla base di obblighi legali o contrattuali;
- b.
- c.
sia necessario in virtù di interessi superiori.
Art. 7Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2021.