Législation

Ordinanza del 13 dicembre 1999 concernente la procedura di approvazione dei piani per costruzioni e impianti militari (Ordinanza concernente l'approvazione dei piani di costruzioni militari, OAPCM)

RS 510.51 · OAPCM · 35 articoli

Ordinanza concernente l'approvazione dei piani di costruzioni militari (RS 510.51) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (35 articoli)

Art. 1, Scopo e campo d’applicazione

1 La presente ordinanza regola la procedura di approvazione dei piani in materia di costruzioni e di impianti edificati, modificati o destinati a un’altra utilizzazione per ragioni prevalentemente militar…

Art. 2, Autorità competente per l’approvazione dei piani

La Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) è competente per lo svolgimento della procedura di approvazione d…

Art. 3, Generi di procedura e diritto applicabile

1 Di regola è applicabile la procedura ordinaria di approvazione dei piani. 2 La procedura semplificata di approvazione dei piani si applica ai casi previsti dall’articolo 128 capoversi 1 e 2…

Art. 4, Protezione di impianti militari

1 La procedura semplificata di approvazione dei piani (art. 128 a 2 L’autorità di approvazione dei piani può stabilire oneri e condizioni.…

Art. 5, Progetti non soggetti ad approvazione

1 Sempre che non sia toccato alcun interesse degno di protezione dell’assetto del territorio, dell’ambiente o di terzi, non necessitano dell’approvazione: a. i normali lavori di manutenzione di c…

Art. 6, Piano settoriale Militare

1 Il DDPS assicura la pianificazione e la coordinazione di massima di progetti militari che incidono considerevolmente sull’assetto del territorio e sull’ambiente mediante il piano settoriale Militare. Sono…

Art. 7

1 La domanda debitamente formulata dev’essere presentata tempestivamente all’autorità competente per l’approvazione dei piani. Essa contiene segnatamente: a. una descrizione approssimativa del progetto con la giustificazione delle ne…

Art. 8, Presentazione della domanda

1 La domanda con tutta la documentazione necessaria dev’essere presentata tempestivamente all’autorità competente per l’approvazione dei piani, di regola, in tre esemplari nonché in forma elettronica. 2 De…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).