Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 92 capoverso 4 lettera a della legge militare del 3 febbraio 1995, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza regola i poteri di polizia e l’uso delle armi da parte dei militari. Sono fatti salvi ulteriori poteri fondati su altri atti legislativi.1
2 Essa è applicabile nel servizio d’istruzione e, sempreché non venga ordinato altrimenti, anche in servizio d’appoggio e in servizio attivo.2
3 Essa è applicabile anche per la chiamata in servizio di truppe cantonali in vista di un servizio d’ordine; il Cantone può emanare disposizioni derogatorie.3
4 Non è applicabile:
- a.
all’uso della forza militare contro i militari nemici o le formazioni di truppe nemiche;
- b.
alla salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo;
- c.
alle istruzioni della truppa in caso di impieghi di polizia;
- d.
ai militari messi a disposizione delle autorità civili a lungo termine a fini di coordinamento.4
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 791).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4141).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4141).
- Introdotto dal n. I dell’O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4141).
- Abrogato dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 791).
La truppa in servizio può applicare misure coercitive di polizia per:
- a.
difendere da pericoli la sicurezza dell’esercito;
- b.
eliminare perturbazioni dell’ordine militare;
- c.
prendere, fino all’arrivo degli organi competenti in materia di azione penale, le misure improrogabili in caso di perseguimento di reati contro l’esercito o membri di quest’ultimo.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 791).
Art. 4Misure coercitive di polizia1
1 Sono misure coercitive di polizia:
- a.
l’allontanamento e la tenuta a distanza;
- b.
il fermo e l’accertamento dell’identità;
- c.
- d.
la perquisizione di persone;
- e.
- f.
- g.
- h.
l’uso della costrizione fisica;
- i.
2 È ammesso l’uso delle armi seguenti:
- a.
- b.
- c.
dispositivi inabilitanti non letali (dispositivi inabilitanti).
3 In caso di uso di armi è ammesso l’impiego delle munizioni seguenti:
- a.
- b.
- c.
proiettili a espansione controllata.
4 Armi e munizioni possono essere utilizzati soltanto da militari specialmente istruiti.2
- Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 12 nov. 2008 sulla coercizione, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5475).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 791).
Art. 5Proporzionalità
1 Ogni misura coercitiva di polizia deve essere adeguata a salvaguardare o a ristabilire lo stato legale.
2 Essa non deve oltrepassare quanto è necessario al raggiungimento dello scopo perseguito.
3 Essa non deve portare a un pregiudizio sproporzionato rispetto allo scopo perseguito.
- Abrogato dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 791).
Sezione 2: Presupposti per le singole misure coercitive di polizia
Le misure coercitive di polizia possono essere applicate nell’ambito degli scopi secondo l’articolo 3, nella misura in cui:
- a.
il militare ha ricevuto un compito corrispondente;
- b.
ciò risulta necessario per l’adempimento del compito; e
- c.
il militare è stato istruito all’applicazione di misure coercitive di polizia.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 791).
Art. 8Allontanamento e tenuta a distanza
Le persone possono essere allontanate o tenute a distanza da determinati luoghi se:
- a.
altrimenti sarebbero seriamente e direttamente minacciate;
- b.
ciò è necessario per la sicurezza dell’esercito, dei militari, del materiale dell’esercito, delle opere dell’esercito o di quelle da esso sorvegliate, per la protezione di informazioni importanti o il mantenimento dell’ordine militare;
- c.
esse impediscono interventi ordinati dalle competenti autorità per mantenere o ristabilire la sicurezza e l’ordine pubblici oppure per l’attuazione di disposizioni esecutive.
Art. 9Fermo e accertamento dell’identità
1 È possibile fermare le persone sospette e procedere al controllo della loro identità. La polizia civile può essere consultata per accertare se tali persone o le cose che portano con sé sono ricercate.
2 Le persone che chiedono di accedere a stazionamenti della truppa, a opere militari o sorvegliate militarmente, possono essere fermate e si può procedere all’accertamento della loro identità anche se non vi siano sospetti nei loro confronti.
3 A richiesta, le persone fermate devono fornire le loro generalità e presentare i documenti d’identità che portano con sé.
4 Se l’identità non può essere accertata con sicurezza sul posto, o può esserlo solo con considerevoli difficoltà, oppure se sussistono dubbi rilevanti in merito all’esattezza dei dati, all’autenticità dei documenti d’identità o al legittimo possesso di cose, le persone fermate possono essere condotte a un organo di comando o di servizio militare oppure consegnate agli organi di polizia o inquirenti competenti.
5 Se dopo l’accertamento dell’identità non sussistono i presupposti per altre misure coercitive, le persone fermate devono essere rilasciate senza indugio.
1 Le persone possono essere interrogate in merito a fatti la cui conoscenza è importante per l’adempimento del compito.
2 Le persone interrogate devono essere informate sul diritto di rifiutare la deposizione.
Art. 11Perquisizione di persone
1 Le persone possono essere perquisite se esse:
- a.
sono fortemente sospettate di un crimine o di un delitto;
- b.
portano su di sé armi o altri oggetti pericolosi e sono sospettate di farne illecito uso;
- c.
sono state arrestate provvisoriamente o sono state arrestate;
- d.
sono prive di sensi o si trovano in stato di abbandono e la perquisizione è necessaria per accertare le generalità.
2 Le persone che chiedono di accedere a stazionamenti della truppa, a opere militari o sorvegliate militarmente, possono essere perquisite senza che esista un presupposto secondo il capoverso 1.
3 Le donne possono essere perquisite soltanto da donne, salvo che si tratti di perquisizione alla ricerca di armi. In servizio attivo, questa disposizione è applicabile nella misura in cui è disponibile personale femminile.
Art. 12Controllo di cose
1 Le persone fermate possono essere obbligate a presentare le cose portate con sé e a aprire i contenitori e i veicoli.
2 I contenitori e i veicoli possono essere perquisiti se sussiste il sospetto che in essi si trovino oggetti sottoposti a sequestro.
3 I contenitori e i veicoli delle persone che chiedono l’accesso a stazionamenti della truppa, a opere militari o sorvegliate militarmente, possono essere perquisiti senza che esista il presupposto di cui al capoverso 2.
1 Possono essere sequestrati oggetti se:
- a.
rappresentano un pericolo rilevante;
- b.
su di essi o con essi è stata commessa un’azione punibile;
- c.
sono o erano destinati a commettere un’azione punibile;
- d.
sono stati prodotti o conseguiti mediante un’azione punibile;
- e.
possono essere importanti come mezzi di prova.
2 Per ogni sequestro dev’essere steso un verbale, nel quale figurano almeno la designazione degli oggetti sequestrati, le generalità di eventuali informatori, nonché il motivo, il luogo e la data della misura. Il verbale dev’essere firmato dalle persone cui gli oggetti sono stati sequestrati. Il rifiuto di firmare dev’essere menzionato nel verbale.
3 Gli oggetti sequestrati devono essere consegnati alle competenti autorità di polizia o inquirenti.
Art. 14Arresto provvisorio
1 Possono essere arrestate provvisoriamente persone se:
- a.
mettono in pericolo la sicurezza dell’esercito, dei militari, del materiale dell’esercito, delle opere dell’esercito o di quelle da esso sorvegliate oppure di informazioni importanti nonché se perturbano l’ordine militare, sempreché l’allontanamento e la tenuta a distanza non siano sufficienti;
- b.
hanno perpetrato o tentato un reato contro l’esercito o i militari e sono perseguite direttamente da questi;
- c.
mettono seriamente in pericolo se stesse o terzi;
- d.
a causa del loro stato o del loro comportamento suscitano pubblico scandalo o perturbano la sicurezza e l’ordine pubblici;
- e.
2 Per ogni arresto dev’essere immediatamente steso un verbale, nel quale figurano almeno le generalità delle persone arrestate e di eventuali informatori nonché il motivo, il luogo e la data della misura. Il verbale dev’essere firmato dalle persone arrestate. Il rifiuto di firmare dev’essere menzionato nel verbale.
3 Dopo la stesura del verbale, le persone arrestate devono essere consegnate senza indugio agli organi di polizia o inquirenti competenti. I militari possono essere consegnati anche ai loro comandanti di truppa.
4 Le persone arrestate possono essere ammanettate se oppongono resistenza o se esiste il pericolo che fuggano, aggrediscano altre persone o si feriscano.
Art. 15Uso della costrizione fisica
La costrizione fisica può essere utilizzata soltanto quando è direttamente necessaria e mezzi meno gravi non sono adeguati.
1 Il ricorso alle armi deve rappresentare l’ultimo mezzo possibile. Ogni uso delle armi dev’essere adeguato alle circostanze.
2 Quando altri mezzi disponibili non bastano, occorre far uso dell’arma da fuoco, in modo adeguato alle circostanze, se:
- a.
militari o altre persone subiscono un’aggressione illegittima o sono minacciati da un’aggressione imminente;
- b.
- c.
i compiti di servizio non possono essere eseguiti in altro modo se non mediante l’uso delle armi, segnatamente:
- 1.
quando persone che hanno commesso un crimine o un delitto grave oppure ne sono fortemente sospettate, cercano di sottrarsi all’arresto o a un arresto già eseguito mediante la fuga,
- 2.
quando i militari, sulla base di informazioni ricevute o di accertamenti personali, possono o devono concludere che persone rappresentano, per altri, un pericolo imminente per la vita e l’integrità personale e che esse cercano di sottrarsi all’arresto o a un arresto già eseguito mediante la fuga,
- 3.
- 4.
per impedire un crimine o un delitto grave imminente a installazioni che servono alla collettività o che rappresentano un pericolo particolare per la collettività a causa della loro vulnerabilità,
- 5.
quando dev’essere impedita la sottrazione illecita di materiale che può rappresentare un grave pericolo per la collettività,
- 6.
quando un impianto militare, importante per l’adempimento dei compiti dell’esercito o di sue parti essenziali, subisce un attacco illegittimo o è minacciato da un attacco imminente,
- 7.
quando dev’essere impedita una grave violazione del segreto militare.
3 La facoltà di far uso delle armi da fuoco può essere limitata a singoli casi menzionati al capoverso 2 oppure il suo campo d’applicazione può essere ristretto e precisato. Tali direttive tengono segnatamente conto, oltre che della situazione e del compito, del livello d’istruzione dei militari interessati.1
4 In servizio attivo, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport o il generale può estendere la facoltà di far uso delle armi.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 791).
Art. 17Principi generali concernenti l’uso delle armi
1 Ogni militare è personalmente responsabile dell’uso della sua arma.1
2 L’uso delle armi da fuoco dev’essere preceduto da una chiara intimazione, se necessario rafforzata da un chiaro segno, sempreché lo scopo e le circostanze lo consentano. Può essere sparato un colpo d’avvertimento soltanto se le circostanze annullano l’effetto di un’intimazione.
3 Un colpo mirato è soltanto un mezzo per ottenere l’incapacità di aggredire o di fuggire.
4 Nel caso di una sproporzionata messa in pericolo di terzi non implicati occorre rinunciare all’uso delle armi.
5 La persona ferita in seguito all’uso delle armi dev’essere soccorsa.
6 Il militare che ha fatto uso dell’arma dev’essere assistito.2
7 Ogni caso di uso delle armi dev’essere annunciato senza indugio al superiore.
8 Per assicurare le prove e per la ricerca di persone fuggite si deve far capo senza indugio alla polizia civile o alla polizia militare. Le armi impiegate devono essere messe al sicuro per l’inchiesta.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 791).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 791).
Sezione 3: Disposizioni finali
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
Art. 19Modificazione del diritto vigente1
- La mod. può essere consultata nella RU 1995 40.
Art. 20Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.