Législation

Ordinanza del 4 dicembre 2009 sul Servizio informazioni dell'esercito (O-SIEs)

O-SIEsRS 510.291In vigoreStato 01.09.202326 articoli

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  • RU 2022 568in vigore il 01.09.2023
    modificato: art. 8, 9, 10
  • RU 2018 4619in vigore il 01.01.2019
    modificato: art. 3, 6, 11 · abrogato: art. 5
  • RU 2017 4231in vigore il 01.09.2017
    modificato: art. 12 · abrogato: art. 13 a 15, 16
  • RU 2017 4151in vigore il 01.09.2017
    modificato: art. 5

4 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1: Disposizioni generali1–2
  2. Sezione 2: Compiti e competenze del SIEs3
  3. Sezione 3: Collaborazione4–6
  4. Sezione 4: Ricerca di informazioni7
  5. Sezione 5Trattamento e comunicazione di informazioni e dati personali8–10
  6. Sezione 5a: Sistema informatico Servizio informazioni militare10a–10e
  7. Sezione 5b: Imagery analyst system10f–10j
  8. Sezione 6: Protezione delle fonti11
  9. Sezione 7: Controllo delle attività del SIEs12–13 a 15
  10. Sezione 8: Archiviazione16
  11. Sezione 9: Disposizioni finali17–18

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 99 della legge militare del 3 febbraio 1995 (LM), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

  1. a.

    i compiti e le competenze del Servizio informazioni dell’esercito (SIEs);

  2. b.

    la collaborazione del SIEs con servizi della Confederazione e dei Cantoni nonché con servizi esteri;

  3. c.

    la ricerca, il trattamento e la comunicazione di informazioni concernenti l’estero rilevanti per l’esercito;

  4. d.

    la protezione delle fonti;

  5. e.

    il controllo del SIEs.

Art. 2Servizio informazioni dell’esercito

Il Servizio informazioni dell’esercito comprende tutte le frazioni di stato maggiore e le truppe dell’esercito che adempiono compiti informativi.

Sezione 2: Compiti e competenze del SIEs

Art. 31

1

 Il SIEs ha i compiti e le competenze seguenti:

  1. a.

    acquisisce informazioni concernenti l’estero rilevanti per l’esercito secondo l’articolo 99 capoverso 1 LM e le valuta;

  2. b.

    analizza il contesto strategico-militare;

  3. c.

    appoggia i comandi militari in occasione della pianificazione e della condotta di impieghi fornendo informazioni sulla minaccia e sull’ambiente;

  4. d.

    provvede a monitorare l’evoluzione delle forze armate estere e di organizzazioni comparabili e a dedurne conoscenze per l’ulteriore sviluppo e l’istruzione dell’esercito nonché per la gestione della prontezza;

  5. e.

    sviluppa la dottrina dell’esercito in materia di servizio informazioni e dirige la sua implementazione;

  6. f.

    partecipa allo sviluppo di nuovi sistemi informativi per l’esercito.

2

 Svolge le sue attività all’attenzione del Comando dell’esercito, delle truppe nonché delle autorità e degli organi di comando responsabili nazionali, cantonali e, se del caso, multinazionali.

3

 Il SIEs informa a scadenze regolari il capo dell’esercito sulla propria attività..

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4619).

Sezione 3: Collaborazione

Art. 4Collaborazione con servizi della Confederazione e dei Cantoni

Il SIEs può mettere i suoi prodotti a disposizione dei servizi interessati della Confederazione e dei Cantoni.

Art. 5Collaborazione con il Servizio delle attività informative della Confederazione

1

Il SIEs collabora strettamente con il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) in particolare negli ambiti tematici comuni secondo la legge federale del 25 settembre 20151 sulle attività informative e l’articolo 99 capoverso 1 LM.2 Il SIEs e il SIC curano uno scambio regolare di informazioni e si sostengono reciprocamente nell’adempimento dei loro compiti.

2

 ...3

3

 La ricerca, la valutazione e la diffusione di informazioni rilevanti per l’esercito rientra nella sfera di responsabilità del SIEs.

4

 Il SIEs mette tempestivamente a disposizione del SIC informazioni rilevanti in materia di politica di sicurezza.

5

 In occasione di impieghi in servizio d’appoggio in Svizzera, il SIEs è parte della rete informativa integrata; questa è diretta dal SIC.

6

 In servizio attivo, le competenze del SIEs sono disciplinate dal Consiglio federale.

  1. RS 121
  2. Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 10 dell’O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151).
  3. Abrogato dal n. I dell’O del 21 nov. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4619).

Art. 6Collaborazione con servizi esteri1

1

 Per adempiere i suoi compiti legali, il SIEs può collaborare a livello bilaterale o multilaterale con autorità e organi di comando esteri.

2

 Contatti regolari del SIEs con autorità e organi di comando esteri necessitano di un’autorizzazione annuale del Consiglio federale.

3

 Per coordinare i contatti con autorità e organi di comando esteri il SIEs definisce con il SIC una politica comune in materia di servizi partner e allestisce una pianificazione dei contatti.

4

 Il SIEs è competente per i contatti con autorità e organi di comando esteri che svolgono compiti informativi militari.

5

 Nel quadro di impieghi all’estero in servizio di promovimento della pace e in servizio d’appoggio, gli organi della truppa incaricati delle attività informative operano sul posto secondo le istruzioni tecniche del SIEs.

6

 Il SIEs e il SIC possono mettere reciprocamente a disposizione collegamenti per le comunicazioni con autorità e organi di comando esteri.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4619).

Sezione 4: Ricerca di informazioni

Art. 7

La ricerca e l’acquisizione di informazioni rilevanti per l’esercito avviene:

  1. a.

    con organi e mezzi dell’esercito destinati alle attività informative;

  2. b.

    nell’ambito di scambi con servizi svizzeri ed esteri;

  3. c.

    ricorrendo a fonti pubblicamente accessibili.

Sezione 5 Trattamento e comunicazione di informazioni e dati personali

Art. 8Trattamento di dati personali1

Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 59 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Il SIEs può trattare i dati personali necessari in vista di un impiego dell’esercito, compresi i dati personali che permettono di valutare il grado di pericolosità di una persona, indipendentemente dal fatto che si tratti di dati personali degni di particolare protezione o no:

  1. a.

    per proteggere i militari, i propri collaboratori, la propria infrastruttura e le proprie fonti da attività che minacciano la sicurezza o dalle attività dei servizi segreti;

  2. b.

    per verificare gli accessi alle informazioni necessari per lo svolgimento dei compiti;

  3. c.

    in occasione di avvenimenti all’estero rilevanti per la Svizzera dal punto di vista della politica di sicurezza.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 59 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Art. 9Deroga all’obbligo di notificare le attività di trattamento all’IFPDT1

1

 Le attività di trattamento di dati eseguite nel quadro della ricerca di informazioni giusta l’articolo 99 capoverso 2 LM non devono essere notificate all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), qualora ciò dovesse pregiudicare la ricerca di informazioni.

2

 Il SIEs informa in maniera generale l’IFPDT su tali attività di trattamento dati.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 59 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Art. 10Comunicazione di dati personali

1 Il SIEs può comunicare i dati personali da esso raccolti secondo l’articolo 99 capoverso 2 LM a servizi civili della Confederazione e dei Cantoni nonché, se del caso, ad autorità e organi di comando multinazionali, sempre che:

  1. a.

    sia necessario per l’adempimento dei suoi compiti legali; oppure

  2. b.

    il trattamento dei corrispondenti dati personali rientri nella sfera di competenza legale dell’organo ricevente.

2

 Con i dati personali non è consentito allestire banche dati indipendenti.1

3

 I dati personali devono essere distrutti dopo la fine dell’impiego in servizio d’appoggio.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 59 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Sezione 5a: Sistema informatico Servizio informazioni militare

Art. 10aOrgano responsabile e scopo

1

 Il SIEs gestisce il Sistema informatico Servizio informazioni militare (Sist infm SIM) per l’adempimento dei suoi compiti secondo l’articolo 99 LM.

2

 Il Sist infm SIM serve ad archiviare dati e prodotti informativi fino al livello di classificazione SEGRETO.

Art. 10bDati

Il Sist infm SIM contiene i seguenti dati:

  1. a.

    dati e prodotti rilevanti per le attività informative quali rapporti e risultati di attività di esplorazione;

  2. b.

    dati personali trattati secondo l’articolo 8;

  3. c.

    dati da fonti pubblicamente accessibili.

Art. 10cRaccolta dei dati

Il SIEs raccoglie i dati per il Sist infm SIM:

  1. a.

    per mezzo di attività informative proprie;

  2. b.

    presso l’esercito e l’amministrazione militare;

  3. c.

    presso gli addetti alla difesa svizzeri all’estero;

  4. d.

    presso altri servizi informazioni svizzeri ed esteri;

  5. e.

    presso altre unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;

  6. f.

    da fonti pubblicamente accessibili.

Art. 10dComunicazione dei dati

1

 I prodotti del Servizio informazioni militare (SIM) contenuti nel Sist infm SIM sono comunicati al Comando dell’esercito, agli organi di comando dell’esercito e a organi interessati della Confederazione e dei Cantoni ai fini dell’adempimento dei rispettivi compiti legali.

2

 Tutti i rimanenti dati del Sist infm SIM sono resi accessibili, mediante procedura di richiamo, unicamente ai collaboratori del SIM e del Servizio di protezione preventiva dell’esercito ai fini dell’adempimento dei rispettivi compiti legali.

Art. 10eConservazione dei dati

I dati del Sist infm SIM sono conservati sino alla loro revoca, ma al massimo per una durata di 45 anni a decorrere dalla loro acquisizione.

Sezione 5b: Imagery analyst system

Art. 10fOrgano responsabile e scopo

1

 Il SIEs gestisce l’Imagery analyst system (Sist IA) per l’adempimento dei suoi compiti secondo l’articolo 99 LM.

2

 Il Sist IA serve:

  1. a.

    all’acquisizione e all’analisi di informazioni concernenti l’estero basate su immagini e rilevanti per l’esercito;

  2. b.

    all’osservazione e alla registrazione di fatti e installazioni, segnatamente per mezzo di aeromobili e satelliti.

Art. 10gDati

Il Sist IA contiene i seguenti dati:

  1. a.

    dati di immagini digitali sotto forma di dati grezzi o metadati, segnatamente quelli ottenuti per mezzo di aeromobili e satelliti che realizzano immagini;

  2. b.

    prodotti e prodotti intermedi digitali con dati di immagini analizzati;

  3. c.

    dati personali trattati secondo l’articolo 8.

Art. 10hRaccolta dei dati

Il SIEs raccoglie i dati per il Sist IA:

  1. a.

    presso l’Ufficio federale di topografia;

  2. b.

    presso l’esercito e l’amministrazione militare;

  3. c.

    presso altre unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;

  4. d.

    presso partner esteri;

  5. e.

    da fonti pubblicamente accessibili.

Art. 10iComunicazione dei dati

1

 Il SIEs rende accessibili i dati del Sist IA alle persone seguenti, nella misura in cui ciò è necessario per l’adempimento dei rispettivi compiti legali:

  1. a.

    mediante procedura di richiamo: ai collaboratori del National imagery intelligence center;

  2. b.

    mediante procedura di comunicazione automatica: ai collaboratori del SIM presso l’esercito e l’amministrazione militare nonché a quelli del SIC.

2

 Può comunicare i dati del Sist IA, in maniera selettiva e in forma orale o scritta a seconda dei contenuti e della classificazione, a persone selezionatein seno all’esercito, all’amministrazione militare, al resto dell’Amministrazione federale e alla Rete integrata Svizzera per la sicurezza, nella misura in cui ciò è necessario per l’adempimento dei rispettivi compiti legali.

Art. 10jConservazione dei dati

I dati del Sist IA sono conservati sino alla loro revoca, ma al massimo per una durata di 45 anni a decorrere dalla loro acquisizione.

Sezione 6: Protezione delle fonti

Art. 11

1

 Il SIEs protegge le proprie fonti informative. Al riguardo, esso procede nel singolo caso a una ponderazione tra gli interessi delle fonti da proteggere e quelli dell’organo che richiede le informazioni.

2

 Sono fonti informative in particolare:

  1. a.

    le persone che comunicano al SIEs informazioni sensibili;

  2. b.

    gli organi di sicurezza svizzeri ed esteri con i quali il SIEs collabora;

  3. c.

    l’esplorazione radio;

  4. d.

    l’imagery intelligence (IMINT).1

3

 In occasione della ponderazione di cui al capoverso 1 devono essere osservati i principi seguenti:

  1. a.

    l’identità delle persone la cui integrità fisica o psichica, oppure quella dei loro familiari, sarebbe esposta a serio pericolo nel caso in cui fosse comunicata deve essere protetta integralmente, salvo che la persona interessata acconsenta a detta comunicazione;

  2. b.

    l’identità degli organi di sicurezza esteri è tenuta segreta, salvo che:

    1. 1.

      l’organo di sicurezza estero acconsenta alla comunicazione, oppure

    2. 2.

      la comunicazione non pregiudichi il proseguimento della collaborazione con l’organo di sicurezza estero;

  3. c.

    per quanto concerne l’esplorazione radio e l’imagery intelligence, tutte le informazioni sull’infrastruttura, i mezzi tecnici impiegati e i metodi operativi sono tenute segrete, salvo che la loro comunicazione non pregiudichi l’adempimento del compito da parte del SIEs.

4

 Se il SIEs rifiuta la comunicazione, il DDPS emana una decisione impugnabile. Le controversie tra autorità sono risolte in via amichevole.

5

 I diritti delle autorità di vigilanza sul SIEs in materia di consultazione degli atti rimangono garantiti.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4619).

Sezione 7: Controllo delle attività del SIEs

Art. 12Principi

1

 Il SIEs assicura esso stesso un controllo della legalità del proprio operato.

2

 La vigilanza sul SIEs in virtù dell’articolo 99 capoverso 5 LM incombe all’Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative.1

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 16 ago. 2017 concernente la vigilanza sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4231).

Art. 13 a 151

  1. Abrogati dall’all. n. 4 dell’O del 16 ago. 2017 concernente la vigilanza sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4231).

Sezione 8: Archiviazione

Art. 16Obbligo di archiviazione

1

 Il SIEs offre all’Archivio federale, per l’archiviazione, i dati non più necessari o destinati alla distruzione.

2

 ...1

3

 Distrugge i dati considerati senza valore archivistico dall’Archivio federale. Sono fatte salve altre disposizioni legali in materia di distruzione di dati.

  1. Abrogato dall’all. n. 4 dell’O del 16 ago. 2017 concernente la vigilanza sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4231).

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 17Esecuzione

Il capo dell’esercito emana le istruzioni necessarie per la gestione del SIEs. Provvede segnatamente:

  1. a.

    a un’organizzazione adeguata della ricerca di informazioni;

  2. b.

    a una collaborazione ottimale e allo scambio integrale di informazioni tra gli organi incaricati della ricerca di informazioni;

  3. c.

    alla definizione dei processi per valutare la situazione di minaccia.

Art. 18Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.09.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).