Législation

Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES)

RS 453 · 31 articoli

LF-CITES (RS 453) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (31 articoli)

Art. 1, Oggetto

1 La presente legge disciplina il controllo della circolazione delle specie di fauna e di flora protette, di parti di tali animali o piante, nonché dei loro prodotti derivati. 2 Per specie di fauna e di flora protette si inte…

Art. 2

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) determina in un’ordinanza quali specie, parti e prodotti sono sottoposti al controllo previsto dalla presente legge.…

Art. 3

Nella presente legge si intende per: a. esemplari di specie protette b. circolazione c. persone responsabili 1. le persone che all’atto dell’importazione, del transito e dell’esporta­zione di esemplari di specie protette sono soggett…

Art. 4

1 Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sul controllo della circolazione delle specie di fauna e di flora minacciate di estinzione. 2 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) può ap…

Art. 5, Informazione

La Confederazione provvede a informare il pubblico circa l’attuazione della CITES.…

Art. 6, Obbligo di dichiarazione

1 Chiunque intenda importare, far transitare o esportare esemplari di specie protette è tenuto a dichiararli all’ufficio doganale o a un organo designato dall’USAV. 2 Il Consiglio federale disciplina le modal…

Art. 7, Obbligo di autorizzazione

1 Necessita di un’autorizzazione dell’USAV chiunque intenda: a. importare, far transitare o esportare esemplari delle specie di cui agli alle­gati I–III CITES; b. importare esemplari vivi di specie non addom…

Art. 8, Deroghe all’obbligo di dichiarazione e di autorizzazione

1 Il Consiglio federale può prevedere deroghe all’obbligo di dichiarazione e di autorizzazione per l’importazione, il transito e l’esportazione di: a. esemplari morti di specie…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).