Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES)
RS 453 · 31 articoli
LF-CITES (RS 453) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Ultime modifiche
- Art. 23, modificato (RO 2022 491) in vigore dal 01.09.2023
- Art. 11, modificato (RO 2022 128) in vigore dal 01.03.2022
- Art. 11, modificato (RO 2022 128) in vigore dal 01.03.2022
- Art. 11, modificato (RO 2022 128) in vigore dal 01.03.2022
- Art. 11a, modificato (RO 2022 128) in vigore dal 01.03.2022
- Art. 9, modificato (RO 2022 128) in vigore dal 01.03.2022
Estratto del testo (31 articoli)
1 La presente legge disciplina il controllo della circolazione delle specie di fauna e di flora protette, di parti di tali animali o piante, nonché dei loro prodotti derivati. 2 Per specie di fauna e di flora protette si inte…
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) determina in un’ordinanza quali specie, parti e prodotti sono sottoposti al controllo previsto dalla presente legge.…
Nella presente legge si intende per: a. esemplari di specie protette b. circolazione c. persone responsabili 1. le persone che all’atto dell’importazione, del transito e dell’esportazione di esemplari di specie protette sono soggett…
1 Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sul controllo della circolazione delle specie di fauna e di flora minacciate di estinzione. 2 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) può ap…
La Confederazione provvede a informare il pubblico circa l’attuazione della CITES.…
1 Chiunque intenda importare, far transitare o esportare esemplari di specie protette è tenuto a dichiararli all’ufficio doganale o a un organo designato dall’USAV. 2 Il Consiglio federale disciplina le modal…
1 Necessita di un’autorizzazione dell’USAV chiunque intenda: a. importare, far transitare o esportare esemplari delle specie di cui agli allegati I–III CITES; b. importare esemplari vivi di specie non addom…
1 Il Consiglio federale può prevedere deroghe all’obbligo di dichiarazione e di autorizzazione per l’importazione, il transito e l’esportazione di: a. esemplari morti di specie…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
