Art. 1Scopo
La presente ordinanza intende garantire che siano importati soltanto prodotti della pesca di provenienza legale.

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Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 7 capoverso 2 lettera a, 9 capoverso 1, 12 capoverso 5, 13 capoverso 3, 20 capoverso 4, 21 e 26 capoverso 5 della legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF‑CITES), ordina:
La presente ordinanza intende garantire che siano importati soltanto prodotti della pesca di provenienza legale.
La presente ordinanza si applica unicamente ai prodotti della pesca marittima.
Non si applica:
ai prodotti dell’acquacoltura di avannotti o larve;
ai prodotti della pesca che non sono destinati all’uso alimentare.
Nella presente ordinanza s’intende per:
Stato di bandiera: lo Stato in cui un peschereccio è registrato e di cui batte bandiera;
partita: i prodotti della pesca spediti all’importatore contemporaneamente o con un unico titolo di trasporto;
persone responsabili:
le persone di cui all’articolo 26 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane (LD),
le persone che importano o fanno importare prodotti della pesca;
certificato sanitario: il documento che attesta la provenienza di una partita nonché l’ottemperanza ai requisiti di polizia sanitaria, di protezione degli animali e di igiene delle derrate alimentari;
posto di ispezione frontaliero: la struttura in cui vengono effettuati i controlli veterinari di confine.
I prodotti della pesca di cui all’allegato 1 possono essere importati a titolo professionale qualora:
di provenienza legale; e
provvisti dei documenti di accompagnamento necessari.
Per i prodotti della pesca che non provengono dagli Stati di bandiera di cui all’allegato 2 occorre inoltre presentare un certificato di cattura. L’importazione di questi prodotti della pesca sottostà alla procedura di notifica preventiva di cui alla sezione 3.
Sono di provenienza legale i prodotti della pesca non ricavati da pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata.
I prodotti della pesca non sono ricavati da pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata quando provengono da catture:
effettuate da pescherecci:
registrati regolarmente dallo Stato di bandiera,
identificabili in modo inequivocabile,
non soggetti a provvedimenti di sequestro da parte di singoli Stati, comunità internazionali od organizzazioni regionali per la gestione della pesca,
in possesso delle autorizzazioni necessarie per la cattura delle rispettive specie ittiche, e
che durante l’attività di cattura osservano le regole fissate dai singoli Stati e dall’organizzazione regionale per la gestione della pesca competente;
notificate all’approdo secondo le regole fissate dai singoli Stati o dall’organizzazione regionale per la gestione della pesca competente; e
rispettanti le quote di pesca fissate per la rispettiva specie ittica.
Il certificato di cattura conferma che le specie ittiche e le quantità di cattura ivi indicate sono state legalmente catturate con un’autorizzazione allo svolgimento delle attività di pesca per un determinato periodo, in una determinata zona di pesca oppure per un determinato tipo di pesca.
Il certificato di cattura deve essere convalidato dallo Stato di bandiera del peschereccio che ha effettuato le catture da cui sono stati ricavati i prodotti della pesca.
Il certificato di cattura deve contenere le indicazioni riportate nel modello di cui all’allegato 3.
I documenti di accompagnamento sono i seguenti documenti relativi alla partita:
la fattura;
il titolo di trasporto o altri documenti che attestano il trasporto;
per i prodotti della pesca trasformati, la dichiarazione di trasformazione;
in caso di partite provenienti da Paesi diversi da quelli dell’Unione europea (UE), il certificato sanitario rilasciato dall’autorità competente o DVCE.
La dichiarazione di trasformazione deve contenere le indicazioni riportate nel modello di cui all’allegato 4.
È vietata l’importazione dei prodotti della pesca di cui all’allegato 5 provenienti dagli Stati di bandiera ivi elencati.
La persona responsabile deve notificare all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) le partite di prodotti della pesca provenienti dagli Stati di bandiera di cui all’allegato 2, al più tardi tre giorni lavorativi prima dell’importazione prevista.
In casi giustificati, l’USAV può accordare un termine più breve.
Per la notifica preventiva, la persona responsabile deve registrare le scansioni dei seguenti documenti nel sistema d’informazione di cui all’articolo 21 LF-CITES (sistema d’informazione):
il certificato di cattura;
i documenti di accompagnamento di cui all’articolo 7 capoverso 1, se disponibili al momento della notifica preventiva.
La persona responsabile deve inoltre inserire nel sistema d’informazione i dati di cui all’articolo 20 capoverso 1 lettere a–f.
L’USAV verifica i dati comunicati con la notifica preventiva.
Rilascia la partita se le indicazioni nelle scansioni dei certificati di cattura sono complete e corrette e se corrispondono alle indicazioni nelle scansioni dei documenti di accompagnamento.
Se le indicazioni nelle scansioni presentano irregolarità di entità minore, l’USAV accorda una deroga di sette giorni lavorativi per rettificare le irregolarità. Nel caso in cui le irregolarità siano rettificate, rilascia la partita.
L’USAV assegna un numero di rilascio alle partite rilasciate.
La persona responsabile può notificare la partita alla dogana con il numero di rilascio.
Le persone responsabili devono tenere un controllo degli effettivi sulle importazioni di prodotti della pesca.
Devono conservare i documenti di accompagnamento ed eventualmente i certificati di cattura per tre anni dall’importazione delle partite.
Su richiesta degli organi di controllo le persone responsabili devono fornire informazioni sull’identità e sulla provenienza delle partite.
Su richiesta degli organi di controllo le persone responsabili devono esibire le partite, i documenti di accompagnamento, eventualmente i certificati di cattura nonché la contabilità merci per un controllo.
Su richiesta degli organi di controllo le persone responsabili devono poter comprovare la provenienza legale dei prodotti della pesca.
L’USAV e l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)1 gli organi di controllo responsabili dell’applicazione della presente ordinanza.
Gli organi di controllo possono esaminare i documenti di accompagnamento e i certificati di cattura delle partite ed eseguire controlli fisici nei posti di ispezione frontalieri, negli uffici doganali, nei luoghi di deposito e nelle sedi sociali degli importatori.
Eseguono controlli, a campione o in caso di sospetta infrazione delle condizioni di importazione.
Gli organi di controllo contestano le partite che non provengono dagli Stati di bandiera di cui all’allegato 2 qualora non siano conformi alle condizioni di importazione. In particolare contestano le partite:
che non sono state notificate preventivamente in modo regolare;
per cui i documenti necessari sono mancanti o incompleti anche dopo una proroga del termine;
per cui, nonostante siano stati presentati i documenti necessari, vi è il sospetto fondato che i prodotti della pesca non siano di provenienza legale oppure che il certificato di cattura non sia veritiero.
L’UDSC trattiene nell’ufficio doganale o nel posto di ispezione frontaliero le partite per le quali manca il numero di rilascio oppure per le quali vi è il sospetto che le condizioni di importazione non siano rispettate. Informa l’USAV, che decide la procedura da seguire.
L’USAV nega il rilascio delle partite contestate.
Le infrazioni degli articoli 4, 8, 11 e 12 sono punibili ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 lettera b LF-CITES.
La riscossione di tasse e la fatturazione di spese sono rette dall’ordinanza del 30 ottobre 19851 sulle tasse dell’USAV.
Per l’esame delle partite notificate preventivamente l’USAV emette alla persona responsabile una fattura di 60 franchi per ciascuna partita.
L’USAV e l’UDSC si scambiano le informazioni necessarie all’adempimento dei loro compiti.
Per le partite soggette alla procedura di notifica preventiva, nel sistema d’informazione vengono registrati i dati seguenti:
i dati aziendali dell’azienda di destinazione;
il nome, il cognome e l’indirizzo dell’importatore e della persona che notifica la partita per lo sdoganamento;
i dati relativi alla partita, in particolare la quantità in chilogrammi, alle specie ittiche e alle zone di pesca di ogni certificato di cattura, nonché i numeri dei certificati di cattura;
lo Stato di bandiera da cui provengono i certificati di cattura;
le scansioni dei certificati di cattura;
le scansioni dei documenti di accompagnamento;
il numero di rilascio;
i risultati dei controlli;
i dati sugli accertamenti a scopo di verifica e sull’avvio di procedimenti penali; e
i dati sulla negazione del rilascio della partita.
Per tutte le altre partite, nel sistema d’informazione vengono registrati i dati seguenti:
i risultati dei controlli;
i dati sugli accertamenti a scopo di verifica e sull’avvio di procedimenti penali.
Le persone responsabili inseriscono i dati di cui all’articolo 20 capoverso 1 lettere a–f nel sistema d’informazione.
I dati di cui all’articolo 20 capoverso 1 lettere a–c già registrati nel sistema d’informazione veterinario TRACES in conformità con la decisione 2004/292/CE1 vengono automaticamente ripresi nel sistema d’informazione.
Se per motivi tecnici le persone responsabili non hanno accesso al sistema d’informazione, i collaboratori dell’USAV inseriscono i dati di cui all’articolo 20 capoverso 1 lettere a–f nel sistema d’informazione.
I collaboratori dell’USAV inseriscono i dati di cui all’articolo 20 capoversi 1 lettere g–j e 2 nel sistema d’informazione.
I collaboratori dell’USAV incaricati dell’applicazione della presente ordinanza hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati del sistema d’informazione.
I collaboratori dell’USAV sono autorizzati a elaborare i dati.
Le persone responsabili sono autorizzate a inserire i dati di cui all’articolo 20 capoverso 1 lettere a–f per le loro partite.
Se sussistono dubbi sulla provenienza legale di una partita, le scansioni dei documenti di accompagnamento ed eventualmente dei certificati di cattura possono essere trasmesse alle autorità di altri Stati e organizzazioni internazionali seguenti a scopo di verifica, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 18 LF-CITES:
autorità nazionali preposte alla pesca;
organi doganali nazionali;
autorità dell’UE e degli Stati membri dell’UE che sono incaricate della sorveglianza della pesca e dell’attuazione dei provvedimenti contro la pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata;
organizzazioni regionali preposte alla pesca;
organizzazioni internazionali per la nutrizione e la pesca;
organi di polizia nazionali e internazionali.
I provvedimenti volti a garantire la sicurezza delle informazioni sono retti dall’ordinanza dell’8 novembre 20232 sulla sicurezza delle informazioni.
L’archiviazione dei dati è retta dalle prescrizioni della legge del 26 giugno 19981 sull’archiviazione.
I dati sono cancellati al più tardi dopo dieci anni.
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) può adeguare gli allegati 1, 3 e 4 in base agli sviluppi internazionali o tecnici.
Può adeguare l’allegato 2 dopo aver consultato il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca e il Dipartimento federale degli affari esteri; per l’adeguamento si applica l’articolo 27.
Il DFI può inserire uno Stato di bandiera nell’allegato 2 se quest’ultimo presenta una domanda. La domanda deve essere redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e deve essere motivata.
Uno Stato di bandiera può essere inserito nell’allegato 2 se:
lo Stato di bandiera:
dispone di una legislazione volta a evitare la pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata,
dispone di un’autorità responsabile della sorveglianza delle disposizioni legali,
dispone degli strumenti di esecuzione necessari per l’attuazione delle disposizioni legali,
effettua una quantità sufficiente di controlli per verificare il rispetto delle disposizioni legali,
è membro delle organizzazioni regionali preposte alla pesca responsabili delle zone di pesca,
ha ratificato gli accordi internazionali che mirano a una pesca sostenibile; e
non sussistono indizi fondati che lo Stato in questione tolleri, favorisca o promuova la pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata.
Per gli accertamenti il DFI considera le informazioni fornite dalle autorità estere e dalle organizzazioni internazionali elencate nell’articolo 23, nonché i risultati delle procedure di controllo delle importazioni di prodotti della pesca.
Gli Stati di bandiera di cui è previsto il respingimento della richiesta di inserimento nell’allegato 2 oppure lo stralcio dall’allegato 2 sono previamente consultati dal DFI.
Uno Stato di bandiera può essere inserito nell’allegato 5 se vi sono indizi fondati che tale Stato tolleri, favorisca o promuova la pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata.
Per gli accertamenti si considerano in particolare le informazioni fornite dalle autorità estere e dalle organizzazioni internazionali elencate nell’articolo 23 e i risultati delle procedure di controllo applicate alle importazioni di prodotti della pesca.
Se lo Stato in questione tollera, favorisce o promuove in misura notevole la pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata, tutti i prodotti della pesca provenienti da tale Stato vengono inseriti nell’allegato 5; in caso contrario vengono inseriti soltanto i prodotti della pesca delle specie per cui non è garantita la legalità delle catture.
Gli Stati di bandiera di cui è previsto l’inserimento nell’allegato 5 sono previamente consultati dal DFI.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2017.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).