Législation

Ordinanza dell' 11 dicembre 2015 sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Ordinanza di Nagoya, ONag)

RS 451.61 · ONag · 13 articoli

Ordinanza di Nagoya (RS 451.61) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (13 articoli)

Art. 1, Oggetto

La presente ordinanza disciplina l’accesso alle risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali a esse associate, la loro utilizzazione e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti da tale utilizzazione.…

Art. 2, Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per: a. risorse genetiche b. materiale genetico c. utilizzazione delle risorse genetiche sulla diversità biologica; d. utente e. commercializzazione f. certificato di conformità riconos…

Art. 3, Obbligo di diligenza

1 Nell’adempiere l’obbligo di diligenza secondo l’articolo 23 n a. il certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale rilasciato conformemente alle prescrizioni del Protocollo di Nagoya e, se del…

Art. 4, Obbligo di notifica

1 L’utente deve effettuare la notifica secondo l’articolo 23 o 2 La notifica può essere fatta anche su base volontaria, segnatamente se non è prevista alcuna commercializzazione. 3 A prova dell’avvenuta notifica l…

Art. 5, Conoscenze tradizionali

All’utente di conoscenze tradizionali associate a risorse genetiche secondo l’articolo 23 p…

Art. 6, Riconoscimento di migliori prassi

1 L’UFAM tiene un elenco pubblico delle prassi i cui utenti, al momento della loro utilizzazione, possono presumere che le esigenze di cui agli articoli 3−5 e 8 siano soddisfatte. 2 L’aggiunta di una…

Art. 7, Riconoscimento di collezioni

1 Tenendo conto dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 511/2014 , l’UFAM tiene un elenco pubblico di collezioni riconosciute per le quali il detentore garantisce che: a. al momento dell’acquisizione, con…

Art. 8, Accesso alle risorse genetiche in Svizzera

1 Nell’accedere a risorse genetiche in Svizzera, l’utente deve registrare, conservare e trasmettere agli utenti successivi le informazioni seguenti: a. nome e indirizzo dell’utente; b. descr…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).